Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 va dichiarato estinto d'ufficio il giudizio avente ad oggetto gli accessori sulle differenze di pensione di reversibilità spettanti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale , per violazione dell'art. 3 Costituzione, dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque avuto diritto a percepire).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5601 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Sergio Lanni - Presidente
" Pietro Cuoco - Consigliere
" Vincenzo Castiglione "
" De Biase Arcangelo "
" Pasquale Picone " rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MA IU, elettivamente domiciliato in Roma, via Bruxelles, n. 20, presso l'avv. Giovanni Patrizi, che, unitamente all'avv. Enrico Dante, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (PS), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati, Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- costituito con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n^ 11182 in data 7 settembre 1995 (R.G. 45745/93).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.1.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Michele Di Lullo per delega dell'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da IU RO avverso la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta contro l'PS per l'accertamento del suo diritto alla riliquidazione della pensione di reversibilità nella misura del 60% della pensione diretta integrata al minimo, in riforma della sentenza impugnato, ha accolto 4a domanda del pensionato, con la condanna dell'Istituto al pagamento delle conseguenti differenze economiche, "oltre a interessi e a rivalutazione monetaria a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 1.12.1994, n. 495". Limitatamente a quanto rileva nel giudizio di legittimità, il Tribunale ha giustificato la decisione in merito alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria con la motivazione che le condizioni di responsabilità dell'ente, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, si erano realizzate soltanto a seguito dell'intervento della Corte costituzionale - dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già spettante al pensionato - prima del quale l'PS non era tenuto all'adempimento.
IU RO domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo. L'PS si è costituito con il deposito della sola procura speciale.
Alla camera di consiglio dell'11 gennaio 1999 ha fatto seguito - in sede di riconvocazione - quella del 23 marzo 1999.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso, il RO denunzia violazione dell'art. 442 c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/91, deducendo che la decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione non dipende dalla configurabilità di una colpa nel ritardo dei pagamenti dovuti dall'istituto previdenziale.
2. La Corte rileva che la questione oggetto del giudizio è compresa nell'ambito della previsione dell'estinzione d'ufficio del giudizio sancita dall'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n.448. Tale norma (che ha sostituito quella - di contenuto analogo -
dettata dall'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996) recita testualmente: "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto".
Nella fattispecie, come risulta dalla narrativa dei fatti processuali, si discute degli accessori sulle differenze pensionistiche spettanti a titolo di pensione di riversibilità per effetto della sentenza della Corte costituzionale 31 dicembre 1993, n. 495 (indicata erroneamente nel dispositivo della sentenza impugnata), dichiarativa dell'illegittimità, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 22 l. 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire. Si tratta, quindi, di uno dei temi controversi espressamente contemplati dall'art. 1, comma 181, della l. n. 662/1996, concernente, in particolare, la determinazione degli accessori del credito (interessi e rivalutazione sui ratei arretrati): la questione specifica, infatti, trova soluzione nella disciplina dettata dal comma 182 della legge n. 662 del 1996, come sostituito dall'art. 36, primo comma della legge n. 448 del 1998 (attribuzione dei cinque per cento dell'importo complessivo maturato alla data del 31 dicembre 1995; per gli anni successivi e sulle somme ancora da rimborsare, interessi sulla base di un tasso annuo pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato con riferimento all'anno precedente). Il giudizio va dunque dichiarato estinto.
3.. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 36, comma 5, l. n. 448 del 1998.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999