Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 13 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede la riparazione per l'illegittima applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. (Fattispecie in tema di declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso il provvedimento applicativo della misura di sicurezza detentiva revocata dal Magistrato di sorveglianza prima della decisione del Tribunale di sorveglianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2008, n. 18851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18851 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/04/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Alberto - Consigliere - N. 1041
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 029483/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RT IU, N. IL 02/01/1934;
avverso ORDINANZA del 19/06/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento in data 19 giugno 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., l'appello proposto da Di MA IU contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva applicato la misura di sicurezza detentiva, poiché nel frattempo il suddetto Magistrato aveva revocato la misura con provvedimento del 24 maggio 2007.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Di MA personalmente con atto depositato il 20.7.2007 rilevando: aveva interesse ad una pronuncia sul merito della legittimità dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario dal 30.11.2006 al 24.5.2007, poiché la declaratoria di illegittimità dell'internamento avrebbe giustificato un risarcimento del danno per analogia a quanto previsto dall'art.314 c.p.p. nel caso di ingiusta detenzione;
era illegittima la ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rinviato l'udienza del 17.4.2007 e quella dell'11.5.2007 poiché l'interessato aveva diritto ad una pronuncia di merito di secondo grado;
il provvedimento di primo grado che aveva applicato la misura di sicurezza era illegittimo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso rilevando che il ricorrente non aveva alcun interesse processualmente tutelabile ad una decisione di merito una volta che la misura di sicurezza era stata revocata e che lo stesso ricorrente aveva comunque già riconosciuto che non esiste nel nostro ordinamento un risarcimento del danno per ingiusto internamento al pari di quello per l'ingiusta detenzione, ne' appare possibile una estensione di tale istituto per analogia. Con motivi nuovi in data 18 marzo 2008 la difesa del ricorrente ha ribadito che era stato in primo luogo leso il suo diritto all'appello contro una ordinanza ingiusta di proroga dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario e che comunque appariva incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24 Cost., la esclusione del risarcimento del danno per ingiusto internamento, che era invece previsto nel caso del tutto assimilabile della ingiusta detenzione.
La doglianza del ricorrente è destituita di ogni fondamento. Quanto al primo motivo del ricorso principale e dei motivi nuovi, la risposta offerta sul punto dal Tribunale di Sorveglianza è corretta e del tutto condivisibile, non apparendo possibile pronunciare sulla applicazione della misura di sicurezza quando la sua esecuzione non è più in corso, al fine di consentire una pronuncia sulla "legalità" della sua applicazione pregressa.
L'interesse ad ottenere una pronuncia di merito, a norma dell'art.568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità della impugnazione che deve persistere fino al momento della decisione, deve essere concreto ed attuale (nel senso che non può configurarsi come mera pretesa alla esattezza giuridica della decisione sotto un profilo puramente teorico, che non realizza però il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione, v. per tutte Cass.29.9.1994, Bruzzise, rv. 199607) e cioè diretto ad uno specifico vantaggio che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato e sussiste solo se la impugnazione sia idonea a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole in atto, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnate rispetto a quella esistente (v. Cass. 15.3.1996, Cascio, rv. 204605; Cass. 6.6.1995, Furnari, rv. 202923). Orbene nella specie il ricorrente ha insistito sul suo interesse alla legalità della pronuncia che però non integra un interesse pratico una volta che la applicazione della misura sicurezza è già venuta meno. L'interesse pratico non può essere individuato neppure nella possibilità di esperire la azione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., analogamente a quanto avviene nel caso di persistenza dell'interesse a coltivare la impugnazione della misura cautelare anche dopo la sua revoca, poiché, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, tale disposizione prevede il risarcimento solo per l'ingiusta detenzione per custodia cautelare o per esecuzione della pena e non anche per la esecuzione delle misure di sicurezza. La questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto dal ricorrente appare manifestamente infondata poiché la ratio della riparazione per ingiusta detenzione è collegata alla assoluzione "perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato" e cioè ai proscioglimenti di merito, mentre nel caso in esame è prospettata soltanto la assenza di pericolosità sociale dell'interessato e cioè una situazione che non è in alcun modo equiparabile ai presupposti di proscioglimento sopra indicati. Tanto è vero che, a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 2, anche nella ipotesi di riparazione per ingiusta custodia cautelare vengono in considerazione soltanto i casi in cui il provvedimento che ha disposto la misura sia stato emesso o mantenuto senza che esistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., e cioè la mancanza di indizi e non nella diversa ipotesi di insussistenza delle esigenze cautelari (e cioè della pericolosità) che restano irrilevanti (v. Cass. Sez. Un. 12.10.1993, Durante). Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato sotto tutti i profili addotti. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale ed al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008