Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
REP05 0 3 3 /0 2 Aula B In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. Presidente R.G.n. 15669/1999 dr. Salvatore Senese 1352 Consigliere rel. Cron. dr. Donato Figurelli dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Rep. dr. Attilio Celentano Consigliere Ud.17.01.2002 dr. Federico Roselli Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS IL, nato a [...] il [...], residente in [...], e do- M miciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Crini per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CON TRO Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del Presi- dente prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e di- feso dagli avvocati Antonino Catania e Giuseppe De 236 1. Ferrà, in virtù di procura speciale in calce al
contro
- S ricorso e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Calta- nissetta in data 26 febbraio 23 marzo 1999, n. 83/99, n. 766/94 R.G.; udita la relazione della cause svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 17 gennaio 2002; udito l'avv. Armando Crimi per il ricorrente;
udito l'avv. Emilia Favata per delega dell'avv. Antonino frunde Catania per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 Svolgimento del processo. 7 Con ricorso dell'll gebbraio 1992 il signor IL CA conveniva in giudizio davanti al Pretore di Caltanissetta, Giudice del Lavoro, l'INAIL, chieden- do il riconoscimento della riduzione della propria ca- pacità lavorativa conseguente alla contratta malattia professionale (ipoacusia da rumore). Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande del ricorrente, di cui assumeva l'infondatezza. Esperita c.t.u. e completata l'istruttoria, il Pretore, con sentenza del 9 febbraio 1994, rigettava la domanda. Avverso detta sentenza proponeva appello il CA, chie- dendone la riforma. L'INAIL, costituitosi, chiedeva la conferma dell'impugna- ta sentenza. Con sentenza in data 26 febbraio -> 23 marzo 1999 il Tribuna- le di Caltanissetta confermava l'impugnata sentenza. Osservava il Tribunale che andava condivisa la diligente c.t.u., svolta in primo grado, mentu inconferenti erano le critiche mosse nell'atto di appello, con riferimento alla c.t.p. redatta dal dr. Marco Arnone;
che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, si doveva ritenere la compatibilità del tracciato con una ipoacusia non da trau- ma acustico, proprio in relazione a quanto dichiarato dal CA al c.t.u. e da quest'ultimo valutato nella redazio 3 ne della consulenza;
che l'esposizione al rischio in termini;
temporali risultava compatibile con la non professionalità della patologia, come evidenze to dal c.t.u. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 25 giugno 1999, il CA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'INAIL ha resistito con controricorso notificato il 3 agosto 1999. Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 115 c.p.c., con il secondo motivo il ricorrente denunzia insuf- ficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
il tutto in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Il ricorrente deduce che il ricorso in appello, sorretto da una consulenza tecnica di parte puntuale e rigorosa, dimostrava che il medesimo era affetto da malattia professionale, consistente in "ipoacusia bilaterale neurosensoriale da trauma acustico cra- nico", che riduceva, in modo permanente, la sua capacità lavorati- va nella misura del 29%%;B che il c.t.u. aveva riconosciuto che il rischio ambientale era realmente presente, ma che per quanto riguardava la natura dell'affezione detto consulente aveva ri- tenuto che la stessa non poteva considerarsi professionale;
che veniva richiamato l'intero contenuto e della consulenza tecnica di parte e del ricorso di appello%; che il Tribunale a- -· 4 - veva ritenuto di poter decidere senza il supporto di una nuova consulenza tecnica di ufficio. Osserva la Corte che il ricorso infonda to. Il Tribunale ha invero escluso la fondatezza del gravame dell'assicurato sulla base in particolare della consulenza tecnica, svolta durante il giudizio di primo grado, immune da vizi logici ed ancorata su esatte considerazioni medico- legali. Come osservato dal Tribunale, appaiono invero inconferenti le critiche mosse nell'atto di appello all'operato del c.t.u. di primo grado, con riferimento alla c.t.p. redatta per conto Прив del CA. Ha rilevato infatti il ciudice del gravame che l'esposizione al rischio in termini temporali risulta compatibile con la non professionalità della patologia, come evidenziato dal c.t.u., essendo innegabile che, qualora l'esposizione al rischio fosse cominciata nel 1965, certamente gli effetti in termini di avrebbero dovuto verificarsi consolidamento della patologia in termini assai meno recenti. Peraltro la sintomatologia riferita dal CA al c.t.u. risulta compatibile, come osservato dal Tribunale, con la pro- babile natura vascolare, come ammesso anche dal c.t.p. Per quanto concerne il mancato rinnovo della consulenza tecnica di ufficio in sede di gravame, trattasi di valutazione discrezio- nale del giudice del merito, ed avverso il mancato esercizio - 5- di tale potere discrezionale non vengono proposte fon- date doglianze. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione ai sensi del- l'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo il ricorso mani- festamente infondato e temerario. F.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002. Il Presidente (dr. Salvatore Senese) рашати рез Il Consigliere estensore (dr. Done to Figurelli) Jonato Sigurdsбриль Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 APR. 2002. IL CANCELLIBRECANGEL - 6 -