Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, non integra fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen., la individuazione, nel corso dell'istruzione dibattimentale, di diverse modalità della condotta illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, comunque, di difformi condotte integrativa della violazione dell'art. 216 legge fall., trattandosi di fatto che non può generare 'novità' dell'illecito, ma soltanto l'integrazione della circostanza aggravante (e non la modifica del fatto tipico), in virtù della peculiare disciplina dell'illecito fallimentare - connaturato alla c.d. unitarietà del reato desumibile dall'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall., che deroga alla disciplina della continuazione - e della peculiarità della norma incriminatrice che non assegna alle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, previste dall'art. 216, n. legge fall, natura di fatto autonomo, bensì fattispecie penalmente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione alternative e fungibili di un unico reato.
Commentario • 1
- 1. Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016
Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2010, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/12/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2753
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 8605/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME IO, nato il [...];
PA ZI, nato il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 29.10.2009;
per i ricorrenti è presente l'avv. Dini Fabrizio del Foro di Urbino in proprio ed in sostituzione degli avv. Cassiano Marco e Patrignani Marzio, giusta delega che deposita.
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dr. Francesco M. Iacoviello) che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
L'avv. Dini si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.
IN FATTO
Con Sentenza del 29.10.2009 la Corte d'Appello di Ancona ha sostanzialmente confermato la condanna inflitta a ME IO ed ad ZI PA dal Tribunale di Pesato, in data 23.10.2002, limitandosi all'assoluzione dei predetti da un'ipotesi di condotta illecita, compresa nel più generale contesto dell'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale, ed al riconoscimento in via di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, accuse correlate al fallimento di PREFABBRICATI GIERRE S.r.l. dichiarata fallita in data 11.3.1997.
L'addebito mosso a costoro, nella loro veste, ciascuno di amministratore formale della società, consiste nell'accusa di avere distratto ricavi aziendali e rimesse bancarie destinate alla società ma ad essa non riversate, di avere distratto, ancora, macchinari nel contesto di un contratto di locazione finanziaria, nonché di avere tenuto la contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari, di avere redatto bilanci infedeli e di avere eseguito pagamenti in via preferenziale ad alcuni fornitori. Il ricorso delle rispettive difese si appunta:
ricorso ME:
- inosservanza della legge processuale, per avere consentito la contestazione di fatti nuovi all'esito dell'esame del Curatore, senza successiva trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
- manifesta illogicità della motivazione quando ascrive ai prevenuti la condotta di distrazione fraudolenta, pur essendo risultata assente insinuazione al passivo di debiti aziendali (bensì soltanto insoluti per le retribuzioni dei parenti di PA) e che gli amministratori avevano finanziato la società per complessive L. 248.000.000, atteggiamento incompatibile con la volontà di impoverire la società; avendo taciuto sulle giustificazioni rese dall'imputato nei motivi di appello;
- erronea applicazione della legge penale con riferimento alla L. Fall., art. 216, se correlato al negozio di leasing finanziario;
- erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 40 cpv. c.p. rapportato alla condotta di bancarotta impropria, poiché
è illogica la motivazione per cui risulterebbe un vicendevole consenso nella sfera di signoria congiunta nelle operazioni di gestione, alla luce delle risultanze dibattimentali (di primo grado), essendo emerso un ruolo assolutamente marginale del ME nella conduzione societaria, per avere rivestito il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione soltanto in modo formale, essendo la società la prosecuzione dell'impresa del PA ed avendo il giudice di merito sia equivocato sulla ripartizione delle mansioni sia trascurato le deposizioni dei dipendenti, poiché il PA risultava in aperto disaccordo con la linea del ME;
che, inoltre, in tema di distrazione fraudolenta non giova la presunzione conseguente alla mancata giustificazione dell'ammanco, dovendosi provare la conoscenza del singolo amministratore nella sottrazione del cespite.
Ricorso PA:
- erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 40 cpv. c.p. rapportato alla condotta di bancarotta impropria, poiché
è illegittimo far automaticamente discendere dalla formale investitura soggettiva di consigliere di amministrazione la penale responsabilità per condotte del co-amministratore; che, ancora, le risultanze testimoniali relegano la mansione del PA ad incombenze esecutive, esterne alla contabilità; che aveva trasmesso - senza ricevere risposta - al ME missiva di censura per i silenzi serbati su profili di gestione;
che PA aveva inoltrato ricorso ex art. 2409 c.c.; inattendibile è la confessione resa a suo tempo dal PA sull'utilizzo fraudolento di parte degli incassi;
IN DIRITTO
Il primo motivo del ME è infondato.
La nozione di "fatto nuovo", nel contesto dell'art. 518 c.p.p., suppone che l'addebito - oggetto di necessaria contestazione - rappresenti una modificazione che incida sugli aspetti fondamentali dell'imputazione.
In tema di bancarotta fraudolenta, qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga una diversa modalità della condotta illecita ovvero l'accertata ulteriore condotta di distrazione, o - infine - una difforme condotta integrativa della violazione della L. Fall., art. 216, (per es. un'azione di ulteriore fraudolenza, patrimoniale o documentale, ovvero un comportamento di preferenzialità), non è dato ravvisare la situazione riconducitele all'art. 518 c.p.p., poiché detto fatto non può generare "novità" dell'illecito, ma soltanto l'integrazione della circostanza aggravante (e non una modifica del fatto tipico), in considerazione della peculiare disciplina dell'illecito fallimentare, che è connaturato alla c.d. "unitarietà del reato" desumibile dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, che deroga alla disciplina della continuazione, sia alla peculiare previsione della norma incriminatrice, che non assegna alle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione (cosi come la reiterazione della medesima azione), previste dalla L. Fall., art. 216, n. 1, natura di fatto autonomo, bensì fattispecie penalmente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione, alternative e fungibili, di un unico reato. Sicché, non disponendo di propria indipendenza concettuale, non determinano un evento "nuovo" quale quello sotteso dalla disposizione processuale.
Infondato è il secondo mezzo dello stesso ME.
La Corte, richiamando l'attestazione del curatore, ha sottolineato l'"abnorme disavanzo di gestione, a fronte del quale non sono state offerte dagli imputati giustificazioni.
Circostanza che, già in sè, scredita il rilievo difensivo (Motivi pag. 14) dell'assenza di poste passive insinuate "da parte di chicchessia" e la circostanza, affacciata in punto di fatto e qui, conseguentemente, non valutabile, di finanziamento da parte degli amministratori con proprie risorse economiche: la medesima dichiarazione di fallimento suppone uno sbilancio con eccedenza del passivo (eppertanto, debiti non onorati) sulla risorsa attiva. Ma l'accenno al disavanzo, scevro da spiegazioni e verifiche probatorie è, già in sè, percorso argomentativo ragionevole per giungere all'assunto di colpevolezza. Segnatamente per le singole voci di risultanze che avrebbero dovuto provocare iscrizione di valori attivi, partitamente considerate (e fatta eccezione per le poste di TFR), la Corte territoriale elenca la carenza di spiegazione e la circostanza che l'ammanco ebbe verificarsi "nella sfera della immanenza o permanenza delle funzioni amministrative in effetti esercitate dagli imputati", esclude assenza di giustificazione, anche con riguardo alle doglianze esposte nel gravame di appello. Non è dato comprendere come sia estranea alla nozione di "distrazione", quale prevista dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, la condotta di chi cede in comodato (che per sua natura è contratto essenzialmente gratuito, cfr. art. 1803 c.c.) un cespite d'impresa, anche se la condotta non porti la rimozione fisica dello stesso dai locali ove si trova. La cessione di un bene priva di effettiva (o adeguata, come l'integrale - e non soltanto parziale - pagamento dei canoni locativi) contropartita concreta indubitabilmente il reato (cfr. da ultimo Cass., sez. 5, 15 febbraio 2008, Cartoli, Ced Cass., rv. 239480), e la circostanza di un successivo pignoramento del bene da parte dell'Esattoria non incide sul rilievo svolto.
Ancora, il giudizio di colpevolezza prescinde dalla vigenza della convenzione al v., l momento del fallimento: l'effetto pregiudizievole scaturente dalla manomissione del cespite, vincolato a locazione finanziaria, discende dalla circostanza per cui l'impresa viene privata del valore del medesimo bene ed, allo stesso tempo, diviene gravata da un:
ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione alla società CE (giurisprudenza consolidata, cfr. da ultimo Cass., sez. 5, 18 luglio 2008, Bottamedi, Ced Cass., rv. 241397).
La natura della bancarotta, ancorata al pericolo di un danno ai creditori, non pretende, pala sua integrazione, l'interpello formale al curatore per l'esercizio del diritto di opzione. Attiene, infine, al merito l'accertamento di un'asserita assenza di concreto pregiudizio in capo ai creditori a seguito dell'operazione incriminata, in ragione dei ratei locativi rimasti inevasi. L'ultimo motivo del ME si rivolge, nella sua sostanza, al merito della vicenda. Esso è, pertanto, in gran parte inammissibile per il giudice di legittimità, a cui è inibita la rivisitazione delle risultanze di fatto, acquisite in sede di merito. La Corte territoriale - facendosi onere (contrariamente all'assunto del ricorrente) di superare l'indistinta "presunzione" di prova di distrazione, nel vaglio delle condotte dei due prevenuti - ha precisato (Sent. pag.6), che sulla base delle verifiche del Curatore "il ME era in sostanza il "dominus" dell'amministrazione nel senso tecnico-economico e relazionale", che la stessa moglie del ME ebbe a riferire che i rapporti con i terzi facevano capo al marito. Sicché la conclusione che la società evidenziasse "la contitolarità di un effettivo ruolo di discrezionalità direttiva apicale" (ibidem) è conclusione aderente alle risultanze assunte ed immune da censura.
D'altra parte la vicenda dell'assoggettamento a leasing del macchinario d'impresa, a favore di una ditta del ME, attesta la presenza di costui nelle scelte amministrative. Infine, il disordine contabile grava sull'amministratore che risulta - anche per la preposizione al comparto documentale proprio della moglie - esser stato incaricato della relativa conservazione.
Infondato è, parimenti, il ricorso del PA (anche se in buona parte versato in fatto).
Proprio la rilettura delle risultanze istruttorie acquisite evidenzia il motivato richiamo da parte della Corte territoriale alle indicazioni del Curatore per cui "PA gestiva le strategie di organizzazione produttiva aziendale, così evidenziando la titolarità effettiva di un discrezionalità di vertice in ordine agli indirizzi gestionali" (Sent. pag. 5/6). D'altra parte risulta apodittica (perché fondata sulla sola voce del ricorrente, in mancanza di qualsiasi conferma contabile) la smentita alla confessione a suo tempo resa dal prevenuto, circa lo storno da quegli effettuato sugli incassi societari (priva di dimostrazione è la spiegazione di un utilizzo per appianare debiti societari). Logicamente conseguente e scevro da vizi argomentativi, pertanto, è l'assunto di colpevolezza a cui sono giunti i giudici del merito.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011