Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5702 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO05702 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMALA Oggetto CAPAC TA SEZIONE PRIMA CIVILE PROCESSUALE DEL FALLITO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 808/00 Presidente Dott. Giovanni OLLA 2489/00 Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Cron. 16840 Consigliere - Dott. Alessandro CRISCUOLO 3. 1287 Rep. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Ud. 18/12/2001 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta SQUE 24085 dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 1,55 MARESU STEFANO, in proprio e quale rappresentante della 2.0 APR. 2002 IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA AGRIMAR Srl elettivamente GIUNIO BAZZONI 3, presso l'avvocato PAOLO ACCARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI ALLENA, giusta procura a margine del ricorso;
€0,77 1,1500 CANCELLERIA - ricorrente
contro
BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA;
intimata e sul 2° ricorso n° 02489/00 proposto da: 2001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA, FILIALE DI SASSARI, in 2574 persona dei legali rappresentanti pro tempore, 077 1500 elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 8, CANCELLERIA presso l'avvocato ENRICO CICCOTTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ( 1 ) ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MARESU STEFANO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimato Richiesta copia studio dal Sig. avversO la sentenza n. 117/99 della Corte d'Appello di per diritti € 45 #2.8.GLU. 2002 sezione distacata di SASSARI, depositata il CAGLIARI IL CANCELLIERE 16/07/99; udita _a relazione della causa svolta nella pubblica 77 L1500 ANCELLER udienza del 18/12/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
A udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Ciccotti, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accogliemnto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La società Agrimar s.r.l., con tre distinte cita- zioni, convenne dinanzi al Tribunale di Sassari la Ban- ca Commerciale LI e chiese che fossero dichiarate nulle o annullabili le fideiussioni concessele, in fa- vore delle società Automed e Marconf s.r.l. e della ditta individuale SU ON, assumendo che con quei contratti essa attrice aveva ricevuto pregiudizi, senza ricevere alcun vantaggio. La Banca resistette e il tribunale con sentenza dichiarò nulla, perché contraria all'art. 31.7.1998 2624 c.C., la fideiussione 5.6.1989 prestata in favore della ditta individuale;
respinse la domanda relativa alla fideiussione in favore della medesima dell'8.4.1992 e dichiarò improcedibili per intervenuta prescrizione le domande di annullamento delle garanzie in favore delle due società di capitali. La Agrimar, pur deducendo di essere stata dichiara- ta fallita, propose appello invocando, a sostegno della propria legittimazione, l'art. 43 II° comma L.F., giac- ché la impugnazione tendeva a accertare fatti che avrebbero escluso la imputazione di bancarotta fraudo- lenta. Lamentò la contraddittorietà della pronunzia del उ tribunale, che aveva giudicato valida la seconda fide- iussione prestata a SU ON e annullato la pre- cedente, benché fossero entrambe frutto della stressa pattuizione, intervenuta nel 1989 e successivamente mo- dificata. Il gravame fu resistito della Banca Commerciale, 3 che eccepì la interruzione del processo e contestò la legittimazione della appellante, posto che essa, sem- mai, sarebbe potuta intervenire nel processo che fosse stato radicato dal curatore, al di là del fatto che nella specie non sussisteva in assoluto la possibilità di incriminazione, poiché la società, in quanto persona giuridica, non poteva essere ritenuta penalmente re- sponsabile. Rilevò, comunque, la carenza di interesse della ap- pellante, rientrando la controversia nelle materie di competenza del tribunale fallimentare, che aveva già affrontato e risolto in senso favorevole alla Banca identiche questioni. La Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza 2.7.1999 ha dichiarato l'ap- pello inammissibile, dal momento che la società non aveva il potere di stare in giudizio, non essendo ap- plicabile l'art. 43 L.F., sia perché esso consente solo l'intervento nei giudizi da terzi proposti, sia perché quell'intervento non sarebbe stato comunque consentito, in difetto di ipotizzabilità del reato di bancarotta a carico della società. Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi SU AN, in proprio e quale rappresentante della società Agrimar;
ha resistito con controricorso la Ban- 4 ca Commerciale LI, che ha eccepito la inammissi- bilità del ricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato con unico motivo. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti principali denun- ziano la violazione degli artt. 75 e 112 c.p.c.; dedu- cono che, essendo la incapacità della società fallita relativa ed eccepibile solo dal curatore, non poteva essere dichiarata dal giudice;
mentre con il secondo denunziano la violazione degli artt. 75,83 e 300 c.p.c., assumendo che, con il suo fallimento, la rap- presentanza processuale era passata dall'amministratore unico al curatore, ma poiché il mutamento del soggetto, che impersona l'organo munito di rappresentanza legale, non determina la estinzione della procura ad litem, il difensore era abilitato all'appello, in forza della procura ricevuta anche per il secondo grado, ed il pro- cedimento era correttamente proseguito, in mancanza di interruzione;
sicché erronea sarebbe la pronunzia di inammissibilità dell'appello. Con il terzo motivo la violazione di legge denun- ziata è riferita all'art. 43 cpv. L.F., posto che, con- trariamente alla affermazione della impugnata sentenza, la responsabilità penale per bancarotta, nel caso di fallimento della società di capitali, è pur sempre ipo- 5 tizzabile con riferimento al suo amministratore. Con il ricorso incidentale condizionato la Banca Commerciale LI denunzia la violazione dell'art. 300 c.p.c.; assume che con la dichiarazione della stes- sa società Agrimar, contenuta nell'atto di appello, re- lativa al suo fallimento, avrebbe dovuto essere dichia- rata la interruzione del processo;
e poiché il termine riassunzione è scaduto dopo il giudizio di ap-per la pello, chiede che sia la Corte di Cassazione a pronun- ciare la estinzione. Dei ricorsi va preliminarmente disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Il ricorso principale, proposto da SU AN in proprio, è inammissibile,. La sentenza impugnata è stata infatti resa esclusivamente nei confronti della società Agrimar, da lui rappresentata, per cui, non es- sendo il SU mai stato parte del processo, nessuna legittimazione gli può essere riconosciuta al presente gravame. Infondato è, invece, il ricorso proposto dalla So- cietà Agrimar, sotto tutti i profili proposti. Quanto al primo, non è contestato ciò che si assume dalla controricorrente e ricorrente incidentale e cioè che per i crediti garantiti da fideiussioni, la Banca commerciale abbia ottenuto la insinuazione al passivo 6 dal giudice delegato al fallimento. Ciò posto, non merita accoglimento la censura che, prospettando una ipotesi di incapacità relativa, ecce- pibile solo dal curatore fallimentare, lamenta che la pronunzia della corte di merito l'abbia rilevata su de- nunzia di controparte. Infatti la conseguita ammissione del credito svaluta la doglianza, la quale non riceve miglior sorte sotto gli altri profili proposti, an- ch'essi pregiudicati dal riconoscimento in sede concor- suale del credito garantito e che, in quanto è diretta all'annullamento della declaratoria di inammissibilità dell'appello, è infondata. Dal rigetto del ricorso principale resta assorbito l'incidentale condizionato. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano a carico dei ricorrenti principali in solido in 15961000., pari ad euroco 2414,08, di cui per onorari L. 5.000.000, pari ad euro 2582,28
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso di SU AN;
rigetta quello della SO- cietà Agrimar e dichiara assorbito il ricorso inciden- tale condizionato;
condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese processuali in 59.61.000 pari ad euro 2717,08 , di cui per onorari L. 7 5.000.000, pari ad euro 2582,28. Roma 18.12.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Olla Donato Plenteda Nov. h Prima Sezione Civite Tim Farnes ttsia in Cancelleria ER CONTE SUP IL CANCE Luisa Pra 19 APR. 2002 IL CANCELLIERE Depo # 109T 129,11 66 20 456T TOT. 14977 Registraro in dater.6.6.111.2002' ala14582 versate C. (eum CENTOQUARA p. 3 Dige (Dott.sa Il Responsabile M ' D E T I ROMA 8