Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6504 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 065 04/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LA Lavoro Composta dagli Ill.mi Si Dott. Erminio Presidente R.G.N. 18381/99 RAVAGNANI Consigliere Cron. 18582 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.26/02/02 Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIO AMPELIO, VIO GIULIA, VIO MILENE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in PS - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 857 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso.; - resistente con mandato avvers0 la sentenza n. 2176/98 del Tribunale di -TORINO, depositata il 05/10/98 R.G.N. 69/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'estinzione del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 5 ottobre 1998 il Tribunale di Torino ha respinto la domanda, già disattesa dal Pretore, con la quale VI MP, anche quale procuratore di VI UL e EN, eredi di VI AG, invocando l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.495/93, aveva chiesto la condanna dell'PS al pagamento delle differenze tra i ratei della pensione di reversibilità goduta dal loro dante causa e i maggiori importi dipendenti dal ricalcolo di tale pensione secondo il più favorevole criterio della commisurazione al 60% dell'importo di quella diretta integrato al minimo. 의 Il Tribunale ha giustificato la decisione osservando che VI AG era deceduto anteriormente alla data della invocata sentenza costituzionale, senza aver presentato domanda amministrativa di riliquidazione della pensione e che ciò impediva di ritenere acquisito al suo patrimonio il credito fatto valere dagli eredi, dal momento che la retroattività delle pronunce del giudice delle leggi trova un limite nella circostanza della esistenza in vita, che rappresenta la condizione essenziale di riconoscibilità di qualunque posizione giuridicamente tutelata per le persone sia fisiche che giuridiche. Contro questa sentenza ricorrono VI MP, VI UL e VI EN con un unico motivo di censura e successiva memoria. L'PS ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione Con l'unico motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art.136 Cost., degli artt. 456, 457, 459 e altri del cod.civ., dell'art.22 legge 21 luglio 1965 n.603, dell'art.6 legge 11 novembre 1983 n.638, anche in relazione alla sentenza costituzionale n.495/93, nonché vizi di motivazione, assumono che il diritto al ricalcolo della pensione, per l'effetto retroattivo proprio della sentenza costituzionale n.495/94, era già entrato nel 3 patrimonio della loro dante causa alla data della morte e, in seguito a tale evento, si era automaticamente trasferito agli eredi che, pertanto, lo hanno legittimamente esercitato. Osserva la Corte che l'efficacia retroattiva propria delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale comporta che esse hanno effetto anche sui rapporti precedenti, eccettuati quelli definitivamente esauriti sul piano sostanziale per l'intervento di fatti che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a renderli intangibili, quali la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la decadenza ritualmente rilevate. Ne discende, nel caso di pronunce di accoglimento non meramente ablative ma 9 cosiddette "additive", quelle cioè che concernono una “parte" della norma in quanto non preveda (vale a dire, non enunci esplicitamente) una determinata statuizione - qual è, nella specie, la sentenza n.495 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l'art.22 della legge 21 luglio 1965 n.903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che costui avrebbe avuto comunque diritto di percepire che, sin dall'origine (fino cioè dal momento in cui è entrata in vigore), la norma giuridica incisa dalla sentenza dichiarativa della sua parziale illegittimità costituzionale deve considerarsi come non comprensiva della implicita disposizione anticostituzionale che la decisione di accoglimento della Corte ha fatto venir meno (argomenta da Cass. 23 giugno 1992 n.7671, S.U. 12 aprile 1976 n.1268). Ora, con riferimento all'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n.903, l'implicita a seguito della sentenza n.495 del disposizione venuta meno - e con efficacia ex tunc - commisurare la pensione di 1993 è chiaramente individuabile nel divieto di reversibilità all'importo della pensione diretta determinato su base contributiva (c.d. importo a calcolo). Eliminato "ab origine" il detto divieto, appare evidente che, fin da quando era divenuto titolare del trattamento di reversibilità, VI AG, dante causa degli attuali ricorrenti, aveva acquisito il diritto alla sua corresponsione sulla base della pensione diretta integrata al minimo (sempre che, naturalmente, fosse dovuta la integrazione su questa pensione). Alla data, quindi, del decesso (avvenuto il 16.4.1991) il credito alla maggiore prestazione pensionistica, sia pure condizionato alla verifica (della spettanza della integrazione) da parte dell'ente previdenziale, era già sorto in capo al pensionato ed era of quindi entrato nel suo patrimonio, diventando, come tale, trasmissibile agli eredi e legittimandoli a farlo valere, ciascuno nei limiti della propria quota, nei confronti dell'PS (vedi Cass. 17 marzo 1992 n.3247, 3 febbraio 1975 n.408). Irrilevante è la circostanza che il titolare della prestazione pensionistica non avesse presentato la domanda amministrativa di riliquidazione, in quanto tale omissione di per sé non può essere considerata rinuncia al ripetuto diritto e, d'altro canto, la domanda amministrativa ha, nel caso, la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione che l'ente pubblico debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un atto avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere. Certa dovendo, dunque, ritenersi la legittimazione degli attuali ricorrenti, osserva la Corte che la questione da essi prospettata non essendo controversa la spettanza al loro dante causa del diritto alla integrazione al minimo della pensione diretta risulta compresa tra quelle per cui l'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n.448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sostituendo, con efficacia di ius superveniens la previsione - di contenuto analogo - dell'art.1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n.662, impone la declaratoria di estinzione di ufficio dei giudizi pendenti (come la presente controversia) alla data di entrata in vigore della stessa legge n.448/98, con compensazione tra le parti delle relative spese. La norma fa, invero, specifico riferimento alle "questioni di cui all'art.1, commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996 n. 662"; e, fra le questioni anzidette, la disposizione richiamata (art. 1, comma 182) espressamente include il "pagamento delle somme maturate ....sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n.240 del 1994...” (vedi Cass 11 gennaio 2000 n.229, 28 agosto 1999 n.9099, 19 giugno 1999 n.6171, 26 maggio 1999 n.5601, 11 maggio 1999 n.4665). 2 Il presente giudizio, pertanto, va dichiarato estinto. Quanto al regolamento delle spese processuali ritiene la Corte, anche in questo caso richiamando la propria costante giurisprudenza (per tutte, le sentenze sopra citate), che la previsione legale di integrale compensazione di cui all'art.36 della legge n.448/98 debba operare con riferimento anche ai pregressi gradi di giudizio, in quanto la disposizione sulla estinzione officiosa, in una con quella sulla perdita di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, determinano la caducazione del regolamento delle spese adottato nelle fasi di merito, imponendo al tempo stesso al giudice da ultimo investito di uno dei temi controversi espressamente contemplati dall'art.1, commi 181 e 182, della legge n. 662/96 cit., di rinnovarlo con riguardo all'intero corso del processo e al suo esito finale. Vanno, di conseguenza, compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 2009 fubtraio 6 Il Cons. estensore Il Presidente M in. Ravagnani fal-elles Pelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7 MOG 2002 IL CANCELLIERE 5 3 7 . - 3 N G 1 1 G E L - 3 E 8 L D A L E 1 0 E L . T S R A L ' D S I E I N T O T I A O D I R R E R G G S , O O I I E P A S D S A T E S N , S T A A O I , L S T I O D D L O A B P D E S M N A I T E E 7