Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
È configurabile il concorso nel delitto di favoreggiamento illegale dell'immigrazione anche con riferimento a trasporti limitati a segmenti interni al territorio nazionale ma inseriti in un più ampio percorso che, dall'estero, conduca i clandestini prima in Italia e poi in altri Paesi europei, nel quadro di una struttura associativa transnazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 23209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23209 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 463
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 46622/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KU EE, N. IL 12/01/1971;
2) LL IN PAL, N. IL 13/12/1973;
3) ND EP KU, N. IL 10/06/1982;
avverso la sentenza n. 593/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 25/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 25.06.2009 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa in esito a rito abbreviato, così statuiva - per quello che ancora interessa in questo giudizio di legittimità - in relazione ai seguenti imputati:
- KU EE - pena, in concorso di generiche prevalenti e con la diminuente per il rito, di anni 2, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed Euro 140.000,00 di multa per i reati, ritenuti in continuazione, di cui ai capi 1 (reato associativo), 10, 15 e 18 (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3 bis);
- IL AJ PA - pena, in concorso di generiche prevalenti e con la diminuente per il rito, di anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 140.000,00 di multa per i reati, ritenuti in continuazione, di cui ai capi 1 (associativo), 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 24 (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3 bis);
- CH EP KU - pena, in concorso di generiche prevalenti e con la diminuente per il rito, di anni 2 di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa per i reati, ritenuti in continuazione di cui ai capi 16 e 17 (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3 bis). I giudici del merito ritenevano quindi provata in fatto la sussistenza di una ramificata associazione criminosa dedita a procurare l'ingresso e la permanenza illegale in territorio nazionale di clandestini indiani e pakistani in attesa ed al fine del loro successivo trasferimento in altri Stati europei. In tale organizzazione gli odierni ricorrenti KU EE e IL AJ avevano compiti logistici, provvedendo alla ricezione dei clandestini, al loro alloggio provvisorio ed al successivo trasferimento. Vengono poi riconosciuti numerosi fatti specifici agli stessi KU e IL, nonché, in minor numero (due) al CH. Gli elementi probatori sono costituiti dagli esiti delle eseguite intercettazioni, dai servizi di osservazione e pedinamento, nonché da alcune ammissioni degli imputati tra cui, almeno in fatto e su aspetti parziali, quelle degli odierni ricorrenti IL e CH.
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione gli anzidetti imputati KU, IL e CH che motivavano il rispettivo gravame deducendo:
2.1 - KU EE - a) quanto ai reati specifici, nulla era stato provato in ordine al favoreggiamento dell'ingresso clandestino in Italia, trattandosi di persone che risultavano già in Italia al momento dell'attivazione degli imputati, mentre quanto al trasferimento in altri Stati europei parimenti gli accertamenti si erano limitati a verificare segmenti di transito endonazionali, in sè insignificanti;
b) quanto al reato associativo, la sua posizione era isolata, non aveva partecipati agli utili, non ha avuto contatti che con uno solo dei presunti sodali.
2.2 - IL AJ PA - limitatamente al reato di cui al capo 9), per l'insufficienza del materiale raccolto in proposito (la telefonata del 06.09.2007) circa l'arrivo di clandestini da Roma in numero di due, episodio in ordine al quale non risultava che egli avesse svolto una condotta rilevante per integrare il contestato reato.
2.3 - CH EP KU - a) aveva si ammesso di avere trasportato alcuni extracomunitari, ma ignorava la loro condizione di clandestinità; non c'era prova che l'avesse fatto a fini di lucro;
le dichiarazioni di IL non erano riferite a lui, perché costui si riferiva a EP, nome comune;
b) errato diniego della chiesta perizia fonica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I ricorsi, tutti manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili con ogni dovuta conseguenza di legge. La principale obiezione mossa dai ricorrenti -trattarsi di trasporti all'interno del territorio nazionale che non integrerebbero il contestato reato ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 - va disattesa sulla considerazione, ben evidenziata dai giudici del merito, ed in sè non contrastata dagli odierni ricorrenti, che si tratta di reati tutti commessi in forma concorsuale ed inseriti in una struttura associativa transnazionale. Anche i trasporti limitati a segmenti endonazionali dei complessivi tragitti, dunque, in quanto scientemente inseriti in un più ampio percorso che, dall'estero, conduceva i clandestini prima in Italia e poi in altri Paesi europei, integrano pienamente la condotta incriminata.
Ciò posto, i restanti motivi dei singoli ricorsi sono del tutto infondati.
Quanto al KU EE (le cui residue deduzioni sono solo sul reato associativo): non importa che non sia provato che egli abbia tratto lucro dai fatti, essendo pacifico che il fine di lucro connotava l'associazione (i viaggi dei clandestini erano ben pagati:
sul punto v. anche le confessioni del IL) e non potendo essere posta in discussione la sua partecipazione associativa per la cospicua serie di elementi evidenziati dai giudici del merito (in particolare i suoi contatti con i reclutatori e gli autisti, nonché con i referenti nei Paesi di destinazione, il tutto con rilevante sistematicità). Non corrisponde al vero, quindi, che egli abbia interagito solo con il Sigh Nazar, essendo risultati rapporti di vario tipo anche con altri soggetti coinvolti.
Quanto al IL AJ, imputato confesso, che svolge deduzioni solo in ordine al reato di cui al capo 9) : premessa la rilevanza della condotta anche per l'attivazione in ordine a segmenti interni di più ampi trasferimenti transnazionali (come sopra già motivato), la partecipazione di questo imputato è resa evidente dal contenuto della conversazione intercettata. Trattasi di lettura in fatto, resa dai giudici del merito, logica e coerente, non contestabile in questa sede di legittimità.
Quanto infine a CH EP, che risponde di soli due episodi (capi 16 e 7), parzialmente confesso: è apodittica l'affermazione che il IL nell'indicare quale complice EP non si sarebbe riferito a lui, essendo egli l'unico EP tra gli imputati, e comunque essendo generica quanto ipotetica la doglianza, tanto più se si riflette che esso imputato ha ammesso di essere coinvolto nei fatti. Inoltre l'osservazione diretta della polizia ha confermato che era lui a telefonare. In tal senso opportunamente non è stata esperita perizia fonica, sulla quale - comunque - non è ammessa doglianza in sede di legittimità, trattandosi di giudizio rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito. Altrettanto inammissibili gli altri profili dedotti in ordine alla condizione di clandestinità dei trasportati, alla loro destinazione ed al fine di lucro, sui quali la sentenza è corretta ed esaustiva. Le deduzioni del ricorrente, che ripropongono apoditticamente temi già risolti dai giudici del merito, non possono dunque avere ingresso. In definitiva tutti i ricorsi, manifestamente infondati, sono inammissibili ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna i ricorrenti KU EE, IL AJ PA e CH EP KU al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010