Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6851
CASS
Sentenza 18 maggio 2001

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L'efficacia riflessa del giudicato (che fa stato tra le parti, che sono i soggetti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, oltreché tra i loro eredi o aventi causa) non si estende ai terzi che siano titolari non già di un diritto dipendente dalla situazione definita da quel processo, ma di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con il giudicato stesso.

Nella vendita di cosa futura l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza.

Perché la trascrizione delle domande giudiziali possa produrre gli effetti previsti dall'art. 2652 cod. civ., è necessaria una precisa correlazione tra la domanda, così come riportata nella nota di trascrizione, e la sentenza che si vuole opporre ai terzi.

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  • 1Immobili non trascritti in nota,
    https://www.fiscooggi.it/

  • 2Immobile da costruire, cessione, obbligo di costruire, vendita di cosa futura, responsabilità precontrattualeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6851
Data del deposito : 18 maggio 2001

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