Sentenza 26 marzo 1998
Massime • 1
La trasformazione , ai sensi dell'art. 1,lett g), della legge 28 dicembre 1993 n.561, da reati ad illeciti amministrativi delle violazioni in materia di impianti radioelettrici previste dall'art. 195, comma secondo, del T.U. approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, riguarda soltanto le violazioni relative agli impianti radioelettrici soggetti a regime di autorizzazione, e cioè quelli di debole potenza di tipo portatile previsti dal successivo art. 334. Rimangono pertanto escluse dalla depenalizzazione le violazioni relative agli altri impianti radioelettrici soggetti a concessione, quale quelli costituiti da un impianto fisso avente funzione di ponte di trasferimento del segnale o di collegamento di telecomunicazione, che si distingue dagli altri sistemi di radiodiffusione solo perché l'emissione dell'onda elettromagnetica non è immediatamente percepibile dagli utenti finali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/1998, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dai sig. Magistrati: Camera di consiglio
1)Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 26.3.1998
2)Dott. RENATO ACQUARONE Consigliere SENTENZA
3)Dott. CLAUDIA SQUASSONI " N.1117
4)Dott. PIERLUIGI ONORATO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. SALVATORE SALVAGO " N.2757/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: CI SS, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 3.11.1997 del Tribunale del Riesame di Modena Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per rigetto del ricorso Udito il difensore: OL RI - Roma -
Fatto e motivi
Con ordinanza del 3.11.1997, il Tribunale di Modena ha respinto la richiesta di riesame di CI SS, indagato per violazione dell'art.195 d.p.r. 29.3.1973 n.156, contro il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. preso 1 a Pretura di Modena, di tutti gli impianti abusivi di emissione o di ripetizione dei segnali radioelettrici installati nella postazione sita in località Croce Arcana di Fanano.
Il CI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione della legge penale in quanto: a)i giudici del riesame avevano omesso di pronunciarsi sulla questione concernente la validità del sequestro perché non preceduto dalla notifica del relativo decreto, b)non avevano considerato che tale notifica è richiesta dalla legge quale presupposto di legittimità della misura;
c)nel caso non era configurabile il reato di cui all'art.195,comma 3^ del d.p.r. 156 del 1973, ma al più la violazione del 2^ comma della stessa norma,
depenalizzata dall'art.1 della legge 156 del 1973; d)in ogni caso il sopravvenuto art.1 comma 16^ della legge autorizza l'utilizzazione dei collegamenti di telecomunicazioni necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti;
e)non aveva alcuna rilevanza la variazione di frequenza dell'impianto di Croce Arcana, necessitata per evitare interferenze con altra emittente;
f)in estremo subordine, difettava il dolo, necessario ad integrare il reato. I primi due motivi sono manifestamente infondati.
Nè l'art.321 cod.proc.pen. ne' le norme successive prevedono, infatti, fra i presupposti di legittimità del decreto di sequestro nonché dell'esecuzione della misura la preventiva notifica all'indagato; per cui giustamente il Tribunale ha tratto da tale normativa la conclusione che l'eventuale notifica vale soltanto ex art.324, 1^ comma a far decorrere il termine iniziale di 10 giorni per proporre la richiesta di riesame, peraltro nella sola ipotesi in cui l'indagato non abbia avuto aliunde conoscenza dell'avvenuto sequestro.
D'altra parte, la suddetta disposizione sarebbe addirittura priva di senso giuridico ove il sequestro ed il provvedimento che lo dispone fossero affetti da nullità assoluta (non prevista neppure dagli art.178 e segg.) ove non preceduti dalla notifica all'indagato;
laddove l'interpretazione offerta dai giudici di merito trova riscontro perfino nell'ipotesi di sequestro disposto in casi di particolare urgenza direttamente dal P.M. (art.321 comma 3 bis),la cui efficacia è subordinata dal comma 3 ter soltanto al provvedimento di convalida da parte del giudice e non anche al preteso obbligo di notifica. Il quale obbligo, infine, è inequivocabilmente escluso dal successivo art.365 che in tali casi fa carico al P.M. che procede al sequestro di chiedere all'indagato presente se sia assistito da un difensore di fiducia ed in caso negativo di designargliene uno di ufficio.
Egualmente infondati sono il terzo ed il quarto motivo da esaminare congiuntamente perché logicamente collegati.
La Corte Costituzionale con la nota sentenza 15 novembre 1988 n. 1030 ha, infatti, dichiarato illegittimi per contrasto con l'art.15 Costit., gli art.183 e 195 del d.p.r.156 del 1973 nella parte in cui includevano gli apparati radioelettrici di debole potenza di tipo portatile indicati nel successivo art.334, 1^ comma tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione anzicché ad autorizzazione;
e la legge 561 del 1993,accogliendo i rilievi della Consulta ha differenziato siffatti apparecchi anche in ordine al regime sanzionatorio stabilendo (art.1 lett.g) che non costituiscono più reato e sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, le violazioni dell'art.195 d.p.r. 156 del 1973 "limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione".
Conseguentemente questa Corte ha più volte specificato che a seguito del mutamento dell'originario quadro normativo delineato dalla norma in esame non è configurabile una distinzione tra impianti di radiodiffusione, la cui disciplina non ha subito modifiche neppure da parte della legge 561 del 1993 ed impianti radioelettrici, rientranti, tutti, come mostra di credere il ricorrente, nel disposto del 2^ comma dell'art.19511 e cui violazioni sono soggette a sanzione amministrativa;
ma che è rimasta e si è, anzi, accentuata la distinzione tra apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza indicati dalla Consulta ed ogni altro strumento di comunicazione a mezzo di onde radioelettriche. E che, dunque, la trasformazione, ai sensi dell'art.1, lett. g), della legge 28 dicembre 1993 n. 561, da reati ad illeciti amministrativi delle violazioni in materia di impianti radioelettrici previste dall'art. 195, comma secondo, del citato T.U., approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 riguarda soltanto le violazioni relative agli impianti radioelettrici soggetti a regime di autorizzazione, e cioè quelli di debole potenza di tipo portatile previsti dal successivo art. 334 (ne costituiscono esempio tipico i c.d. C.B. installati su veicoli destinati ad autotrasporto): rimanendo quindi escluse dalla depenalizzazione le violazioni relative agli altri impianti radioelettrici soggetti al regime della concessione, quale è quello esercitato dalla Telelupa, che, come ha dedotto lo stesso ricorrente, non presenta alcuna delle caratteristiche degli apparecchi esaminati dalla Corte Costituzionale, essendo costituito da un impianto radioelettrico fisso avente funzione di ponte di trasferimento del segnale, e/o "di collegamento di telecomunicazione"; e che secondo quanto ha accertato il Tribunale si distingue dagli altri sistemi di radiodiffusione solo perché l'emissione dell'onda elettromagnetica non è immediatamente percepibile dagli utenti finali (sent. n. 2217 del 15-06-1994; 1686 del 14-02-1996). Per cui non giova al ricorrente che la P.G. nel corso dell'interrogatorio abbia erroneamente fatto riferimento alla violazione dell'art.195, 2 comma, essendo invece decisivo che il P.M. abbia chiesto il sequestro dell'impianto radioelettrico esercitato dalla Telelupa ravvisandovi, per la sua tipologia, un'ipotesi di violazione del successivo 3^ comma e che la misura sia stata adottata dal G.I.P. perché il reato suddetto è tuttora astrattamente configurabile in quanto non depenalizzato dalla citata legge 561 del 1993. D'altra parte è vero che l'art.1 comma 16^ della legge 650 del 1996 consente ("da titolo") al concessionario in cui favore è avvenuto il trasferimento di intere emittenti televisive e radiofoniche, di utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti (5^ motivo). Ma la norma, come avverte lo stesso ricorrente, deve esser correlata con il precedente comma 13^ che in deroga al carattere personale dei provvedimenti autorizzativi e di quelli concessori permette il trasferimento dell'emittente dal concessionario alienante all'acquirente senza necessità di voltura o di richiedere una nuova concessione;
ed in tale ambito svolge in ordine ai collegamenti per connettersi con quest'ultima la medesima funzione del contratto di trasferimento in merito agli impianti acquistati, di attribuirgli cioè quel diritto di natura reale alla loro utilizzazione che altrimenti difetterebbe - rendendola appunto "sine titulo" - non derivando lo stesso ne' dal contratto di cessione dell'azienda ne' tanto meno dalla concessione già rilasciata all'alienante. E tuttavia siffatto "titolo", il cui significato lessicale e funzionale notevolmente diverge da quello di "autorizzazione" amministrativa, non attribuisce all'acquirente dell'impianto anche la facoltà discrezionale di scegliere sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo la rete di interconnessioni ritenuta più opportuna per effettuare il collegamento con quelli acquisiti, ne' tanto meno le frequenze attraverso cui trasferire e diffondere il segnale;
in quanto il "titolo" è espressamente limitato ai soli collegamenti assolutamente indispensabili per raggiungere l'emittente già autorizzata (ed a cui è stata assegnata una ben individuata frequenza):e quindi all'attivazione di tratte e di interconnessioni ritenute oggettivamente necessarie - e come tali autorizzate - dal competente compartimento dell'amministrazione postale (salvo ricorso alla tutela giurisdizionale in caso di rifiuti e dinieghi ingiustificati da parte di quest'ultima). Laddove, nel caso non risulta neppure che siffatti collegamenti siano stati portati a conoscenza della suddetta autorità amministrativa, da parte della Telelupa;
che ciò malgrado ha continuato a diffondere il segnale attraverso collegamenti allo stato non autorizzati e su una frequenza del tutto diversa da quella assegnata all'emittente acquisita: così configurandosi in linea astratta anche sotto questi profili il reato ipotizzato dai giudici di merito.
Inammissibile è, infine, l'ultimo motivo di ricorso dato che con esso il CI si è limitato a segnalare la problematica relativa all'asserita insussistenza del dolo ed a richiamare a tal fine le argomentazioni trattate nei motivi di riesame senza indicare gli asseriti errori in cui sarebbe incorso il Tribunale di Modena nel disattenderli.
Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 1998