Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Ministero dell'interno, ai fini del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sui ratei della prestazione assistenziale maturati dal 31 dicembre 1991, va considerato nel novero degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria per le prestazione assistenziali ad esso devolute, in quanto agisce o viene convenuto in giudizio per lo Stato che, a sua volta, va annoverato tra gli enti gestori di quelle forme di previdenza e assistenza, anche se non in via esclusiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5503 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ET RG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 12522/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 9/9/96 R.G.N. 33810/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/98 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, l'accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15 dicembre 1995/9 settembre 1996 il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza del Pretore di Roma in data 27 maggio 1993, appellata da IO RE nei confronti del Ministero dell'Interno, condannava quest'ultimo al pagamento in favore dell'appellante della rivalutazione monetaria oltre gli interessi legali già concessi dal pretore sui ratei scaduti della pensione di inabilità, riconosciuta dal giudice di primo grado in accoglimento della domanda dell'interessato.
Il Tribunale osservava che, in contrasto con quanto statuito dal pretore, per i ratei esigibili dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - essendo stata riconosciuta la prestazione assistenziale prima di tale entrata in vigore - andavano riconosciuti cumulativamente, come per i ratei scaduti anteriormente, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria:
1) perché l'art. 16, nel suo tenore testuale, esclude l'estensione della disciplina ai crediti assistenziali;
2) perché l'art. 16 limita la sua applicabilità agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, con esclusione, quindi, del Ministero;
3) perché la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196/93 aveva esteso il trattamento dei crediti previdenziali a quelli assistenziali;
4) perché, infine, il fatto generatore della prestazione assistenziale era sorto prima dell'entrata in vigore del citato art. 16. Contro la suindicata sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi.
L'assicurato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 16 sesto comma della legge 30 dicembre 1991 n. 412 osservando che erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei del beneficio assistenziale maturati dopo il 31 dicembre 1991, essendo i crediti assistenziali assimilabili a quelli previdenziali a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, ciò desumendosi, peraltro, anche dalla sentenza n. 5895/96 delle Sezioni Unite; essendo, conseguentemente applicabile il citato art.16 non solo ai crediti previdenziali ma anche a quelli assistenziali in riferimento ai ratei maturati dopo la sua entrata in vigore.
Con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione dell'art. 1224 C.C., rilevando che ove si dovesse ritenere non applicabile ai crediti assistenziali il citato art. 16, in quanto estranei alla materia previdenziale e in quanto intercorrenti non già con un ente gestore di forme di previdenza bensì con lo Stato, si dovrebbe, allora, ritenere che dopo il 31,12,1991 tali crediti assistenziali dovrebbero esser considerati come debiti di valuta. Da ciò la mancata applicazione ad opera del Tribunale del citato art. 1224, in forza del quale andavano riconosciuti i soli interessi legali.
Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo. L'art. 16 sesto comma della citata legge 30 dicembre 1991 n. 412, il quale, sostanzialmente, riconosce con decorrenza della data della sua entrata in vigore, soltanto il maggiore importo della somma tra l'ammontare degli interessi legali e quello della rivalutazione monetaria, (essendo, quest'ultimo, detraibile dal primo soltanto se inferiore e rimanendo, perciò assorbiti gli interessi legali dalla rivalutazione se questa è di ammontare superiore) va applicato sui ratei esigibili dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 412. Dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale, infatti, - hanno rilevato le Sezioni Unite con la richiamata sentenza n. 5895 del 1996 - non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, bensì una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo.
Ne consegue che ciascun rateo della prestazione è assoggettato, in caso di inadempimento, al risarcimento del danno da ritardo previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione. Nè la norma citata risulta applicabile soltanto ai crediti previdenziali con esclusione di quelli assistenziali. La sentenza n. 196 del 19/26 aprile 1993 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 442 C.P.C. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, risulta, infatti applicabile anche alla fattispecie in esame in quanto avente ad oggetto un rapporto non esaurito, per tale intendendosi quello fondato su diritti per i quali non abbia operato la prescrizione o la decadenza ovvero sui quali non si sia formato il giudicato (v. Cass. n. 738 del 1983 in rel. Alla sent. n. 139 del 1984 della Corte Costituzionale). Infine nemmeno può essere condivisa l'interpretazione del cit. art. 16 offerta dalla sentenza impugnata, secondo cui tale norma non sarebbe estensibile ai crediti assistenziali vantati nei confronti del Ministero dell'Interno, per non essere questo annoverabile tra gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Dovendosi, infatti, far rientrare nella previdenza obbligatoria, in virtù della ricordata sentenza n. 196 del 1993 della Corte Costituzionale, anche l'assistenza obbligatoria, va osservato che il Ministero dell'Interno agisce o viene convenuto (almeno sino al momento in cui "ope legis" non subentra l'INPS) per lo Stato italiano che, indubbiamente, va annoverato tra gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, anche se non in via esclusiva.
Pertanto in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, per i ratei esigibili dopo l'entrata in vigore della citata legge 30 dicembre 1991 n. 412 e cioè dopo il 31 dicembre 1991, a norma dell'art. 16 sesto comma di tale legge, con decisione di merito ex art. 384 primo comma c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va riconosciuto soltanto il maggiore importo della somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, al quale il Ministero va condannato.
Ferma restando la statuizione sulle spese della sentenza pretorile, conforme ai criteri sulla ripartizione delle spese di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., nulla va disposto per le spese del giudizio di appello e del presente giudizio, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 1994 della
Corte Costituzionale, essendo rimasto soccombente il lavoratore per una pretesa non manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero a corrispondere sui ratei della prestazione maturati dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n. 412 il maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
Ferma rimanendo la statuizione sulle spese del primo giudice, nulla dispone per le spese del giudizio di appello e del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 27 novembre 1998.