CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21109 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT LL, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte di appello di Bologna;
parte civile (non ricorrente): MO RI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. Antonio Diogene, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato limitatamente al primo motivo;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Raffaella Salsano, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21109 Anno 2026 Presidente: AR OV Relatore: AR BI Data Udienza: 06/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/11/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendo sull'appello dell'imputata, ha confermato la sentenza del 20/09/2022 con la quale il Tribunale di Ravenna aveva condannato LL TT alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 comma 2 n. 2bis cod. pen. nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile RI MO. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge processuale. La difesa eccepisce la nullità della sentenza di secondo grado in quanto: 1) nel giudizio di appello, trattato in camera di consiglio non partecipata, all’udienza del 27/06/2025 la Corte, in accoglimento dell’istanza congiunta avanzata dalla difesa dell’imputata e della parte civile, ha rinviato il processo all’udienza del 04/11/2025 disponendo la comunicazione alle parti private del rinvio (come peraltro aveva fatto, per analoghe ragioni, nelle precedenti udienze); 2) l’avviso del rinvio dell’udienza, tuttavia, non era mai stato notificato o comunicato alle parti;
3) l’appello era stato poi deciso senza la presenza delle parti all’udienza del 04/11/2025. La difesa rileva che, sebbene il procedimento sia stato trattato con rito cartolare, era suo interesse conoscere la data del rinvio in quanto avrebbe potuto documentare, come accaduto nelle precedenti udienze, le ulteriori somme che l’imputata stava versando alla vittima a titolo di risarcimento del danno (secondo gli accordi con quest’ultima in atto), tanto al fine sia di una eventuale remissione di querela sia per poter fruire di una riduzione della pena. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla aggravanti (e non solo equivalenti a queste ultime), al rigetto dell’istanza difensiva di escludere la subordinazione del beneficio della pena sospesa al risarcimento del danno. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla liquidazione del danno in favore della parte civile effettuata dai giudici di merito. 3. Il 04/05/2026 il difensore della parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso dell'imputata. 3 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...]) – risulta quanto dedotto dal difensore. All’udienza del 27/06/2025 la Corte di appello, in accoglimento dell’istanza congiunta avanzata dall'imputata e dalla parte civile, ha rinviato il processo all’udienza del 04/11/2025 disponendo la comunicazione del rinvio alle parti non presenti alla lettura del provvedimento. Tale comunicazione non risulta essere stata effettuata in quanto non ve ne è traccia negli atti trasmessi. L'udienza del 04/11/2025 è quindi nulla giusto il disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. e tale nullità, non sanata e tempestivamente eccepita, comporta quella della sentenza di appello emessa in tale udienza. Del resto, nonostante l'appello sia stato trattato col cd rito cartolare, il difensore dell'imputata ha comunque indicato le (condivisibili e fondate) ragioni per le quali aveva comunque interesse ad essere edotto della data di trattazione al fine di poter comunicare elementi favorevoli utili alla decisione. La sentenza di appello, essendo affetta da nullità, deve essere dunque annullata con restituzione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso del procedimento. 2. L'accoglimento del primo motivo, stante il suo carattere processuale e pregiudiziale, ha una valenza assorbente rispetto all'esame degli ulteriori motivi concernenti il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili, che saranno oggetto di nuova valutazione da parte del Giudice del rinvio. 3. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI AR OV AR
parte civile (non ricorrente): MO RI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. Antonio Diogene, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato limitatamente al primo motivo;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Raffaella Salsano, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21109 Anno 2026 Presidente: AR OV Relatore: AR BI Data Udienza: 06/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/11/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendo sull'appello dell'imputata, ha confermato la sentenza del 20/09/2022 con la quale il Tribunale di Ravenna aveva condannato LL TT alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 comma 2 n. 2bis cod. pen. nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile RI MO. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge processuale. La difesa eccepisce la nullità della sentenza di secondo grado in quanto: 1) nel giudizio di appello, trattato in camera di consiglio non partecipata, all’udienza del 27/06/2025 la Corte, in accoglimento dell’istanza congiunta avanzata dalla difesa dell’imputata e della parte civile, ha rinviato il processo all’udienza del 04/11/2025 disponendo la comunicazione alle parti private del rinvio (come peraltro aveva fatto, per analoghe ragioni, nelle precedenti udienze); 2) l’avviso del rinvio dell’udienza, tuttavia, non era mai stato notificato o comunicato alle parti;
3) l’appello era stato poi deciso senza la presenza delle parti all’udienza del 04/11/2025. La difesa rileva che, sebbene il procedimento sia stato trattato con rito cartolare, era suo interesse conoscere la data del rinvio in quanto avrebbe potuto documentare, come accaduto nelle precedenti udienze, le ulteriori somme che l’imputata stava versando alla vittima a titolo di risarcimento del danno (secondo gli accordi con quest’ultima in atto), tanto al fine sia di una eventuale remissione di querela sia per poter fruire di una riduzione della pena. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla aggravanti (e non solo equivalenti a queste ultime), al rigetto dell’istanza difensiva di escludere la subordinazione del beneficio della pena sospesa al risarcimento del danno. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla liquidazione del danno in favore della parte civile effettuata dai giudici di merito. 3. Il 04/05/2026 il difensore della parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso dell'imputata. 3 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...]) – risulta quanto dedotto dal difensore. All’udienza del 27/06/2025 la Corte di appello, in accoglimento dell’istanza congiunta avanzata dall'imputata e dalla parte civile, ha rinviato il processo all’udienza del 04/11/2025 disponendo la comunicazione del rinvio alle parti non presenti alla lettura del provvedimento. Tale comunicazione non risulta essere stata effettuata in quanto non ve ne è traccia negli atti trasmessi. L'udienza del 04/11/2025 è quindi nulla giusto il disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. e tale nullità, non sanata e tempestivamente eccepita, comporta quella della sentenza di appello emessa in tale udienza. Del resto, nonostante l'appello sia stato trattato col cd rito cartolare, il difensore dell'imputata ha comunque indicato le (condivisibili e fondate) ragioni per le quali aveva comunque interesse ad essere edotto della data di trattazione al fine di poter comunicare elementi favorevoli utili alla decisione. La sentenza di appello, essendo affetta da nullità, deve essere dunque annullata con restituzione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso del procedimento. 2. L'accoglimento del primo motivo, stante il suo carattere processuale e pregiudiziale, ha una valenza assorbente rispetto all'esame degli ulteriori motivi concernenti il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili, che saranno oggetto di nuova valutazione da parte del Giudice del rinvio. 3. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI AR OV AR