Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2002, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NON0 2447/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUN EM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente - R.G.N. 8627/99 Cron. 5852 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere - Ud.10/12/01 - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE, giusta delegá in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 Centrale dell'Istituto, 4888 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
VA O UL, elettivamente PIANGATELLI domiciliato in ROMA VIA F DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 20/99 del Tribunale di CAMERINO, depositata il 29/01/99 R.G.N. 9/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Camerino IU AN chiedeva, nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, il riconoscimento del diritto all'attribuzione, a fini pensionistici, del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n.257/92, previo accertamento della sua esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Società Gestioni Industriali s.p.a. Si costituivano entrambi gli Istituti e il Pretore, con sentenza del 9 marzo 1998, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL. L'INPS proponeva appello sostenendo la necessità della presenza in giudizio (anche) dell'Istituto assicuratore. of Con sentenza del 22 febbraio 1999 il Tribunale di Camerino ha dichiarato la legittimazione passiva dell'INAIL sul rilievo che l'accertamento della esposizione al rischio lavorativo da amianto è destinato a valere anche nel rapporto con tale Istituto e deve, perciò, costituire oggetto di una pronuncia avente forza di giudicato anche nei suoi confronti. Contro questa sentenza ha proposto ricorso l'INAIL con un motivo. Resistono l'INPS e il AN con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art. 13, comma 8 della legge n.257/92, degli artt. 100, 102 e 133 c.p.c., degli artt. 74, 131, 132,135 d.pr. n.1124/65, della legge 27 dicembre 1975 n.780 e vizi di motivazione, l'INAIL censura la sentenza impugnata per averne ritenuto la legittimazione passiva rispetto a una domanda che aveva come unico oggetto la richiesta di una prestazione previdenziale erogata dall'INPS, mentre l'accertamento della esposizione ad amianto concerneva soltanto uno dei fatti costitutivi del diritto fatto valere ed era perciò meramente strumentale alla sua affermazione. Aggiunge l'Istituto ricorrente che l'ipotizzato (dal Tribunale) rischio di 1 3 un conflitto di giudicati non è sufficiente a giustificare un litisconsorzio necessario e prosegue osservando che la legge di cui i lavoratori si avvalgono per richiedere il beneficio contributivo non prescrive alcun incombente da parte dell'INAIL che interviene, se richiesto, nel procedimento amministrativo aperto dall'INPS ed eventualmente nella fase contenziosa, solamente a fini probatori come soggetto dotato di specifica competenza tecnica. Il ricorso è fondato. La Corte si è già pronunciata sulla questione nella sentenza 28 giugno 2001 n.8859 affermando il principio che, quando il lavoratore chiede l'accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione (per il coefficiente 1,5) del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, avvalendosi della disposizione di cui all'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257 (come modificato dall'art.1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n.169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993 n.271), il solo soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale obbligato a corrispondere le prestazioni pensionistiche spettanti per effetto della prevista maggiorazione (alla quale deve procedere il medesimo ente previdenziale), posto che la norma che dà veste al diritto azionato finalizza il beneficio dell'accredito contributivo a una più rapida acquisizione dei requisiti di contribuzione utili per il conseguimento della pensione e non all'attribuzione delle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all'INAIL. Significativamente la norma in oggetto non prescrive – al contrario di quella contenuta nel comma 7 per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali - l'assolvimento di alcun incombente da parte dell'INAIL. E se all'Istituto, nel : procedimento amministrativo che segue alla domanda di riconoscimento dell'incremento contributivo di cui trattasi (come pure nella eventuale fase contenziosa) può essere chiesto di attestare, quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica, 4 l'esposizione rilevante, ciò non significa, tuttavia, che l'accertamento dallo stesso operato assuma carattere pregiudiziale e vincolante, né che la sua (eventuale) partecipazione al giudizio gli faccia assumere la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore interessato, la quale non può essere altrimenti rivolta che nei confronti del soggetto onerato dell'obbligo di erogare il beneficio dell'accredito contributivo di cui all'art. 13, comma 8, in quanto a ciò istituzionalmente preordinato. Ciò non esclude che dalla esposizione all'amianto possano scaturire situazioni giuridiche soggettive direttamente rilevanti nei confronti dell'INAIL o del datore di lavoro e, perciò, azionabili nei confronti di questi soggetti (a titolo esemplificativo, si pensi al lavoratore che, assumendo di essere stato esposto all'amianto, faccia valere il diritto alle prestazioni assicurative per le malattie professionali poste dalla legge a carico dell'INAIL, ovvero pretenda dal datore di lavoro il risarcimento del danno biologico in base alle comuni norme codicistiche sulla responsabilità civile, o ancora la regolarizzazione del rapporto assicurativo o contributivo). Deve, tuttavia, pur sempre trattarsi di pretese dedotte in giudizio avvalendosi dello schema legislativo che dà loro riconoscimento e tutela, il che non risulta nella presente controversia, nella quale l'unico diritto fatto valere è quello al ripetuto incremento contributivo. Giuridicamente errata, pertanto, deve ritenersi la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'INAIL. Tanto ne comporta, in accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio, in applicazione dell'art.382, ultimo comma, c.p.c., a norma del quale una siffatta pronuncia si impone, tra l'altro, “quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito". Ravvisa la Corte nella complessità e novità della questione la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
PQM
5 La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2001 ངར་བཡ་ཡ་(ཚང་ང་ མཐའ་ཡས་ Il Presidente Il Cons. estensore ов LI IL IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 20 FEB. 2002 SAJ. IL CANCELLIERE E T R O Y F A D 0 3 1 S , 3 S . O 5 A T L T L R : , O A N ' A B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I - N T S 1 S G N 1 O O E P S A E M I I D G A È G A , E O D O L T R E T T I T S A R I N I L E G L D S E E E R O D