Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
L'efficacia riflessa del giudicato non si estende ai terzi che siano titolari, non già di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, ma di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con il giudicato stesso. (Nella specie la S. C. ha escluso che il giudicato, che aveva negato l'obbligo della società datrice di lavoro al versamento dei contributi Inps per insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, spiegasse effetti riflessi nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa per la stessa omissione contributiva , proposto dal legale rappresentante della società, avendo quest'ultimo un diritto autonomo ad opporsi a detto provvedimento)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO PACHÌ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PS;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 10160/96 proposto da:
PS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, RINA SARTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
BA GI in proprio e in qualità di legale rappresentante della Società IL GLOBO di BA GI SAS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 149/95 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 4/12/95 R.G.N. 44/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/10/98 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di accertamento ispettivo del 10 gennaio 1985 l'Istituto nazionale della Previdenza sociale (I.N.P.S.) chiedeva al Pretore di Venezia decreto ingiuntivo per lire 15.271.755, a titolo di contributi omessi per due lavoratrici, somme aggiuntive ed accessori, nei confronti della s.a.s. Il Globo di AR IA e della socia accomandataria in proprio. Avverso il decreto ingiuntivo, concesso il 6.9.1989 e notificato il 13.9.1989, proponeva tempestiva opposizione la signora IA AR, nella qualità di legale rappresentante della ditta Il Globo s.a.s., negando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le lavoratrici. L'PS si costituiva in giudizio rilevando la mancata opposizione da parte della sig. ra IA AR in proprio e contestando nel merito l'assunto dell'opponente.
Nelle more del giudizio l'PS notificava alla signora IA AR ordinanza ingiunzione, ai sensi della legge n. 689/81, per gli illeciti collegati alle omissioni contributive. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione la signora AR quale legale rappresentante della s.a.s. Il Globo.
L'PS si costituiva in tale giudizio ed eccepiva preliminarmente la inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione della società opponente, atteso che l'ordinanza era stata emessa nei confronti di IA AR, personalmente responsabile degli illeciti contestati.
I due giudizi venivano riuniti e decisi dal Pretore, con sentenza del 10 febbraio 1994, con l'accoglimento di entrambe le opposizioni. La decisione di primo grado veniva impugnata dall'PS - sia nei confronti della s.a.s. Il Globo di AR IA che nei confronti della signora AR in proprio - per due motivi: a) perché il Pretore aveva erroneamente indicato nella sentenza, come parte opponente, la sig.ra IA AR persona fisica, mentre opponente sia al decreto ingiuntivo che all'ordinanza ingiunzione era la sig.ra AR nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. Il Globo;
b) perché era stata disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione della società e, per essa, del legale rappresentante, a proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione. Con sentenza del 23 ottobre/4 dicembre 1995 il Tribunale di Venezia accoglieva l'appello dell'PS relativamente al secondo motivo. Avverso la decisione di secondo grado ricorre per cassazione, formulando un unico motivo di annullamento, la signora IA AR. L'PS resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, anch'esso affidato ad un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), lamenta che il giudice d'appello, nel dichiarare inammissibile l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, non ha considerato che il primo giudice aveva escluso l'esistenza del preteso rapporto di lavoro subordinato, revocando il decreto ingiuntivo;
poiché il rapporto di lavoro subordinato è alla base sia della richiesta dei contributi che della irrogazione della sanzione amministrativa, una volta accertata l'inesistenza di tale rapporto verrebbe meno ogni obbligo allo stesso conseguente.
Contesta la possibilità che un'ordinanza nulla, inesistente, o comunque illegittima nei confronti di taluni obbligati, possa esser fatta valere nei confronti di altri obbligati "in base a speciose argomentazioni di natura meramente formale".
Aggiunge che aveva dimostrato in appello che la s.a.s. Il Globo di AR IA & C. era stata sciolta con atto del 9 febbraio 1984, redatto davanti al notaio Calvani di Mestre, e che da quella data ella era divenuta l'unica titolare della ditta "Il Globo". Con il ricorso incidentale l'PS, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché vizio di motivazione, lamenta che il Tribunale non si è pronunciato sul primo motivo del proprio atto di appello: erronea indicazione, nella sentenza di primo grado, della signora IA AR, persona fisica, quale parte opponente al decreto ingiuntivo e all'ordinanza ingiunzione, mentre opponente era la sig.ra AR quale legale rappresentante della s.a.s. Il Globo.
Osserva che il Tribunale ha dato atto che la sentenza del Pretore era stata "erroneamente pronunciata nei confronti della AR in proprio, nonostante questa non fosse neppure costituita in giudizio", ma poi non ne ha tratto le dovute conseguenze. I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Il ricorso principale della signora AR è infondato. Il giudice d'appello ha correttamente dichiarato il difetto di legittimazione della società a proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, atteso che alla società non era stato ingiunto il pagamento di alcuna somma ne' era stata notificata l'ordinanza. Va, al riguardo, ribadito che, in tema di violazioni soggette a sanzioni pecuniarie amministrative, la responsabilità solidale della persona giuridica, ex art. ,4, terzo comma, della legge 24 novembre 1989 n. 681, non comporta che detta persona giuridica sia legittimata a proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa a carico del solo legale rappresentante, attese l'autonomia dei soggetti obbligati in solido - nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione - e l'insussistenza di litisconsorzio necessario nelle obbligazioni solidali (Cfr. Cass. 6 febbraio 1992 n. 1318; 22 luglio 1996 n. 6573; 23 gennaio 1998 n. 648). Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che la sentenza era stata erroneamente pronunciata nei confronti della signora AR in proprio, nonostante questa non fosse neppure costituita. Il giudice d'appello ha altresì escluso, nel suo istituzionale potere di valutazione ed interpretazione degli atti processuali, che l'indicazione - nell'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione - dell'opponente AR IA, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "Il Globo" s.a.s., fosse frutto di un errore materiale dovuto a mera distrazione con conseguente riferibilità dell'atto alla persona fisica.
E contro tale parte della motivazione la ricorrente non muove censura alcuna.
In realtà sembra che la sig.ra AR, anziché censurare specificamente le affermazioni del Tribunale in ordine alla dichiarata carenza di legittimazione della società in accomandita semplice ad opporsi alla ordinanza ingiunzione, intenda comunque affermare il venir meno dell'ordinanza ingiunzione a seguito dell' accertamento dell' inesistenza del fatto costitutivo della sanzione (il rapporto di lavoro subordinato e il conseguente obbligo contributivo), accertamento compiuto dal primo giudice con riferimento alla opposizione al decreto ingiuntivo;
e ciò nonostante che l'unica legittimata a proporre opposizione alla ordinanza ingiunzione non fosse parte nel giudizio di primo grado. L'argomentazione è infondata, atteso che, pur tenendo presente la teoria sui c.d. effetti riflessi del giudicato, l'efficacia del giudicato non si estende comunque a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza (cfr. Cass. 14 luglio 1988 n. 4605). Ed è indubbio che la sig.ra IA AR avesse un diritto autonomo ad opporsi sia al decreto ingiuntivo che alla ordinanza ingiunzione (diritto che, nei confronti della ordinanza ingiunzione, era, oltre che autonomo, esclusivo, atteso che si trattava dell'unico soggetto a cui veniva intimato il pagamento). Il ricorso incidentale dell'PS è, invece, fondato. L'Istituto previdenziale aveva fatto valere, con l'atto di appello, due motivi di censura.
Con il primo lamentava che il pretore aveva erroneamente indicato nella sentenza, come parte opponente, la signora AR IA, persona fisica, anziché la stessa nella sua qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della società "Il Globo di AR IA S.a.s.". L'errore denunciato - deduceva l'appellante - impediva all'PS di far valere il decreto ingiuntivo, passato in giudicato per mancata opposizione, nei confronti di AR IA, persona fisica (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso in appello). Con il secondo motivo l'PS lamentava il mancato esame dell'eccepito difetto di legittimazione della società a proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione notificata alla sola AR IA in proprio, come persona fisica responsabile degli illeciti accertati.
Il Tribunale di Venezia ha preso in esame la seconda censura ma ha completamente omesso di occuparsi della prima, così violando l'art.112 c.p.c., i cui principi generali (obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa) si applicano anche nelle fasi di impugnazione.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, che si indica nel Tribunale di Padova, che dovrà pronunciarsi sul motivo di gravame tralasciato dal primo giudice di appello. Al giudice del rinvio si rimette anche la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale. Cassa per tale parte la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Padova. Così deciso in Roma l'8 ottobre 1998.