Sentenza 19 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8924 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 089 24/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA LA CORTE ☑CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 15479/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 24314 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/04/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA CORTEC O CASSAZIONE sul ricorso proposto da: Richiesta copia sty INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in dal Sig. per diritti € 1.55 persona del legale rappresentante pro tempore, 1119 GIU 2 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
NA - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO 6972909 GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale 6972810 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 1462 -1- dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta поема мован е Helega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
ON, elettivamente domiciliato in ROMA DI IA - -- VIA F. DE SANCTIS 4 presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
DI SC, CI MA, IN DR, SGI SPA IN LIQUIDAZIONE;
intimati avverso la sentenza n. 381/00 del Tribunale di! ---- - --- MACERATA, depositata il 18/05/00 R.G.N. 41/99; - ---- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 15479/00 ud. 5 aprile 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con separati ricorsi introdotti dinanzi al Pretore di Macerata, quale giudice del lavoro, i lavoratori DI IA EO, DI SC, CI MA, IN Sandro chiedevano l'applicazione dei benefici conseguenti alla legge n.257 del 1992 in quanto soggetti esposti al rischio da amianto. Tale normativa invocata dai ricorrenti prevedeva infatti l'applicazione di un meccanismo moltiplicatore del periodo soggetto all'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto. In particolare esponevano i ricorrenti in primo grado di aver lavorato alle dipendente della s.p.a. S.G.I., che curava la riparazione, la manutenzione e la demolizione delle carrozze ferroviarie, notoriamente contenenti amianto. Allegavano i ricorrenti in prime cure che I'INPS aveva negato il riconoscimento dei benefici;
donde l'iniziativa giudiziaria, nel alla quale I'INPSresistere chiedeva integrarsi il contraddittorio verso I'NA, ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 257/1992, cit.. Disposta dal primo giudice la chiamata in causa dell'NA e della società datrice di lavoro, si costituiva solo l'Istituto menzionato, che eccepiva il difetto di propria legittimazione. 3 Su questo punto, e su quello della legittimazione dell'altra chiamata (rimasta contumace) il primo giudice decideva, con la sentenza non definitiva n.423 dell'11 giugno 1999, dichiarando il difetto di legittimazione di entrambi i chiamati. Avverso tale decisione proponeva I'INPS che chiedeva dichiararsi l'esistenza di legittimazione dei medesimi. Resisteva il solo NA, mentre la società S.G.I. non si costituiva. Il tribunale di Macerata con sentenza 10-12 maggio 2000 rigettava l'appello, compensando tra le parti le spese di giudizio. Per la cassazione di questa pronuncia ricorre 1'INPS con tre motivi di impugnazione. Resistono con controricorso l'NA e Di RO EO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell'INPS è articolato in tre motivi. Con il primo motivo l'Istituto - denunciando la violazione e falsa applicazione artt.99 e 100 c.p.c.; art. 13, comma 8, L.257/92, come modificato dal d.I.169/93, convertito, con modificazioni, in L.271/1993; tutti in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c. sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere la necessità del contraddittorio nei confronti dell'NA, interessato al giudizio per aver ritenuto in sede amministrativa l'insussistenza del rischio di esposizione 4 all'amianto. Con il secondo motivo l'Istituto denuncia la violazione dell'art. 106 c.p.c. deducendo l'incolpevolezza del proprio diniego al beneficio richiesto, quale motivo della (futura) esclusiva condanna dell' NA al pagamento delle spese a favore degli attori che risultassero vittoriosi;
ciò giustificava la chiamata in causa dell'NA, qualificabile come chiamata in garanzia. Con il terzo motivo l'Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 107 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5, c.p.c., nonché motivazione omessa ed insufficiente. Il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che il Pretore aveva dando luogo ad undisposto l'integrazione del contraddittorio, litisconsorzio di natura processuale al fine quantomeno di estendere all'NA gli effetti del giudicato. - i cui tre motivi possono essere esaminati 2. Il ricorso congiuntamente è infondato. - La questione posta dalla difesa dell'INPS è già stata più volte esaminata da questa Corte, il cui orientamento va confermato in questo giudizio anche in mancanza di ulteriori e diverse argomentazioni che possano indurre ad una revisione dello stesso. # In particolare Cass. 28 giugno 2001, n.8859, ha affermato che il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, 5 comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un piu' rapido raggiungimento dell'anzianita' contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria;
ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio e' l'INPS, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione (sicché in base a tale principio è stata confermata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva del datore di lavoro e dell'NA). Successivamente lo stesso principio è stato ribadito da Cass. 25 febbraio 2002, n.2677, e Cass. 20 febbraio 2002, n.2447. 3. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio. Non occorre invece provvedere sulle spese quanto alle parti non costituite.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente 0 3 (Giovanni Amoroso)Giovanni 5 (Ettore Mercuriq) frine . N 3 T i 7 S A - G O 8 O R P - N P A 1 M E L I D 1 S E A I , E 6 D A O مد G E R O IL CANCELLIERE zau G T T T E S N T I Depositato in Cancelle I L E G S R E I E A R D L L O E oggi, E D R IL CANCELLIERE P Lanc