Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2008, n. 18851
CASS
Sentenza 8 aprile 2008

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 13 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede la riparazione per l'illegittima applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. (Fattispecie in tema di declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso il provvedimento applicativo della misura di sicurezza detentiva revocata dal Magistrato di sorveglianza prima della decisione del Tribunale di sorveglianza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2008, n. 18851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18851
    Data del deposito : 8 aprile 2008

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