Sentenza 19 settembre 2019
Massime • 1
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato nei confronti di un soggetto che aveva dichiarato false generalità a seguito di un incidente stradale in occasione della compilazione di un modello di contestazione amichevole).
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Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome e di una falsa identità, allo scopo di ottenere vantaggi economici dall'instaurarsi di una relazione di vicinanza sentimentale con la vittima, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. Corte di Cassazione sez. V Penale sentenza 18 dicembre 2020 - 11 febbraio 2021, n. 5432 Presidente Miccoli – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano del 1.2.2018 con cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2019, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2019 |
Testo completo
03012-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI Sent. n. sez. 2703/2019 - Presidente - UP 19/09/2019- EDUARDO DE GREGORIO - Relatore - R.G.N. 2229/2019 MARIA TERESA BELMONTE RENATA SESSA AT BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GA AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato, condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art 494 cp, per aver dichiarato false generalità a seguito di incidente stradale in occasione della compilazione di un modello di constatazione amichevole;
fatto di Settembre 2011. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, che col primo motivo ha lamentato vizio di motivazione circa l'elemento materiale del delitto, poiché la sentenza non aveva preso in considerazione la dichiarazione spontanea dell'imputato, che aveva affermato di aver dato le generalità della persona che riteneva essere divenuto il nuovo proprietario dell'auto. Vi sarebbe, altresì, assenza di motivazione circa l'induzione in errore della persona offesa, D'AN, poiché era stato accertato che il giudicabile gli aveva fornito il numero reale di utenza mobile, comportamento inidoneo a tratte in inganno sulle generalità considerando che D'AN ne aveva subito verificato la titolarità.
1.1 Tramite il secondo motivo è state dedotto il vizio di motivazione, riguardo all'elemento psicologico del delitto, costituito dal dolo specifico di procurasi un vantaggio o di cagionare danno alla persona offesa. Nella fattispecie mancherebbe, poiché il ricorrete aveva fornito la generalità di una persona esistente e da lui stesso conosciuta, potendosi ricavare pertanto, la sua buona fede. D'altra parte nessun vantaggio era derivato all'imputato e nessun danno si era verificato per la persona offesa.
1.3 Col terzo motivo si è censurata la qualificazione del fatto come reato consumato e non tentato, poiché non era stata dimostrata l'induzione in errore della persona offesa, che aveva preteso il numero di cellulare dell'attuale ricorrente 1.4 Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cp è oggetto del quarto motivo di ricorso. All'odierna udienza il PG, dr Epidendio, ha concluso per l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1.Deve osservarsi in generale che le doglianze presentate dal ricorrente risultano ripetitive di quelle a suo tempo mosse alla sentenza del Tribunale e non tengono conto della congrua motivazione con la quale la Corte salentina le ha affrontate e risolte correttamente. Invero, l'argomento della buona fede dell'imputato è stato già logicamente confutato tramite l'osservazione per la quale la persona, le cui generalità questi aveva fornito in vece delle sue, in nessun modo era concretamente interessato all'acquisto dell'automobile guidata dal giudicabile, e di tanto De GA era al corrente come ha chiosato la Corte territoriale altrimenti non avrebbe cercato di svignarsela al momento della richiesta dei documenti di identità da parte della persona offesa. Quest'ultima, d'altra parte fu realmente tratta in inganno dall'espediente adoperato dall'imputato, consistito nel dichiarare un falso nome al fine della compilazione del 1 modello di constatazione amichevole di incidente, di cui si rese conto solo a causa del predetto comportamento, restando in tal modo perfezionato il delitto. Quanto alla deduzione incentrata sull'assenza di danno per la persona offesa e di vantaggi per l'imputato, essa è manifestamente infondata in diritto, e dimostra di non conoscere l'orientamento di questa Corte regolatrice, secondo il quale ad integrare il delitto di sostituzione di persona è necessaria e sufficiente una condotta ingannevole, che induca il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome come nel caso in esame - o di un falso - stato o di false qualità personali, cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo, invece, necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. Sez. 5, Sentenza n. 11087 del 15/12/2014 Ud. (dep. 16/03/2015) Rv. 263103. 2. Tanto premesso i Giudici del merito hanno anche annotato che era chiaramente accertato il dolo specifico quale elemento psicologico ispiratore del comportamento tenuto dall'imputato, poiché l'automobile che stava conducendo al momento del sinistro era priva di assicurazione e, di conseguenza, egli era tenuto direttamente a risarcire il danno cagionato alla persona offesa, essendo funzionale la falsa declinazione delle generalità ad evitare tale negativa conseguenza.
3. La causa di esclusione della punibilità ex art 131 bis cp è stata esattamente disconosciuta e ne è stato adeguatamente giustificato il rigetto con riferimento alla condotta del giudicabile, definita di particolare negatività proprio a causa del furbesco espediente oggetto dell'imputazione ma che ha implicitamente tenuto conto anche delle precedenti osservazioni svolte sul danno risultante dal delitto. Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 ) Rv. 266590. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.9.2019 Il consigliere estensore Il Presidente drssa Maria Vessichelli Dr Eduardo de Gregorio LE LERIA 2 IL FUNZIO 11 Fazion2115 Griziano Car LANZUISE 2