Sentenza 15 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2003 |
Testo completo
0 3 8 5 0 /03 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. n. 31143/2001 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 8888 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Udienza 11 dicembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons, relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'EL MO IA, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Brochiera Magrone, presso il cui studio è elettivamente 5372 domiciliato in Roma alla via Giovanni Bettolo n. 4, giusta procura în ã N calce al "ricorso";
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Trifirò e Luigi Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma alla via Plinio n. 21, giusta procura a margine del "controricorso";
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano-Sezione n. 218/2000 del 12 aprile 2001 (resa nel giudizio di appello Lavoro avente il n. di r.g. 806/2000). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Luigi Fiorillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al "Giudice Unico del Lavoro" del Tribunale di Milano MO IA D'NI conveniva in giudizio la s.p.a. POSTE ITALIANE alle cui - dipendenze aveva prestato lavoro - deducendo l'illegittimità, la nullità R P e l'inefficacia del provvedimento di licenziamento con preavviso irrogato dalla società datrice di lavoro ex artt. 32 lettera d) e 34 del c.c.n.l. di categoria con lettera in data 15 settembre 1998 e chiedendo la immediata reintegrazione nelle proprie mansioni con corresponsione di tutte le mensilità dalla data del licenziamento a quella della effettiva 2 reintegra, in aggiunta al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi per il medesimo periodo. Si costituiva in giudizio la s.p.a. POSTE ITALIANE che impugnava integralmente la domanda allorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso come dinanzi proposto dal D'NI, ma su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di Appello di Milano (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) dichiara(va) legittimo il licenziamento per cui è causa e condanna(va) l'appellante a pagare le dei due gradi>>,spese Per quello che rileva nella presente sede di legittimità il Giudice di appello ha affermato che: a) il licenziamento con preavviso è giustificato dal comportamento insubordinato sistematicamente tenulo RR dal lavoratore>>>>; b) con riferimento alla lettera in data 3 giugno 1998, appaiono generiche e contengono giudizi la prima e la seconda contestazione, non le altre due i cui addebiti, ben più gravi, sono stati rigorosamente provati in istruttoria>>; c) il licenziamento in data 15 settembre 1998 non può considerarsi tardivo [in quantu] si deve 141 tenere conto in primo luogo che il lavoratore ha ricevuto la lettera di contestazione il 3 luglio 1998 e, poichè il datore di lavoro ha dovuto attendere per le giustificazioni, non sembra eccessivo che abbia adottato il provvedimento dopo poco più di due mesi, considerando 3 anche che nel frattempo è intervenuto il periodo di ferie estive, che notoriamente provoca assenza di personale e riduce lo svolgimento di attività in una grande e complessa struttura, come quella delle Postc'>; d) quanto alla congruità della sanzione, l'art. 34 del c.c.n.l., facendo riferimento alle mancanze già sanzionate nello stesso biennio, prevede che si tenga conto del comportamento complessivo del lavoratore nel fissare le sanzioni e che si applichi la sanzione di maggiore entità quando il lavoratore commette mancanze della stessa natura>>; e) il biennio, come risulta dal testo della disposizione, deve intercorrere tra le sanzioni, mentre la gradualità tra le sanzioni comporta la possibilità di scelta tra la sanzione di maggiore entità nell'ambito di quelle previste per fatti appartenenti al medesimo gruppo, ovvero la sanzione di livello più elevato rispetto a quella già inflitta, come nel caso è W V avvenuto adottando il licenziamento con preavviso in data 15 settembre 1998, dopo la sospensione per cinque giomi del 23 gennaio 1998>>. Per la cassazione di tale sentenza MO IA D'NI propone ricorso affidato a otto motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. L'intimata s.p.a. POSTE ITALIANE resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 I-. Con il primo motivo di ricorso il D'NI - denunziando vizi di motivazione e, in particolare, "contraddittoria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie" e "errata valutazione delle responsabilità di cui al punto 3 della lettera di contestazioni del 3 luglio 1998” - censura la decisione impugnata per non avere la Corte di Appello di Milano correttamente valutato che il servizio presso la guardiola veniva prestato insieme ad altro collega [per cui la contestazione è IN sbagliata nella parte in cui ritiene che il ricorrente abbia lasciato la portineria ed il caveau incustoditi>>, Con il secondo motivo il ricorrente denunziando vizi di - motivazione e, in particolare, "contraddittoria ed erronea valutazione 迎 delle risultanze istruttorie" e "errata valutazione della lettera di contestazioni del 3 luglio 1998" - addebita alla Corte di Appello di Milano di avere inesattamente considerato che il ricorrente non si è allontanato senza autorizzazione dal posto di lavoro, ma era stato autorizzato dallo stesso direttore D'Acierno>>, Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando sempre vizi di motivazione e, in particolare, "contraddittoria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie" c "errata valutazione delle responsabilità di cui al punto 4 della lettera di contestazioni del 3 luglio 1998" - rileva che la Corte di Appello di Milano non ha in alcun modo motivato sul punto che il direttore dell'ufficio (D'AC) non è stato costretto 5 ad affiancargli altro collega nel servizio di portineria, ma aveva già spontaneamente e necessariamente stabilito di farlo>>. Con il quarto motivo di ricorso il D'NI - denunziando "violazione dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 300/1970" - rileva che il Giudice di appello erra laddove ritiene di poter valutare lo precedenti sanzioni disciplinari ed i relativi comportamenti che vi hanno dato origine, "al fine di stabilire se è possibile la continuazione del rapporto di lavoro per il futuro sull'esatto adempimento della pre- stazione di lavoro" ed effettua una valutazione che non è di sua compe- tenza e che pone in violazione dell'ultimo comma dell'art. 7 cit.>>, Con il quinto motivo il ricorrente denunziando "violazione dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e degli artt. 32 пр lett. d) e 34 del c.c.n.l, di categoria" - addebita alla Corte di Appello di Milano di non avere considerato come il licenziamento intimato non rientri in nessuna dell'ipotesi proviste dagli artt. 32 e 34 del c.c.n.l. гrt [mentre] la giurisprudenza di merito e di legittimità ha sempre affermato che, per poter irrogare una determinata sanzione, in particolare un licenziamento, è necessario che vi sia conformità tra il fatto commesso ed accertato e l'ipotesi, tipica, prevista dalla norma contrattuale>> Con il sesto motivo il D'NI denunziando "violazione - dell'art. 7 della legge n. 300/1970 sotto il profilo della totale carenza del requisito della specificità della contestazione e carente insufficiente motivazione in un punto essenziale della controversia" rileva che- la contestazione degli addebiti e la successiva lettera di licenziamento, sono totalmente carenti del requisito della specificità e la questione è stata espressamente posta dal ricorrente sia in primo che in secondo grado, [mentre] la Corte di Appello di Milano non ha in alcun modo argomentato rispetto alla sollevata eccezione>>. Con il settimo motivo il ricorrente denunziando "violazione - dell'art. 7 della legge n. 300/1970 sotto il profilo della carenza del necessario carattere dell'immediatezza" rileva che vengono contestati al lavoratore episodi, certi, avvenuti in data 10 aprile, 27 aprile, 29 aprile e 18 maggio 1998 ... [mentre] la contestazione viene PUR notificata in data 3 luglio 1998 e il provvedimento disciplinare viene emesso in data 15 settembre 1998 e notificato in data 23 settembre 1998 [per cui la Corte di Appello di Milano erra laddove ritiene tempestivo i provvedimento disciplinarc, considerando che "nel frattempo è intervenuto il periodo di ferie estive", atteso che, nella materia del diritto del lavoro le ferie estive non sono neanche prese in considerazione ai fini dell'interruzione dei termini processuali, come invece avviene per le altre materie, tanto meno dunque possono giustificare il ritardo del datore di lavoro>>. 7 Con l'ottavo motivo di ricorso il D'NI - denunziando "violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 sotto il profilo della totale carenza della gradualità della sanzione della proporzionalità alla gravità del fatto e carente insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia" - rimarca che la sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità del fatto addebitato al lavoratore e accertato a suo carico, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto soggettive ed oggettive che hanno caratterizzato la condotta contestata [mentre] nel caso di specie è palese la sproporzione tra il fatto addebitato e la sanzione irrogata al lavoratore che è quella più grave prevista dal codice disciplinare, ossia il licenziamento>> e censura sul punto la sentenza impugnata che è carente di motivazione ed ancho W contraddittoria in quanto per gli episodi residuati all'esame della Corte, il codice disciplinare non prevede la sanzione del licenziamento>>. II . I primi tre motivi ed il sesto motivo di ricorso esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi si appalesano - infondati. Infatti a fronte della statuizione contenuta nella sentenza - impugnata che due, ben più gravi, addebiti sono stati rigorosamente provati in istruttoria in base, appunto, ad una valutazione motivatamente compiuta dalle risultanze istruttorie il ricorrente si limita a contrapporre generiche censure sulle risultanze testimoniali e 8 documentali acquisite nell'ambito del giudizio di merito: censure che si connotano per l'evidente inammissibilità in quanto inerenti a circostanze fattuali e caratterizzate dalla genericità e dall'incomple- tezza del loro contenuto. Pervero, in sede di legittimità, non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. Infatti, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, chic da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari clementi probatori (documentali e testimoniali) acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993). Si rivelano, di conseguenza, infondate le consure delle ricorrente in quanto la decisione della causa è avvenuta (vale ribadirlo) in base alla valutazione delle risultanze processuali considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere 9 inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre rimarcare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità non può consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di ricsaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllame l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). A ciò è da aggiungere che, nella specie, il ricorrente non ha sicuramente ottemperato alla prescrizione indicato dalla giurisprudenza R N di questa Corte a mente della quale, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, Trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonché di 10 indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (cfr., ex plurimis, Cass, n. 7434/2001). In relazione, poi, alle censure relative all'interpretazione ed alla valutazione della lettera di contestazione disciplinare datata 3 luglio 1998, si rileva che chi intende denunziare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto o di un atto unilaterale da parte del giudice del merito deve specificare i canoni ermeneutici in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la W proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Più in particolare le cennate censure debbono essere rigorosamente specifiche con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari clementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare 11 valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che ripetesi - si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 8994/2001). Vizio di inammissibilità a cui non si sottraggono i motivi di ricorso in esame che si fonda sulla contrapposizione tra le statuizioni in motivazione della sentenza impugnata e le mere argomentazioni addotte dal ricorrente nei primi tre motivi e nel sesto motivo di ricorso che sono, quindi, da respingere. 逃 TEI -Pure il quarto motivo di ricorso non merita accoglimento in quanto correttamente la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che i comportamenti del D'NI in precedenza disciplinarmente sanzionati analoghi a quelli esaminati nel giudizio de quo (se pure non valutabili ai fini della recidiva non specificamente contestata) possono essere convenientemente valutati per stabilire la gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore. In siffatta corretta statuizione il Giudice di appello si è riportato al consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale il principio ex art. 7 (ultimo comma) della legge n. 300/1970, secondo cui non può tenersi conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, non vieta di considerare fatti non contestati, che si collocano a distanza anche superiore a due anni dal recesso, quali 12 circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a basc del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità della sanzione (Cass. n. 5090/1998, Cass. n. 6523/1990); indirizzo giurisprudenziale che non viene efficacemente contrastato da nessuna delle argomentazioni contenute nel quarto motivo di ricorso che, pertanto, deve essere respinto. IV-. Anche il quinto motivo di ricorso si rivela infondato in quanto la Corte di Appello di Milano ha correttamente interpretato (sia pure con motivazione sintetica) la disposizione del contratto collettivo ritenuto applicabile nella specie e la relativa interpretazione è stata impugnata dal ricorrente senza specificare i canoni ermeneutici ex art. 1362 e segg, cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato: sicché è da ribadire quanto già dinanzi rilevato che la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità. Pervero, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei 13 canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione c delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). V - Parimenti infondato è il settimo motivo di ricorso con cui viene M censurata la statuizione della Corte di Appello sulla tempestività dell'irrogazione della sanzione disciplinare (avvenuta il 15 settembre 1991) rispetto alla contestazione dell'infrazione (in data 3 luglio 1998) anche in relazione al contenuto di una cd. "circolare esplicativa dell'art. 32 del c.c.n.l.**. In merito a quest'ultimo profilo di censura, ne appare evidente l'inammissibilità per le ragioni dinanzi esposte sub "capo IV". Per quanto concerne la questione della tempestività dell'irrogazione della sanzione rispetto alla contestazione disciplinare (ed anche della contestazione rispetto all'infrazione addebitata al lavoratore) si rileva - in linea generale nell'ambito del procedimento 14 disciplinare regolato dall'art. 7 della legge n. 300/1970 - che la contestazione deve avvenire in immediata connessione temporale con il fatto, con la precisazione che il requisito dell'immediatezza ha da essere interpretato con ragionevole elasticità, ma, comunque, in maniera da evitare che il datore di lavoro possa ritardare la contestazione in modo da rendere difficile la difesa da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 5423/1989, Cass. n. 3845/1987); in particolare, nel licenziamento per motivi disciplinari, il difetto di immediatezza della contestazione pone in evidenza la carenza di uno dei requisiti prescritti dalla legge per intimare validamente il licenziamento per giusta causa, idest la concreta assenza di un fatto "che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto" secondo la formulazione dell'art. 2119 cod. civ.. Il principio dell'immediatezza e della tempestività riguarda, ad un tempo, sia la contestazione degli addebiti sia l'irrogazione della M sanzione e trova il suo fondamento nell'art. 7 cit. (terzo e quarto comma), che riconosce al lavoratore incolpato il diritto di difesa: diritto che deve essere garantito nella sua effettività, soprattutto, nel senso di una contestazione ad immediato ridosso dei fatti contestati, sì da poter consentire al lavoratore l'allestimento del materiale difensivo (documentazione, testimonianze, ecc.) per contrastare nel modo più efficace il contenuto delle accuse rivoltegli dal datore di lavoro - tutto 15 ciò senza considerare il giusto "affidamento" del prestatore, nel caso di ritardo nella contestazione, che il fatto "incriminabile" possa non avere rivestito una connotazione "disciplinare", dato che l'esercizio del potere disciplinare non è, per il datore di lavoro, un obbligo, bensì una facoltà -. A questo si aggiunge quanto viene riconosciuto dalla dottrina (ed estendendo le conclusioni alle quali essa perviene) sulla necessità di usare - quale chiave di lettura dell'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro (a cui l'ordinamento, vale evidenziarlo, ha riconosciuto la facoltà del tutto peculiare di irrogare "pene private" al prestatore di lavoro) il principio della "buona fede" al fine di evitare - che sanzioni disciplinari irrogate senza consentire all'incolpato un effettivo diritto di difesa (o rendendo difficile l'esercizio dello stesso) si pongano non solo come violazione della cennata norma di legge, ma anche quale trasgressione in re ipsa della buona fede [che è la matrice fondativa dei doveri sanciti dall'art. 7 cit. e, anche, dall'art. 2106 cod. civ. (relativamente alla "proporzionalità” delle sanzioni): norme poste dall'ordinamento per riequilibrare, ex art. 3, capoverso, Cost., la posizione delle parti impegnate nel rapporto di lavoro solo formalmente in situazione paritaria, in quanto, nella realtà cffcttuale, il lavoratore adempie alla propria obbligazione in posizione di 16 subordinazione (scilicet, "soggezione") rispetto alla controparte contrattuale]. Nella specie, l'affidamento legittimo del lavoratore - derivante. giova ribadirlo, dall'applicazione di specifica norma e del principio della buona fede - non può essere "deluso" (vulgus, posto nel nulla) da una tardiva contestazione disciplinare e tale vizio nel non corretto esercizio "di fatto" del potere determina, conseguentemente, una preclusione nel legittimo esercizio del medesimo potere datoriale e rende invalida la sanzione irrogata in contrasto con il principio dell'immediatezza. In giurisprudenza l'applicazione del cennato principio è stata "temperata" nel senso che l'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere intesa in un'accezione "relativa" essendo M compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal prestatore (cfr., ex plurimis, Cass, n. 11095/1997). In particolare, quanto ritenuto dalla giurisprudenza in merito alla "ragionevole elasticità", con cui deve cssere interpretato il requisito della immediatezza, ha da essere precisato nel senso che il giudice deve applicare il "principio dell'immediatezza" a norma dell'art. 7 della legge n. 300/1970 - valutando anche il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 cod. civ. - e può 17 dallo stesso eccezionalmente discostarsi, indicando correttamente (sempre nell'ambito della cennata normativa) le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione (Cass. n. 150/2001). Nella specio la Corte di Appello di Milano ha indicato esaustivamente le ragioni (scilicet: necessità di attendere le giustificazioni del lavoratore, periodo di ferie, lasso di tempo di due mesi non eccessivo tra contestazione e sanzione) per le quali doveva ritenersi tempestiva l'irrogazione della sanzione disciplinare, sicché - verificando siffatte ragioni con il metro della logicità e della congruità - il settimo motivo di ricorso non può che essere respinto. VI. Anche l'ottavo motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto - пр in merito alla doglianza sollevata con tale motivo concernente il preteso mancato rispetto del principio di proporzionalità che la società avrebbe violato nell'infliggere la massima sanzione disciplinare - va richiamato l'indirizzo di questa Corte che ha più volte ribadito che il licenziamento, essendo la più grave delle sanzioni disciplinari, può considerarsi legittimo solo se, valutato ogni aspetto del caso concreto - sia nel suo contenuto oggettivo che sotto il profilo psicologico -, la mancanza del lavoratore sia di tale gravità che ogni altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro nonché idonea a far venire meno l'elemento fiduciario costituente il 18 presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro. E gli stessi giudici di legittimità hanno anche precisato come il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento sia rimesso al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione. Orbene, nella fattispecie in oggetto, la Corte di Appello di Milano si è attenuto a tali statuizioni perchè ha valutato la condotta del ricorrente sia nel suo aspetto oggettivo sia nei suoi riflessi soggettivi e, con una motivazione congrua e priva di salti logici e pertanto non - W censurabile in questa sede di legittimità -, ha ritenuto che le infrazioni disciplinari commesse dal lavoratore dovessero essere adeguatamente sanzionate con il "licenziamento con preavviso". Pervero, questa Corte ha considerato giusta causa che autorizza il licenziamento disciplinare, alla stregua della “ratio" dell'art. 2119 cod. civ., una mancanza obiettivamente e subiettivamente di rilievo tale da risolversi in una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario, così da non consentire, neppure in via provvisoria, la continuazione della collaborazione tra le parti che trova, appunto nell'elemento fiduciario, il suo presupposto fondamentale (cfr., ex plurimis, Cass, n. 4175/1997). L'accertamento della sussistenza di una giusta causa deve tener conto di tutti gli aspetti del caso concreto - dovendo il comportamento 19 del lavoratore valutarsi non soltanto nel suo contenuto obiettivo, con specifico riferimento alla natura e alla qualità del singolo rapporto, al particolare vincolo di fiducia che esso implicava per la posizione rivestita nel suo ambito dal prestatore di lavoro, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni esercitate nell'organizzazione dell'impresa, alle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione, ma anche nella sua portata soggettiva, in relazione cioè alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che l'hanno detenninato e alla intensità dell'elemento volitivo e risolversi in un giudizio di - congruità della sanzione espulsiva per la insufficienza di una 迎 qualunque altra sanzione a tutelare l'interesse del datore di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1667/1996). Ove poi una simile indagine debba compiersi, come nel caso concreto, in relazione alla reiterata infrazione di abbandono del posto di lavoro, si è sottolineato testualmente che l'abbandono del posto di lavoro da parte di dipendente cui siano affidati mansioni di custodia e sorveglianza configura - a differenza del momentaneo allontanamento dal posto predetto mancanza di rilevante gravità ed idonea, indipendentemente dall'effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venir meno l'elemento fiduciario nel rapporto di Javoro;
tale mancanza può costituire pertanto giusta causa di licenziamento, anche in difetto di corrispondente previsione del codice 20 disciplinare, atteso che, nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il potere di recesso del datore di lavoro deriva direttamente dagli artt. 1 e 3 1. n. 604/1966, norme esprimenti precetti di sufficiente determinatezza>> (Cass. n. 6534/1998). VII . In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da IA MO D'NI deve essere integralmente respinto. Il ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in euro 49, 24, oltre a euro 2000,00 per onorario difensivo. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Dr. Dalti stimo Live IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria MOR. 2903 oggi, CANCELLERE