Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8230 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
LIAN8230 01 REPUBBLICA ITALIANA IN COR DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Roberto PREDEN Presidente R.G. 1319/99 Consigliere Rep.2913 dott. Giuliano LUCENTINI Cron. 18957 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 20.3.2001 dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZION dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta cop SOLE 24 ORF ha pronunciato la seguente dal Sig. 3000 SENTENZA per di g Gitt. 2001 sul ricorso proposto il IL CANCELLIER da La SS MI, elettivamente domiciliata in Roma, via Zanar- delli n. 20, presso lo studio dell'avv. Achille Buonafede, difesa dagli avvocati Armando Attinà e Salvatore Attinà, giusta delega in atti. ли ricorrente 1,5 1,000 CANCELLERIA
contro
TO RO. intimata avverso la sentenza n. 123/97 della Corte d'appello di Reggio Cala- bria, emessa il 26 novembre 1997 e depositata il 17 dicembre 1997 (R.G. 104/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 555/2001 Oggetto: Risarcimento del danno marzo 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 17 dicembre 1997, la Corte d'appello di Reggio Calabria: - ha annullato il contratto per notar Sergi del 12 luglio 1984 (n. 4523 di rep.) intercorso tra La SS MI e RT RO, non- ché il contratto di appalto stipulato in pari data tra le stesse parti per dolo della TO;
-ha dichiarato la risoluzione del preliminare del 18 febbraio 1984 stipulato sempre dalle stesse parti, per inadempimento della RT;
- ha ordinato la restituzione alla La SS dell'immobile ogget- to dei rapporti tra le parti;
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla La SS. In questa sede rileva soltanto il rigetto della domanda di risar- cimento del danno morale, avanzata dalla La SS sul presupposto che la condotta della TO integrasse astrattamente un'ipotesi di reato. Sul punto la Corte di merito ha ritenuto che "Se in astratto il comportamento della TO potrebbe integrare gli estremi del fatto-reato, anche in considerazione del rilievo che il dolo causam dans non è ontologicamente diverso da quello che la legge penale 2 prevede come elemento soggettivo del delitto di truffa, poiché am- bedue si risolvono in artifici e raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte -e quindi a viziare il consenso allo scopo di ottenere l'ingiusto profitto mediante il trasferimento della cosa contrattata - nondimeno, nel caso in questione, manca comunque la prova del preteso danno non patrimoniale. Anzi non è neppure dedotto in che cosa sarebbe mai consistita tale asserita ragione di danno e quale perturbamento psicofisico abbia di fatto determinato nell'istante". Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso La SS MI. TO RO non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in qui relazione all'art. 2059 c.c. Violazione di norma di diritto - Con- - traddittorietà della motivazione - Mancato riconoscimento del dan- no morale. Di deduce che la Corte di merito, una volta affermato il com- portamento illecito della RT e ravvisato nello stesso gli estremi del reato di truffa, avrebbe dovuto ritenere in re ipsa il danno morale e liquidarlo secondo il proprio prudente apprezzamento, sussistendo in atti gli elementi in base ai quali determinare, sia pure presuntiva- mente, il perturbamento psicofisico subito dalla La SS. Con il secondo motivo si denuncia: Art. 360 n. 3 c.p.c. in re- lazione agli artt. 671 c.p.c. e 2905 c.c. Violazione di norma di 3 diritto - Mancata convalida del sequestro conservativo. Si deduce che ritenuta la sussistenza del diritto al risarcimento del danno morale e quindi il diritto di credito della La SS, sussi- stevano gli estremi per la convalida del sequestro conservativo. Con il terzo motivo si denuncia: Art. 360 n. 3 c.p.c. in rela- Violazione di norma di diritto - Parzialezione all'art. 91 c.p.c. compensazione delle spese del giudizio. Si deduce che, accolto il ricorso, si dovrà procedere a nuova attribuzione dell'onere delle spese del giudizio, nel senso che lo stes- so deve gravare per intero sulla RT. Il primo motivo del ricorso è infondato. Non può infatti essere condivisa la tesi della difesa della ricor- rente, secondo cui al riconoscimento del danno morale dovrebbe pervenirsi ogni volta che venga accertata la sussistenza di un reato. Come ritenuto da questa Corte «il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del danno ex art. 2697 c.c. (operante pure ri- guardo al danno morale) mediante l'allegazione di circostanze da cui presumerla, dovendosi escludere che una tale prova sia "in re ipsa", come sostenuto dalla dottrina che attribuisce finalità punitiva al risarcimento di questo tipo di danno» (v. Cass. sez. III, 21 di- cembre 1998, n. 12767, in motivazione). Nella specie, pertanto, correttamente, sotto il profilo giuridico, la Corte d'appello ha escluso il diritto della La SS al risarcimento del danno una volta accertato e tale accertamento costituisce ap- prezzamento di fatto riservato al giudice di merito - che non solo mancava la prova del preteso danno non patrimoniale, ma che non era stato neppure dedotto in che cosa sarebbe mai consistita tale as- serita ragione di danno e quale perturbamento psicofisico avesse di fatto determinato nell'istante. Rigettato il primo, vengono a mancare i presupposti per l'esa- me degli altri due motivi. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non deve emettersi alcuna pronuncia sulle spese atteso che la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 20 marzo 2001. Il Presidente f f Il Consigliere est. Culofon IL CANCELLIERE CT Giovanni ST Depositata in Cancelleria 18 61U. 2001 oggi, lì E CA IL CANCELLIERE C1 R P U Giovanni ST C T R O C B azeri appas eṛzuažy 40000 290000 5