Sentenza 27 settembre 1999
Massime • 1
In tema di misure cautelari, se al titolare dell'ufficio di difesa, e non già al suo sostituto, va notificato, ai sensi dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., l'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa di un'ordinanza coercitiva al fine di porlo a conoscenza dell'atto e di segnare l'inizio del decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame, deve essere escluso che una tale notificazione sia dovuta nel caso in cui il sostituto del difensore, la cui nomina è doverosa a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sia stato presente alla lettura dell'ordinanza cautelare effettuata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo e tale lettura abbia tenuto luogo della notificazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., per la menzione fattane a verbale, essendo ricompreso nell'adempimento dei doveri professionali del sostituto il compito di informare il difensore sostituito dell'emissione e del contenuto del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/1999, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco Morelli Presidente del 27.9.1999
Dott. Alessandro Conzatti Consigliere SENTENZA
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore N. 4003
Dott. IC Besson Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Secondo Libero Carmenini Consigliere N. 24228/1999
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 22 maggio 1999 da ON IC - nato a [...] il [...] - avverso l'ordinanza depositata il 22 aprile 1999 dal Tribunale di Milano, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del provvedimento con il quale il G.I.P. del medesimo tribunale in data 22 marzo 1999 aveva applicato allo ON, indagato dei reati di cui agli artt. 9, 1^ co., L. n. 1423/56, e 648 e 61, n. 6, c.p. - accertati in Milano il 18 marzo 1999 la misura della custodia cautelare in carcere. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Carmine di Zenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata:
OSSERVA
Il tribunale ha negato l'ammissibilità della richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa allo ON della misura coercitiva della custodia in carcere, depositata il 9 aprile 1999 dal difensore di fiducia, per il decorso in tale data del termine di decadenza di dieci giorni, stabilito dall'art. 309, 1^ co., c.p.p., atteso che il G.I.P. aveva dato lettura del provvedimento cautelare all'indagato ed al sostituto del difensore ex art. 94, 4^ co., c.p.p., nell'udienza di convalida del 22 marzo 1999.
Con un'unica censura il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 606, 1^ co., lett. b) e c), c.p.p., in relazione agli artt. 148 e 391, c.p.p., ed ha dedotto che la mancata previsione di una lettura dei provvedimenti cautelari esclude l'equipollenza della stessa alla notificazione dell'avviso di deposito al difensore e che, anche nel caso di nomina di un sostituto, il difensore di fiducia è l'unico destinatario delle notificazioni di atti preordinati alla tutela dei diritti dell'indagato.
Il motivo è infondato.
L'art. 1 del D.L. 14 gennaio 1991, n. 12, nel sostituire l'art. 148, 5^ co., c.p.p., ha introdotto la regola generale che non solo gli avvisi dati, ma anche la lettura dei provvedimenti del giudice - nonché del pubblico ministero ex art. 151, 3^ co., c.p.p. -, costituisce attività sostitutiva delle notificazioni e ne produce i relativi effetti a condizione che i loro destinatari siano presenti al momento della lettura e che di questa sia fatta menzione nel processo verbale.
Benché l'intento perseguito dalla norma fosse quello della massima semplificazione delle forme processuali in tema di notificazioni, l'ambito della sua operatività è stato successivamente inteso come ristretto, da un lato, ai soli provvedimenti nel corso di un procedimento, principale od incidentale, ed ai fini dello stesso (cfr.: Cass. pen., sez. III, sent. 10 settembre 1993, n. 1837), e, dall'altro, a quelli per i quali la lettura è espressamente prevista dalla legge (cfr.: Cass. pen., sez. I, ord. 24 novembre 1993, n. 4152), nonostante che questo limite appaia, per esempio, difficilmente praticabile nell'ipotesi di atti del pubblico ministero.
Sola eccezione a tali circoscritti criteri di equipollenza della lettura dei provvedimenti alle notificazioni è stata individuata, con riferimento allo status libertatis, nei casi in cui la pronuncia ad esso relativa, emessa ai sensi dell'art. 279 c.p.p., risulti per ragioni contingenti contenuta formalmente in un provvedimento, quale il decreto del giudice dell'udienza preliminare che dispone il giudizio o la sentenza di condanna, la cui lettura sia imposta, od ordinariamente prevista, in una udienza camerale o pubblica (cfr.:
Cass. pen., sez. VI, sent. 13 dicembre 1991, n. 3305). Non occorre, peraltro, neppure richiamarsi ad una tale deroga nell'ipotesi di una misura coercitiva disposta nell'udienza di convalida, giacché l'art. 391, 7^ co., c.p.p., oltre a non prevedere alcuna notificazione al difensore delle ordinanze, anche se eventualmente contestuali, con le quali il giudice decide sulle richieste di convalida e di applicazione della misura coercitiva, dispone che la stesse vadano unicamente comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato od al fermato, se non comparsi, e che i termini per l'impugnazione decorrano dalla lettura del provvedimento nell'udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione.
La disciplina, che trova il suo fondamento nell'obbligatoria assistenza del difensore all'udienza di convalida e nel dovere del giudice di designare, ai sensi dell'art. 391, 2^ co., c.p.p., un sostituto del difensore nominato di fiducia o d'ufficio, se non reperito o non comparso, è, del resto, del tutto coerente con i diritti ed i doveri del difensore che il sostituto esercita ed assume, secondo le previsioni degli artt. 97, 4^ co., e 102, 2^ co., c.p.p., in relazione all'atto, o, nella specie all'udienza, per cui compimento è avvenuta la sostituzione (cfr.: Cass. pen., sez. II, sent. 8 giugno 1995, n. 3038). Deve convenirsi, quindi, che al titolare della difesa, e non già al suo sostituto, va notificato, a norma dell'art. 293, 3^ co., c.p.p., l'avviso del deposito dell'ordinanza applicativa di una misura coercitiva al fine di porlo a conoscenza dell'atto e di segnare l'inizio del decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame (cfr.: Cass. pen., sez. un., 11 novembre 1994, n. 22), ma deve essere escluso che una tale notificazione sia dovuta nel caso in cui il sostituto del difensore, la cui nomina ex art. 97, 4^ co., c.p.p., è doverosa, sia stato presente alla lettura in udienza dell'ordinanza cautelare e tale lettura abbia tenuto luogo della notificazione per la menzione fattane a verbale, restando contenuto nell'adempimento dei doveri professionali del sostituto il compito di informare il difensore sostituito dell'emissione e del contenuto del provvedimento.
All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Va disposto provvedersi a norma dell'art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Si provveda a norma dell'art. 94, co.
1-ter,disp. att., c.p.p. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 settembre 1999. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 1999