Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
In tema di rettifica della dichiarazione del contribuente per redditi risultanti da scritture contabili, il metodo seguito dall'ufficio va qualificato analitico o sintetico (in relazione alle previsioni contenute, rispettivamente, nel primo ovvero nel secondo comma dell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a seconda che la rettifica investa singole poste ovvero la contabilità globalmente considerata, in quanto le irregolarità siano di tale gravità da farla ritenere inattendibile nel suo complesso.
Commentari • 2
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Cassazione civile sez. trib., 19/10/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 19/10/2021), n.28808 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente – Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere – Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere – Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12039/2015 R.G. proposto da: O. COSTRUZIONI 2000 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Stanislao Lucarelli, e con domicilio eletto in Roma, presso l'avv. Italo …
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ISSN 2385-1376 LA MASSIMA La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi a maggior ragione l'analoga omissione riguardante – come nella specie – la copia notificata) costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità del mandato “ad litem “, poichè tale nullità non è comminata dalla legge nè la predetta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto -individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato -, salvo che la controparte non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11459 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ENRICO PAPA - Presidente -
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -
Dott. ACHILLE MELONCELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, PRIMO UFF ENTRATE BOLOGNA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IMPERIAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 495, presso lo studio dell'avvocato TINELLI GIUSEPPE, che la difende unitamente all'avvocato MICCINESI MARCO, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1/97 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 03/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MICCINESI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di primo grado di Bologna, con decisione n. 11/16/96, annullò in parte l'accertamento notificato dall'Ufficio imposte dirette di Bologna alla s.r.l. Imperial s.r.l., avente ad oggetto il reddito imponibile ai fini Irpeg ed Ilor per l'anno 1990, riducendo i maggiori ricavi accertati. L'accertamento era stato compiuto a norma dell'art. 39, comma primo d.P.R. n. 600/1973, applicando per la determinazione dei ricavi il ricarico medio del 25% indicato da un "agente rappresentante dipendente dalla società", superiore a quello medio (9,5%) risultante dalle registrazioni contabili;
e il contribuente aveva eccepito l'illegittimità dell'applicazione dell'art. 39, comma secondo d.P.R. n. 600 del 1973 per la ricostruzione del reddito in forma induttiva extracontabile sebbene la contabilità nel suo complesso fosse stata riconosciuta corretta, nonché l'omessa detrazione dell'Ilor applicabile sul maggior reddito accertato. La Commissione ritenne che il ricarico indicato dalla società fosse troppo basso, ma non vi fosse prova sufficiente di quello indicato dall'Ufficio, e determinò il ricarico nella misura del 12%. Nel giudizio di appello, proposto in via principale dall'Ufficio e in via incidentale dalla società, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia e Romagna, con sentenza depositata il 3 aprile 1997, in riforma della decisione impugnata annullò l'accertamento nella sua interezza, liquidando in L. sedici milioni le spese a favore della società. Osservò la Commissione che non era emersa alcuna irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, sicché, non potendosi considerare i prezzi diversi praticati ai diversi clienti, e giustificati dalla società con politiche di mercato, come gravi violazioni, non era consentito l'accertamento a norma dell'art. 39 secondo comma d.P.R. n. 600 del 1973.
Contro la sentenza di appello il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, notificandolo il 18 maggio 1998. La società contribuente resiste con controricorso, e con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia l'omessa motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia;
si deduce che la Commissione aveva motivato le ragioni che escludevano la legittimità del ricorso ad un accertamento ex art. 39 secondo comma d.P.R. n. 600 del 1973, ma non aveva considerato che l'accertamento era stato compiuto dall'Ufficio a norma dell'art. 39, comma primo d.P.R. cit. n. 600 del 1973.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 Cost., 61 d.P.R. n. 917 del 1986, 39, primo e secondo comma d.P.R. n. 600 del 1973, 2797 ss, c.c., e l'insufficiente ed illogica motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia;
si deduce che, a voler intendere la decisione nel senso che l'accertamento avesse i caratteri intrinseci di quello previsto dall'art. 39 comma secondo d.P.R. n. 600 del 1973, la decisione medesima sarebbe incorsa in violazione delle citate disposizioni, dovendo qualificarsi analitico l'accertamento compiuto determinando i ricavi sulla base delle percentuali di ricarico indicate dallo stesso contribuente, e dovendosi escludere che una contabilità formalmente regolare sia di ostacolo all'accertamento analitico in presenza delle presunzioni semplici menzionate dall'art. 39, comma primo lettera d. I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente. Essi sono fondati nei limiti appresso indicati.
La Commissione regionale ha motivato il suo convincimento, in ordine alla mancanza dei presupposti di legittimità dell'accertamento impugnato, con richiamo all'art. 39, comma secondo d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, senza tener conto del fatto che l'accertamento era stato compiuto a norma dell'art. 39, comma primo d.P.R. n. 600/1973 cit. Per il fatto stesso di basarsi su premesse di fatto in contrasto con quelle precedentemente riferite, senza che tale sovvertimento sia sostenuto da alcuna spiegazione, e in particolare dall'argomentata affermazione che l'accertamento sarebbe riconducibile ad una previsione normativa diversa da quella richiamata dai verificatori, la motivazione della impugnata sentenza non assolve la sua funzione, di far conoscere l'iter logico in forza del quale l'accertamento impugnato deve ritenersi illegittimo. Secondo l'insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 28 giugno 2001 n. 8835), nel caso in cui l'amministrazione finanziaria corregga singoli elementi della dichiarazione dei redditi d'impresa sulla base di dati forniti dallo stesso contribuente, ricorre la fattispecie dell'accertamento analitico dall'art. 39, 1^ co., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, che non cessa di essere tale per il fatto che, movendo da specifici elementi quantitativamente certi, quali, in particolare, il costo del prodotto venduto ed i prezzi di vendita verificati, con il medesimo pervenga ad altri dati, quali i ricavi, attraverso il ricorso a parametri induttivi (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 1 aprile 1994, n. 3206). Ciò è vero sempre che, in tale ipotesi, la rettifica investa singole poste della contabilità dell'impresa, e non globalmente la stessa in ragione di irregolarità di tale rilievo da farla ritenete inattendibile nel suo complesso (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 7 febbraio 1992, n. 1382). Nella specie, pertanto, il giudice di merito non poteva sottrarsi al duplice compito, di accertare innanzi tutto se l'accertamento investisse singole poste della contabilità dell'impresa, ovvero la contabilità medesima nella sua globalità;
e, posto che si versasse nella prima ipotesi, conformemente all'impostazione che all'accertamento era stata data dall'Amministrazione, se ricorressero i presupposti per ritenere presuntivamente accertati i maggiori ricavi, si che l'onere della prova liberatoria che i minori ricavi fossero giustificati, idonea a vincere la presunzione, gravasse sulla società contribuente. Per essersi sottratta a questo compito, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che, giudicando nuovamente anche ai fini delle spese sulle contrapposte ragioni delle parti, procederà alle indagini di fatto del caso, motivando nel modo in precedenza indicato le conclusioni alle quali perverrà.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione dell'Emilia - Romagna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002