Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/11/2025, n. 30377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30377 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 15831/2023 Numero sezionale 3942/2025
Numero di raccolta generale 30377/2025
Data pubblicazione 18/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
RESPONSABILITA'
TT CR
Presidente
CIVILE GENERALE
RI AL
Consigliere
Ud.09/10/2025 PU
SE IC
Consigliere
IL RG
Consigliere
ON SC
Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15831/2023 R.G. proposto da: GN AV, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGIOLELLI DANTE, con domiciliazione digitale ex lege
contro
-ricorrente-
AL ON, rappresentato e difeso dall'avvocato MILIA GIULIANO, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
AM CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO PATETTA N.16, c/o lo STUDIO SCORDAMAGLIA;
rappresentato e difeso dell'avvocato GIUNGI RODOLFO, con domiciliazione digitale ex lege
nonché contro
-controricorrente-
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domiciliazione digitale ex lege
Firmato Da: TT CR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 177ad9db421fcd3c- Firmato Da: SC ON Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriale: 2d4173cd001c6c1b5e2f3b18db76a4a5
Numero registro generale 15831/2023 Numero sezionale 3942/2025
Numero di raccolta generale 30377/2025
Data pubblicazione 18/11/2025
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 625/2023, depositata il 2/05/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/2025 dal Consigliere Antonio Scalera;
udito l'Avvocato Aldo Moretti, su delega dell'Avvocato Dante Angiolelli, per il ricorrente;
udito l'Avvocato Rodolfo Giungi per il controricorrente RA RA e, su delega dell'Avvocato Roberto Milia, per il controricorrente MO LI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Pirone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Firmato Da: TT CR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 177ad9db421fcd3c- Firmato Da: SC ON Emesso I
ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriale: 2d4173cd001c6c1b5e2f3b18db76a4a5
FATTI DI CAUSA
1.AV PI conveniva in giudizio RA RA, LI MO nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze dinanzi al Tribunale di L'Aquila, esponendo quanto segue: a) in data 20.03.2005, tra le ore 24.00 e 1.00, PI AV, alla guida della sua autovettura Ford Sierra Crossword, veniva fermato, presso il casello dell'autostrada di Città Sant'Angelo (PE), da una pattuglia della Finanza, composta dai finanzieri RA RA e LI MO, i quali, a seguito di una perquisizione sommaria, gli rinvenivano addosso un coltello e, dentro una busta di plastica per surgelati, una pistola;
b) per questo motivo, PI veniva condotto presso la caserma della Guardia di Finanza di Pescara e, nelle fasi preliminari dell'arresto e nel corso della notte passata all'interno della suddetta
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caserma, era oggetto di minacce, lesioni personali e violenza psicologica da parte di entrambi i finanzieri;
c) per tali fatti RA RA e LI MO erano condannati dal Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1768/2007, alla pena di anni tre di reclusione ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali, e, ex artt. 28, 29 e 31 c.p., all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Inoltre, ex artt. 538 ss. c.p.p., il suddetto Tribunale condannava gli imputati, in solido tra loro e con il responsabile civile Ministero dell'Economia e delle Finanze, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, PI AV e EL AN, oltre alla provvisionale di € 10.000,00 in favore di ciascuno delle predette parti civili, e al rimborso, altresì, delle spese processuali;
d) la sentenza di primo grado era parzialmente riformata dalla Corte di Appello dell'Aquila, che per quel che rileva in questa sede - con sentenza n. 2147/2010, rideterminava la pena, a carico di ciascuno degli imputati, in anni due di reclusione e riduceva la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ad anni due, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;
e) la sentenza diveniva irrevocabile a seguito del rigetto dei ricorsi per cassazione proposti da LI e RA;
f) i danni, patrimoniali e non, conseguenti alle accertate condotte di reato erano quantificati, sulla scorta di una "relazione peritale", in € 287.042,24. Sulla base di tali premesse, AV PI chiedeva che RA RA, LI MO ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra loro, fossero condannati al pagamento della predetta somma, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e biologici.
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Instaurato il contraddittorio, il Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda, condannando l'attore AV PI alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
2.Interposto appello, la Corte territoriale rigettava il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite.
3.Avverso tale sentenza AV PI propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, resistito con controricorso da ciascuna delle parti intimate.
4.Il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen., dott.ssa Olga Pirone, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
5.Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n. 3) c.p.c. delle norme di cui agli artt. 61, 191 e 196 c.p.c., 651 c.p.p., erroneità ed irragionevolezza della sentenza impugnata in ordine alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; violazione del diritto alla prova sancito dall'art. 24 della costituzione, quale indispensabile accessorio al diritto di difesa e del principio del contradittorio, nonché delle norme e dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 della costituzione;
violazione dei fondamentali principi di logica e ragionevolezza richiamati dalla corte costituzionale nei propri pronunciamenti come espressione ed applicazione dell'art. 3 della costituzione". In sostanza, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello di L'Aquila non avrebbe colto la portata della censura svolta nel giudizio di secondo grado, che non verteva sul valore probatorio della C.T.U., ma sul fatto che il Giudice di prime cure, dopo aver in un primo tempo, correttamente, ritenuto disporsi C.T.U. di carattere medico- legale sulla persona dell'attore e dopo l'espletamento della stessa, aveva dichiarato la nullità assoluta e totale della medesima
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Numero registro generale 15831/2023
consulenza, per essersi servita la Consulente Tecnica D'Ufficio
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Dott.ssa Ceccoli Simona, di documentazione non utilizzabile, senzazione 18/11/2025 tuttavia, provvedere al rinnovo della stessa. Il ricorrente sostiene che l'aver il Giudice di prime cure deciso la causa, senza la previa rinnovazione della C.T.U. a mezzo di nuovo e diverso consulente, comporterebbe inevitabilmente, oltre che la macroscopica violazione delle norme e dei principi enunciati in rubrica, anche la violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova spettanti al medesimo PI AV, il quale si è visto rigettare la proposta domanda risarcitoria in difetto dei necessari presupposti di carattere logico-giuridico, costituiti dagli imprescindibili accertamenti di natura medico-legale occorrenti per la decisione della causa.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Come risulta dallo stesso contenuto del ricorso, il motivo è inteso ad ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, la rinnovazione della C.T.U. Non rimane, perciò, che ricordare come sia inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Sez. U, sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492-03; Sez. 6-5, ordinanza n. 29404 del 7/12/2017, Rv. 646976-1; Sez. 1, sentenza n. 16056 del 2/08/2016, Rv. 641328- 01). Inoltre, si è affermato che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova C.T.U., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Sez. 3, sentenza n. 22799 del
29/09/2017, Rv. 645507-01).
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Numero di raccolta generale 30377/2025 Nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha motivato sul punto Data pubblicazione 18/11/2025 evidenziando "come, in atti, manchi completamente una qualsiasi certificazione dell'iter clinico del sig. PI nel periodo intercorrente tra i fatti di causa penalmente rilevanti (anno 2005) e la redazione della consulenza tecnica di parte (anno 2013), non potendosi, in alcun modo, fondare la decisione del presente gravame sulla documentazione medica (trattasi di n. 27 allegati consegnati dal PI al CTU nel corso delle operazioni peritali e irritualmente riprodotti, dalla medesima difesa, unitamente alla propria comparsa conclusionale) tardivamente prodotta in giudizio di seguito allo spirare dei termini processuali (memorie ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c.) consentiti. E invero, detta documentazione è stata espressamente dichiarata tardiva ed inammissibile dalla sentenza impugnata senza peraltro che l'appello contenga censura e/o critica alcuna nei confronti di tale capo della decisione;
con la conseguenza, pertanto, che essa sul punto deve intendersi definitivamente passata in giudicato, indi non può che ritenersi irrituale e inammissibile la reiterata produzione, in questa fase di appello, della predetta documentazione da parte della difesa di parte appellante" (cfr. pagg. 11-12 della sentenza impugnata). Da tale premessa la Corte territoriale ha tratto la logica conclusione che "non si reputa necessario disporre il rinnovo della CTU nel presente grado di giudizio, non sussistendo, per le ragioni sopra esposte (insufficienza del quadro probatorio a documentare l'insorgenza della dedotta sindrome post traumatica da stress in dipendenza degli eventi per cui è causa) elementi da sottoporre al vaglio tecnico di esperto" (pag. 12 della sentenza impugnata). E tale motivazione non è intrinsecamente contraddittoria o antinomica, come, invece, sostiene il ricorrente (pag. 24 del ricorso).
2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia "violazione e/o erronea applicazione ai sensi dell'art. 360) n. 3 c.p.c. delle norme
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Numero registro generale 15831/2023 Numero sezionale 3942/2025 Numero di raccolta generale 30377/2025 Data pubblicazione 18/11/2025
di cui agli artt. 112 c.p.c., 2043. c.c., 2049 c.c., 185, il comma, c.p. 651 c.p.p., nonché delle norme di cui agli artt. 2, 3, 13,14, 17, 21 28 e 32 cost., violazione ed erronea applicazione dell'art. 10 della costituzione, dell'art. 10 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in data 4.11.1950, come recepita dalla legge 848/1958 e quindi anche di tale legge erroneità, illogicità ed irragionevolezza della sentenza impugnata relativamente al mancato riconoscimento del risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali, morali e biologici subiti e lamentati dal sig. PI AV;
violazione e/o erronea applicazione di ogni norma e principio in materia di risarcimento dei danni da fatto illecito e segnatamente da reato ed in particolare violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2909 del codice civile, dell'art. 651 del codice di procedura penale e dell'art. 185, ii comma del codice penale;
violazione e/o erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c.; erroneo, illogico ed irragionevole travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie". Con detta censura, il ricorrente si duole che la Corte di Appello aquilana abbia rigettato le sue pretese risarcitorie. Premesso che: a) i convenuti agenti del Corpo della Guardia di Finanza, dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze erano stati dichiarati in via definitiva colpevoli dei reati loro ascritti;
b) ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale;
c) è stata riconosciuta dal Tribunale di Pescara, con la citata sentenza n. 1768/2007, una provvisionale pari ad € 10.000,00, confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila ed, infine, dalla Corte di Cassazione;
ciò
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Firmato Da: TT CR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 177ad9db421fcd3c- Firmato Da: SC ON Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriale: 204173cd001c6c1b5e2f3b18db76a4a5
Numero registro generale 15831/2023 Numero sezionale 3942/2025 Numero di raccolta generale 30377/2025 Data pubblicazione 18/11/2025
premesso, il ricorrente si duole che la Corte di Appello di L'Aquila abbia ritenuto che la sussistenza della patologia psichica del disturbo post-traumatico da stress cronico e il suo nesso eziologico coi fatti di causa non fosse risultata corroborata da alcuna certificazione clinica, esame e/o test psicodiagnostico e che la consulenza tecnica di parte della dott.ssa M. Amorosi della quale ampi stralci vengono riportati in ricorso - non valesse, di per sé, a dimostrare la fondatezza delle pretese risarcitorie del ricorrente.
2.1.La censura è inammissibile, in quanto tende ad una rivalutazione - non consentita al Giudice di legittimità del compendio probatorio, che è stata già esaminato dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata, nella quale si è altresì evidenziato come, in atti, manchi completamente una qualsiasi certificazione dell'iter clinico del PI nel periodo intercorrente tra i fatti di causa penalmente rilevanti (anno 2005) e la redazione della consulenza tecnica di parte (anno 2013), non potendosi, in alcun modo, fondare la decisione del presente gravame sulla documentazione medica (trattasi di n. 27 allegati consegnati dal PI al C.T.U. nel corso delle operazioni peritali e irritualmente riprodotti, dalla medesima difesa, unitamente alla propria comparsa conclusionale), tardivamente prodotta in giudizio di seguito allo spirare dei termini processuali consentiti (memorie ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c.). Ed invero, come è stato già rilevato dalla Corte territoriale (vedasi pagg. 11-12 della sentenza impugnata), detta documentazione è stata espressamente dichiarata tardiva ed inammissibile dalla sentenza di primo grado impugnata, senza, peraltro, che tale statuizione sia stata fatta oggetto di specifica censura.
3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia "violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2059 cod. civ., 112 c.p.c. nonché' dell'art. 185 c.p., erroneità, illogicità ed irragionevolezza della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento del
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Numero registro generale 15831/2023 Numero sezionale 3942/2025
risarcimento dei danni morali, fisici e non patrimoniali subiti da PI AV".
Numero di raccolta generale 30377/2025 Data pubblicazione 18/11/2025
La censura concerne il fatto che la domanda risarcitoria in primo grado avanzata dal PI risulterebbe essere stata assai più ampia rispetto a quella considerata dal Giudice di prime cure, che sarebbe, perciò, incorso secondo la prospettazione del ricorrente - in violazione ed erronea applicazione finanche dell'art. 112 c.p.c., dovendo il Giudicante pronunciare su tutta la domanda e non solo su una parte della stessa.
3.1.Il motivo è infondato.
Occorre premettere che la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata, che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078-01). Nella fattispecie in esame, il contenuto della domanda è stato così ricostruito dalla Corte territoriale: "la prospettazione dell'appellante, nel proporre la domanda giudiziale è stata la seguente: i fatti di reato accertati hanno determinato un danno biologico per il disturbo psichico che ad essi è conseguito, e per effetto e conseguenza di questo stesso danno biologico il PI ha diritto anche al risarcimento del danno morale, danno che del resto è stato quantificato in una frazione matematica (1/3) della quantificazione operata per lo stesso danno biologico. Pertanto, come correttamente rilevato dalla difesa del RA, va evidenziato come l'appellante non abbia affatto prospettato e richiesto, in primo grado, il risarcimento del danno morale derivante da "un ingiusto turbamento dello stato d'animo" ovvero da "un patema d'animo o stato d'angoscia transeunte" conseguente alla mera commissione dei fatti di reato ed indipendente dal danno
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biologico lamentato (come invece fa, solo ora, e tardivamente, In appello), ma ha, al contrario, prospettato e esclusivamente un danno morale ritenuto effetto e conseguenza del danno biologico provocato dai fatti di reato;
di modo che una volta esclusa (come ha correttamente fatto la sentenza di primo grado) la sussistenza stessa del danno biologico, necessariamente non poteva esservi luogo a considerare neppure la sussistenza del danno morale" (pag. 13 della sentenza impugnata). Così ricostruito il contenuto della domanda, non si ravvisa il denunziato vizio di omessa pronuncia. Infatti, si legge a pag. 13 della sentenza impugnata che "le lesioni prettamente fisiche cagionate dagli odierni appellati (ferita lacero contusa alla testa e ecchimosi dietro ginocchio destro) non risultavano oggetto della domanda di risarcimento, la quale non vi fa riferimento se non per descrivere i fatti di reato che avrebbero cagionato i danni di cui si chiede il ristoro, ossia la patologia psichica allegata;
b) quanto alla domanda concerne[n]te il ristoro del danno morale, invece, se ne rileva, innanzitutto, l'inammissibilità poiché questa tenta di introdurre nel processo una domanda nuova e diversa (quella di risarcimento del danno morale da reato come danno autonomo e indipendente dal danno biologico lamentato) da quella invece originariamente introdotta in giudizio. Sul punto, giova rammentare che, in primo luogo, in atto di
-
citazione, l'appellante "disturbo post-traumatico da stress" comportante un danno biologico permanente nella misura del 35% - indica, nella quantificazione complessiva del danno, il danno non patrimoniale (ex morale) subito nell'importo di euro 71.576,33, pari ad 1/3 della somma pretesa per il danno da invalidità permanente (euro 214.729,00); in secondo luogo si osserva che, nei termini processuali consentiti per la definizione ultimativa del tema di lite (ovvero le memorie ex art. 183, VI co., n. 1) c.p.c.), non si rinvengono modifiche sostanziali alla dopo aver precisato di essere affetto da
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domanda di risarcimento proposta. Orbene, non vi può essere dubbio circa il fatto che il risarcimento del danno morale è stato chiesto in primo grado dal PI solo ed esclusivamente quale conseguenza (sotto il profilo psichico e relazionale) del danno biologico determinato dal "disturbo post-traumatico da stress" derivante dai reati accertati a carico degli odierni appellati". Va, poi, opportunamente richiamato il seguente passaggio motivazionale contenuto nella sentenza impugnata: "Ad ogni buon conto, va aggiunto che la prospettazione stessa fornita dall'appellante del proprio motivo - secondo cui, in sostanza, da un fatto di reato non può non discendere un risarcimento del danno ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. - rivela una concezione del danno da reato, qualificandolo come danno "in re ipsa", del tutto erronea. E invero, merita di essere precisato che costituisce indiscussa e pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità quella per cui qualsiasi danno non patrimoniale, anche derivante dalla commissione di un reato (Cfr. Cass., n. 11269/2018), per poter essere risarcibile, deve essere innanzitutto adeguatamente e specificamente dedotto ed allegato (Cfr. ex multis Cass., n. 20987/2007; Cass., n. 29206/2019) e, ulteriormente, anche provato dal danneggiato. Applicando tali principi al caso di specie, ammesso che la domanda di primo grado possa essere interpretata come domanda di risarcimento di un danno non patrimoniale autonomo ed indipendente da quello biologico ma come detto così non è, va evidenziato che il PI non ha in alcun modo assolto l'onere su di lui gravante di allegare e provare il predetto danno. Nello specifico, si evidenzia come l'appellante abbia omesso di descrivere e spiegare in primo grado in che cosa sarebbe consistito tale danno non patrimoniale (diverso ed indipendente dal "disturbo post-traumatico da stress") subito per essere stato vittima dei reati accertati a carico degli appellati" (pagg. 13-14 della sentenza impugnata).
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Ebbene, come emerge dalla lettura di quanto testé richiamato, la Corte territoriale si è fatta carico di esaminare la domandaone 18/11/2025 risarcitoria anche nella prospettiva più ampia richiesta dal ricorrente (non solo, quindi, con riferimento al danno non patrimoniale derivante dall'insorgenza della patologia da "Disturbo post traumatico da stress") ed ha escluso con statuizione non oggetto di specifica censura la risarcibilità del danno, anche sotto questo profilo, per il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova. E', pertanto, priva di fondamento la denunziata violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato.
5. Poiché il presente giudizio è stato introdotto, in primo grado, nel 2015 - trova applicazione ratione temporis il testo dell'art. 92 c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, "integrato" dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. La compensazione delle spese - oltre che per soccombenza reciproca - è, dunque, prevista solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza della Corte cost.) di "analoghe gravi ed eccezionali ragioni". Orbene, la particolarità della questione trattata, da apprezzarsi anche nella sua dimensione fattuale (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 13294 del 19/05/2025, Rv. 674684-01), induce a ritenere giustificata la integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla luce della richiamata disciplina.
6. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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Firmato Da: TT CR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 177ad9db421fcd3c- Firmato Da: SC ON Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriale: 204173cd001c6c1b5e2f3b18db76a4a5
P.Q.M.
Numero registro generale 15831/2023 Numero sezionale 3942/2025 Numero di raccolta generale 30377/2025
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le partible speseone 18/11/2025
del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 9/10/2025. Il Consigliere estensore Antonio Scalera
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Il Presidente Antonietta Scrima
Firmato Da: TT CR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 177ad9db421fcd3c- Firmato Da: SC ON Emesso I
ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriale: 2d4173cd001c6c1b5e2f3b18db76a4a5