Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5091 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA5091 /0 1 IN NOME DEL P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.14439/99 SEZIONE LAVORO Cron. 10855 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente Ud. 21/02/01 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SO NC, elettivamente domiciliato in Roma al Largo Oreste Giorgi, n.10 presso l'avv. Antonio Appella che, unitamente agli avv. Ennio Antonucci e Luigino Martellato, lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO – IPSEMA, 846 successore della Cassa Marittima Meridionale, in persona del Presidente PRO 153 per procura notarile in datz 16-1-2001 Rep. 22369 TEMPORE rappresentato e difeso: per procura a margine dagliavvir Piero Sardos -1- eUgo Panselli G. Palumbo 3 Albertini ed elettivamente domicililato in Roma alla Via dei Gracchi, n 91/ presso l'avv. Upo Pansolli
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.3626 del 29 settembre 1999 REG. GEN. n.45951/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Appella e Albertini Sardos;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che f ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza passata in giudicato del 17.2.1989 il Pretore di Castellamare di Stabia dichiarava il diritto del marittimo RU CE a rendita per infortunio occorsogli 8.2.84 con decorrenza dal 31.12.1985, essendo cessata in tale data la inabilità temporanea, condannando la Cassa Marittima alla corresponsione di essa. Con ricorso al medesimo Pretore il RU conveniva nuovamente in giudizio la Cassa marittima deducendo che la medesima gli aveva liquidato somme minori di quanto dovuto per inabilità temporanea durata dall'8.2.1984 al 31.12.1985. Istituitosi il contradditorio la Cassa contestava la pretesa deducendo in primo luogo il giudicato, costituito dalla sentenza del Pretore del 17.2.1989, e nel merito che la inabilità assoluta non si era protratta per tutto il periodo ma solo sino al 14.6.1985 quando gli -2- era stata riconosciuta la rendita con intervalli di guarigione. Il Pretore accoglieva la domanda, rilevando che non vi era giudicato, attesa la diversità del petitum, che il consulente di ufficio dell'altra causa aveva escluso che tra l'infortunio e la definitiva guarigione vi fossero stati intervalli di guarigione e ricadute, che non era stata proposta domanda riconvenzionale per la rendita per inabilità corrisposta dal 14.6 al 31.12.1985. Proponeva appello l'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo-IPSEMA-, subentrato alla Cassa Marittima Meridionale, ribadendo l'eccezione di giudicato. Resisteva il marittimo chiedendo il rigetto dell'appello. Con sentenza del 29.9.1998 il Tribunale di Napoli accoglieva l'appello proposto dall'IPSEMA rigettando la domanda proposta dal RU CE. Osservava in motivazione che tra l'infortunio, avvenuto 1'8.2.1984, e il riconoscimento della rendita il 14.6 1985 erano intervenute guarigioni e ricadute che comportavano secondo la documentazione esibita dall'IPSEMA 285 giorni di inabilità temporanea, per i quali gli era stata corrisposta l'indennità. Riteneva che la maggiore durata della inabilità non risultava da alcuna prova documentale e che i periodi di inabilità temporanea non erano stati oggetto di contestazione. Osservava, infine, che dal 14.6.1985, essendo stata erogata la rendita per inabilità permanente, il RU non poteva chiedere la rendita temporanea in quanto la percezione della prima esclude quella della seconda. -3- Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il RU, resiste con controricorso l'IPSEMA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente perché connessi, il RU denunzia, con il primo di essi, la violazione dell'art.8 della legge n. 533 del 1973 per avere il Tribunale dato rilevanza alla mancata proposizione di ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti che determinavano la inabilità assoluta;
con il secondo motivo denunzia il vizio di motivazione per non avere tenuto conto delle risultanze della consulenza espletata nel precedente giudizio, che aveva escluso la guarigione sino al 31.12.1995 e comportava la spettanza della indennità temporanea sino a tale data, con il terzo deduceva la compatibilità della rendita con la indennità temporanea sino al maggior ammontare di quest'ultima. Le censure sono fondate nei limiti che seguono. La motivazione della sentenza impugnata in ordine all'accertamento dei fatti è palesemente insufficiente ed illogica. In essa non si tiene alcun conto della circostanza, eccepita dall'IPSEMA e documentata con la produzione in giudizio della sentenza del Pretore di Castellamare di Stabia del 17.2.1989, che fissando la decorrenza della rendita dal 31.12.1989 aveva stabilito la fine della inabilità temporanea in tale al data e ritenuto indebita erogazione della rendita per il periodo dal 14.6.1985 al 31.12.198, pur non promunziando su questa per mancanza di rituale domanda riconvenzionale. Il Tribunale, prescindendo dal giudicato e dagli elementi probatori del precedente giudizio che avevano stabilito la guarigione al 31.12.1985, senza alcuna motivazione sulla rilevanza di tali elementi, ha riformato la sentenza del Pretore stabilendo la cessazione del diritto alla indennità temporanea al 14.6.1985. Quanto al rilievo del Tribunale che il RU non ha contestato, evidentemente prima della causa, gli accertamenti di idoneità al lavoro, si osserva che dal rilievo la sentenza non ha dedotto la inammissibilità, ma piuttosto una valutazione sul merito sulla domanda, sicchè non appare fondato il rilievo di violazione dell'art.443 c.p.c.. L'accoglimento del ricorso per vizio di motivazione sul punto decisivo della data di guarigione e della connessa cessazione del diritto alla indennità temporanea è assorbente rispetto alla ulteriore questione, proposta con il terzo motivo, della possibilità di fruire per uno stesso periodo delle rendita e della indennità temporanea. La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli, allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, I V c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. O G I
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3 L O 1 di - La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la 8 - S L E E E N Š S I I rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, V I G E N E Napoli. O I T 'O G Così deciso in Roma il 21 febbraio 2001 I Il Consigliere est.Fernande furt Il Presidente Stell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -- 5 APR. 2001 oggi, IL CANCELLIERE