CASS
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2026, n. 11365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11365 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice VI SA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati NC BA e Margherita PI, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'istanza di revisione avanzata da IO NA avverso la sentenza emessa, in data 27 luglio J53\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 11365 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 13/03/2026 2015, dalla Corte d'assise di appello di Reggio Calabria, con cui, in riforma della sentenza della Corte di assise di Palmi in data 30 luglio 2013, era stata pronunciata la condanna di NA per omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione (artt. 575, 577, n. 3, cod. pen.; art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203). 2. Contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro ha presentato ricorso IO NA, deducendo, per il tramite dell'Avvocato NC BA, con un unico articolato motivo, violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c), 631 e 637 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Nel ricorso si premette che la Corte d'assise di primo grado aveva individuato quale unica prova il contenuto dell'intercettazione ambientale del colloquio in carcere tra i fratelli NC TT e CC NI TT, nella parte in cui erano emersi elementi ritenuti riconducibili alla persona dell'imputato. Tuttavia, in assenza di idonei riscontri alle intercettazioni (che vertevano su conversazioni etero-accusatorie dal contenuto generico, cui non aveva partecipato l'indagato), aveva assolto NA «per non aver commesso il fatto». La Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, nel ribaltare la pronuncia assolutoria, aveva invece escluso la necessità di riscontri esterni al contenuto di intercettazioni totalmente etero-accusatorie, ritenute precise, chiare, ricche di particolari, intrinsecamente logiche e soggettivamente credibili. Essendosi la condanna (all'ergastolo) fondata soltanto sulla ritenuta utilizzabilità probatoria del contenuto della suddetta intercettazione ambientale, la difesa dell'imputato conferiva un incarico di consulenza tecnica, per verificare se fossero disponibili nuove metodologie scientifiche, tecnologicamente più moderne, capaci di effettuare un filtraggio più pulito del file audio riproducente il colloquio tra i fratelli TT, l'analisi spettrografica e quella delle formanti del medesimo file nella parte dei dialoghi. All'esito della consulenza - svolta secondo innovative metodologie scientifiche, adottate e riconosciute dalla comunità nazionale e internazionale di esperti del settore (European Network of Forensic Science Institutes: ENFSI) e significativamente perfezionate rispetto al 2015 (data della perizia): - quanto al primo dialogo, emergeva che il cognome "NA" non era in alcun modo abbinato al nome Totò; il nome Totò era riferito al figlio di tale "Vice" (CE), mentre il padre di NA si chiama IC, come anche precisato dalla sentenza di primo grado e documentato attraverso l'allegazione del certificato di nascita di IO NA;
non risultava che il Totò di cui parlava uno dei due fratelli TT fosse il genero di Dino, meglio individuato come IT TR CE IO, classe '59, padre di IT CE, all'epoca fidanzata con IO NA;
2 - quanto al secondo dialogo, alla domanda di NC TT "se si trattasse del fidanzato di Graziella", non soltanto non emergeva che il fratello NI avesse risposto che si trattava, invece, del fidanzato di CE (da intendersi quindi come IO NA), ma risultava, anzi, che l'interlocutore aveva risposto in senso positivo. Sulla base della consulenza, dunque, venivano meno gli elementi che avevano consentito la certa identificazione di IO NA. Nell'istanza di revisione, la difesa rilevava peraltro come i fratelli TT avessero una nipote di nome CE IT (classe '78), sicché era verosimile che, nella suddetta conversazione, parlassero di lei (piuttosto che della CE, classe '82, e fidanzata di NA, con cui non avevano rapporto di parentela). Si insisteva, infine, sulla natura di prova scientifica del nuovo metodo usato: innovativo;
riconosciuto dalla comunità nazionale ed internazionale di esperti del settore;
applicato ad una specifica e decisiva prova a suo tempo vagliata nel processo;
foriero di risultati nuovi e concreti e decisivi. La Corte d'appello di Catanzaro rigettava, ciò nondimeno, l'istanza. Così facendo, e procedendo all'ascolto del solo file audio originale e non anche di quello filtrato e restaurato, che costituiva la prova scientifica nuova su cui era fondata l'istanza di revisione, è però incorsa in errore. Dopo aver ammesso e vagliato la nuova prova, avrebbe dovuto infatti concludere che questa non fosse idonea ad inficiare il giudicato penale di condanna, ma così non è stato. Inoltre, i vizi di motivazione relativi all'ascolto diretto del file audio originale non consentono di ritenere superato lo standard probatorio del "oltre ogni ragionevole dubbio". 3. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi, per il tramite degli Avvocati Margherita PI e NC BA. 3.1. Violazione della legge penale e processuale in tema di revisione, nonché vizio di motivazione, avendo la Corte d'appello rigettato l'istanza senza assumere né valutare la nuova prova, sebbene i progressi scientifici avessero consentito di fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili e sebbene nella consulenza fossero stati illustrati gli strumenti utilizzati;
3.2. Vizio di motivazione, poiché la Corte di Appello, anziché assumere la nuova prova e confrontarla con il quadro probatorio originario, si è limitata ad ascoltare in camera di consiglio il file audio originale e, sulla scorta di tale ascolto, a rigettare l'istanza: senza disporre ulteriori attività e con una motivazione, sotto diversi profili, manifestamente illogica. Pur riconoscendo, infatti, che nel file audio originale si percepivano soltanto i nomi "Totò" e "CE", ha ritenuto che tali due elementi fossero sufficienti "a identificare 3 IO NA quale esecutore materiale dell'omicidio consumato ai danni di Ditto LO", contraddicendo la stessa sentenza di condanna, la quale aveva, per contro, ritenuto fondamentale, ai fini dell'identificazione di NA, il riferimento al cognome - "fratello di NA" - e al rapporto di parentela con il suocero - "genero di Dino" Non si è valutato che NA non era l'unica persona, tra quelle coinvolte, a chiamarsi IO (Totò), e che anche il riferimento a CE non risultava univoco. Sono poi state capziosamente estrapolate due sole frasi dal resoconto della consulenza, le quali, anziché essere comparate con la prova originaria, sono state svalutate con una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. La consulenza, infatti, non solo aveva dimostrato la mancanza del riferimento a "NA" e a "il genero di Dino", ma aveva individuato le diverse parole effettivamente pronunciate dai conversanti, fornendo in tale modo un risultato determinante, ritenuto tuttavia incomprensibilmente superabile. In particolare, alla prima frase ("U frati i Vincè? U 'Figghiu") la sentenza ha opposto la produzione del certificato di nascita di NA IO, da cui può evincersi che egli è figlio di NA IC, incorrendo in un evidente errore logico. Ed ha ritenuto che la frase "e curpa i CE, l'ha cazziata CE" fosse inconciliabile con la domanda formulata da TT NC (volta a comprendere se Totò fosse il fidanzato di Graziella) e con il movente posto a fondamento dell'episodio in contestazione, per come ricostruito dai giudici di merito sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite. Ma, quanto alla prima proposizione, diversamente da ciò che è stato affermato dalla Corte di Appello, essa fu pronunciata proprio da NC TT e non poteva rappresentare, pertanto, la risposta alla sua domanda;
quanto alla seconda proposizione, non si è chiarito in che modo essa sia "inconciliabile con il movente accertato dai giudici di merito", se non a costo di ritenere che la Corte le attribuisca apoditticamente la capacità di introdurre un nuovo movente. 3.3. Violazione dello standard "al di là di ogni ragionevole dubbio", avendo la Corte di Appello, che pure ha ammesso di non avere percepito dall'ascolto del file audio originale le parole "NA" e "genero di Dino", ritenuto sufficienti a identificare il NA i soli riferimenti al nome "Totò" e "CE", senza quindi conseguire la ragionevole certezza in ordine alla identificazione dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Poche premesse utili allo sviluppo dell'argomentazione. 4 2.1. L'istanza di revisione, rigettata dal provvedimento impugnato, concerneva una condanna per omicidio premeditato (con finalità agevolativa mafiosa) pronunciata nel 2015, la quale aveva ribaltato l'esito assolutorio in primo grado, fondando l'identificazione dell'imputato, IO NA, sull'intercettazione ambientale di una conversazione in carcere tra due fratelli (NC TT e CC NI TT), nel corso della quale erano pronunciate le parole «Totò» e «fidanzato di CE». 2.2. La Corte d'appello non ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione e si è posta dunque nell'ottica di valutare la prova nuova introdotta dalla parte interessata tramite consulenza tecnica che, sulla base di metodologie non disponibili al tempo della perizia, aveva operato un filtraggio e la pulizia del file audio originario della discussione, dal quale - deduce il ricorrente - sarebbero emerse divergenze decisive rispetto all'intercettazione a suo tempo trascritta dal perito. E tuttavia, sulla base del rinnovato ascolto del solo file audio originario, la Corte d'appello ha rigettato la richiesta, ritenendo che le parole «Totò» e «fidanzato di CE» fossero chiare e sufficienti ad identificare l'imputato, il quale, all'epoca, era fidanzato con CE IT, figlia di TR CE IO IT, detto "Dinu", mandante del delitto. 3. Tale esito non è supportato da adeguata motivazione. 3.1. Sul punto, è preliminare un'avvertenza. Questa Corte, sulla scia di Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441, ha avuto occasione di precisare che, con riguardo all'attuale disciplina (a differenza che sotto il vigore del precedente codice di rito), è improprio distinguere rigidamente una fase rescindente e una fase rescissoria, essendo l'intero procedimento oramai affidato a uno stesso giudice (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137), e che ciò che rileva non è tanto il rispetto o meno di un modello procedimentale (o la tipologia di provvedimento adottato), quanto il corretto impiego dei criteri valutativi dettati dall'art. 634 cod. proc. pen. (la questione concerneva la possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza dopo l'ammissione della "prova nuova": Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., cit.) nonché, si potrebbe aggiungere in questa sede, dei principi di diritto che devono presidiare il complessivo giudizio di revisione. 3.2. La natura "fluida" del giudizio di revisione non equivale, però, ad arbitrio, e nulla toglie all'obbligo per i giudici di congruamente giustificare sul piano sostanziale e motivazionale, la propria decisione. D'altronde, in situazioni analoghe a quella di specie, alla Corte d'appello si prospettano, in linea teorica, varie evenienze. 5 Può accadere che i Giudici escludano - sempre supportando la valutazione con adeguati argomenti - che la prova si fondi su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, Del Papa, Rv. 281740; cfr. Sez. 6, n. 13930 de/ 14/02/2017, Sparapano, Rv. 269460). Oppure la Corte d'appello può argomentare la non decisività della prova nuova, ove ritenuta ictu °cui/ inidonea a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071). Oppure, ancora, può fondare la decisione evidenziando segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa, non essendo la valutazione preliminare di ammissibilità della richiesta confinabile - come premesso - nell'astrazione concettuale e dovendo, per contro, ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., cit. Cfr. Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029), in proposito essendosi anche precisato che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, e che non sussiste, invece, nessun obbligo, per il giudice della revisione, di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza di revisione ove il giudizio si concluda in senso opposto, quand'anche la declaratoria intervenga nella [cd.] fase rescissoria (Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024, Mauriello, Rv. 286869). 3.3. Ma, ove sia esperito un giudizio positivo sull'ammissibilità della "prova nuova" - come in concreto deve ritenersi accaduto nel caso di specie - (e ferma restando la possibilità che la valutazione esiti comunque in un giudizio contrario agli auspici della parte interessata), nel caso in cui sia prospettato un contrasto insanabile tra le risultanze della prova originaria e quelle ottenute attraverso la prova c.d. nuova, fondata su diverse tecnologie e non ritenuta di per sé inconferente o inattendibile, è necessario porsi nell'ottica della nuova metodologia utilizzata, al fine di verificarne la concreta idoneità tecnica e la reale incidenza sulla ritraibilità da una determinata fonte di più precisi contenuti probatori, imponendosi se del caso anche accertamenti ulteriori, implicanti il conferimento di mirati incarichi ad esperti qualificati. E, ove si ritenga di non procedere in tal senso, si dovrà comunque supportare la decisione con un apparato motivazionale stringente, il cui rigore dovrà essere commisurato alle potenzialità della prova nuova invocata. 4. Niente di tutto ciò è accaduto nel caso di specie. 69,9k 6 Nel respingere l'istanza di revisione, i Giudici della Corte d'appello hanno affermato di aver provveduto all'ascolto diretto del solo file audio originale della conversazione trai fratelli TT, riuscendo a percepire distintamente: il riferimento al nome «Totò»; la domanda «u zitu i Graziella?» posta da un TT;
il nome «CE» nella risposta del fratello. Ed hanno ritenuto tali elementi sufficienti ad identificare in IO NA l'esecutore materiale dell'omicidio premeditato di LO Ditto, a prescindere dal riferimento alle parole «NA» e/o «cognato», che il consulente di parte ha negato essere mai stati pronunciate dai due interlocutori. Dunque, pur a fronte di un evidente contrasto con il contenuto della consulenza tecnica, astrattamente decisiva, non hanno disposto ulteriori attività d'ufficio. E nemmeno hanno congruamente spiegato per quale ragione non dovesse darsi per intero credito agli esiti della consulenza e potesse invece considerarsi l'ascolto diretto come pienamente equipollente all'utilizzo della invocata tecnologia, spiegazione tanto più doverosa in ragione della gravità dell'addebito (omicidio premeditato), del precedente esito assolutorio in primo grado e della rilevanza dei contestati dati probatori, fondanti la condanna in appello. A prescindere dalla questione se potesse esimersi, come ritenuto nella requisitoria dalla Sostituta Procuratrice Generale, dall'ascolto del file audio "filtrato" (che, a rigore, rappresenta la "nuova prova" nel senso precisato dalla giurisprudenza prima richiamata), è dirimente che la Corte d'appello abbia riconosciuto come nella trascrizione della consulenza di parte fossero state "inserite" due frasi che non si rinvenivano nella originaria perizia trascrittiva («u frati i Vincè?», cui l'interlocutore risponde: «U figju» e «e curpa CE, l'ha cazziata CE»), le quali sostituirebbero quelle percepite dal perito. Inoltre, la motivazione con cui ha giustificato la scelta di non tener conto dell'effettivo contenuto della consulenza e del file audio riveniente dall'utilizzo della nuova tecnologia, lungi dall'ispirarsi al particolare rigore di cui si è detto, appare illogica ed apparente. A fronte del primo profilo di criticità, la Corte d'appello ha infatti addotto come dal certificato di nascita di NA si evinca che questi è figlio di IC. A fronte del secondo, ha affermato che la proposizione non si concilia con la domanda formulata da NC TT, tesa a comprendere se Totò fosse il fidanzato di Graziella, e con il movente posto a fondamento dell'omicidio delittuoso in contestazione, per come ricostruito dai Giudici di merito sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite (la vittima avrebbe tenuto condotte di ingerenza mal tollerate da IO IT). 7 A ben guardare, in entrambi i casi la Corte è incorsa in una petizione di principio (assumendo come dimostrato ciò che si doveva dimostrare, e cioè, rispettivamente, che il "Totò" di cui parlavano gli TT fosse IO NA e che le frasi effettivamente pronunciate fossero quelle indizianti, piuttosto che le altre, prive di inequivoca valenza probatoria a carico del ricorrente, indicate nella consulenza tecnica), e in un paralogismo. Ed ha finito per sottendere un immotivato giudizio di inaffidabilità della consulenza tecnica. 5. Essendo necessario, per le rilevate ragioni, procedere nuovamente alla valutazione della prova nuova (secondo le direttrici illustrate), la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 13/03/2026
udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice VI SA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati NC BA e Margherita PI, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'istanza di revisione avanzata da IO NA avverso la sentenza emessa, in data 27 luglio J53\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 11365 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 13/03/2026 2015, dalla Corte d'assise di appello di Reggio Calabria, con cui, in riforma della sentenza della Corte di assise di Palmi in data 30 luglio 2013, era stata pronunciata la condanna di NA per omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione (artt. 575, 577, n. 3, cod. pen.; art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203). 2. Contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro ha presentato ricorso IO NA, deducendo, per il tramite dell'Avvocato NC BA, con un unico articolato motivo, violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c), 631 e 637 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Nel ricorso si premette che la Corte d'assise di primo grado aveva individuato quale unica prova il contenuto dell'intercettazione ambientale del colloquio in carcere tra i fratelli NC TT e CC NI TT, nella parte in cui erano emersi elementi ritenuti riconducibili alla persona dell'imputato. Tuttavia, in assenza di idonei riscontri alle intercettazioni (che vertevano su conversazioni etero-accusatorie dal contenuto generico, cui non aveva partecipato l'indagato), aveva assolto NA «per non aver commesso il fatto». La Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, nel ribaltare la pronuncia assolutoria, aveva invece escluso la necessità di riscontri esterni al contenuto di intercettazioni totalmente etero-accusatorie, ritenute precise, chiare, ricche di particolari, intrinsecamente logiche e soggettivamente credibili. Essendosi la condanna (all'ergastolo) fondata soltanto sulla ritenuta utilizzabilità probatoria del contenuto della suddetta intercettazione ambientale, la difesa dell'imputato conferiva un incarico di consulenza tecnica, per verificare se fossero disponibili nuove metodologie scientifiche, tecnologicamente più moderne, capaci di effettuare un filtraggio più pulito del file audio riproducente il colloquio tra i fratelli TT, l'analisi spettrografica e quella delle formanti del medesimo file nella parte dei dialoghi. All'esito della consulenza - svolta secondo innovative metodologie scientifiche, adottate e riconosciute dalla comunità nazionale e internazionale di esperti del settore (European Network of Forensic Science Institutes: ENFSI) e significativamente perfezionate rispetto al 2015 (data della perizia): - quanto al primo dialogo, emergeva che il cognome "NA" non era in alcun modo abbinato al nome Totò; il nome Totò era riferito al figlio di tale "Vice" (CE), mentre il padre di NA si chiama IC, come anche precisato dalla sentenza di primo grado e documentato attraverso l'allegazione del certificato di nascita di IO NA;
non risultava che il Totò di cui parlava uno dei due fratelli TT fosse il genero di Dino, meglio individuato come IT TR CE IO, classe '59, padre di IT CE, all'epoca fidanzata con IO NA;
2 - quanto al secondo dialogo, alla domanda di NC TT "se si trattasse del fidanzato di Graziella", non soltanto non emergeva che il fratello NI avesse risposto che si trattava, invece, del fidanzato di CE (da intendersi quindi come IO NA), ma risultava, anzi, che l'interlocutore aveva risposto in senso positivo. Sulla base della consulenza, dunque, venivano meno gli elementi che avevano consentito la certa identificazione di IO NA. Nell'istanza di revisione, la difesa rilevava peraltro come i fratelli TT avessero una nipote di nome CE IT (classe '78), sicché era verosimile che, nella suddetta conversazione, parlassero di lei (piuttosto che della CE, classe '82, e fidanzata di NA, con cui non avevano rapporto di parentela). Si insisteva, infine, sulla natura di prova scientifica del nuovo metodo usato: innovativo;
riconosciuto dalla comunità nazionale ed internazionale di esperti del settore;
applicato ad una specifica e decisiva prova a suo tempo vagliata nel processo;
foriero di risultati nuovi e concreti e decisivi. La Corte d'appello di Catanzaro rigettava, ciò nondimeno, l'istanza. Così facendo, e procedendo all'ascolto del solo file audio originale e non anche di quello filtrato e restaurato, che costituiva la prova scientifica nuova su cui era fondata l'istanza di revisione, è però incorsa in errore. Dopo aver ammesso e vagliato la nuova prova, avrebbe dovuto infatti concludere che questa non fosse idonea ad inficiare il giudicato penale di condanna, ma così non è stato. Inoltre, i vizi di motivazione relativi all'ascolto diretto del file audio originale non consentono di ritenere superato lo standard probatorio del "oltre ogni ragionevole dubbio". 3. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi, per il tramite degli Avvocati Margherita PI e NC BA. 3.1. Violazione della legge penale e processuale in tema di revisione, nonché vizio di motivazione, avendo la Corte d'appello rigettato l'istanza senza assumere né valutare la nuova prova, sebbene i progressi scientifici avessero consentito di fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili e sebbene nella consulenza fossero stati illustrati gli strumenti utilizzati;
3.2. Vizio di motivazione, poiché la Corte di Appello, anziché assumere la nuova prova e confrontarla con il quadro probatorio originario, si è limitata ad ascoltare in camera di consiglio il file audio originale e, sulla scorta di tale ascolto, a rigettare l'istanza: senza disporre ulteriori attività e con una motivazione, sotto diversi profili, manifestamente illogica. Pur riconoscendo, infatti, che nel file audio originale si percepivano soltanto i nomi "Totò" e "CE", ha ritenuto che tali due elementi fossero sufficienti "a identificare 3 IO NA quale esecutore materiale dell'omicidio consumato ai danni di Ditto LO", contraddicendo la stessa sentenza di condanna, la quale aveva, per contro, ritenuto fondamentale, ai fini dell'identificazione di NA, il riferimento al cognome - "fratello di NA" - e al rapporto di parentela con il suocero - "genero di Dino" Non si è valutato che NA non era l'unica persona, tra quelle coinvolte, a chiamarsi IO (Totò), e che anche il riferimento a CE non risultava univoco. Sono poi state capziosamente estrapolate due sole frasi dal resoconto della consulenza, le quali, anziché essere comparate con la prova originaria, sono state svalutate con una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. La consulenza, infatti, non solo aveva dimostrato la mancanza del riferimento a "NA" e a "il genero di Dino", ma aveva individuato le diverse parole effettivamente pronunciate dai conversanti, fornendo in tale modo un risultato determinante, ritenuto tuttavia incomprensibilmente superabile. In particolare, alla prima frase ("U frati i Vincè? U 'Figghiu") la sentenza ha opposto la produzione del certificato di nascita di NA IO, da cui può evincersi che egli è figlio di NA IC, incorrendo in un evidente errore logico. Ed ha ritenuto che la frase "e curpa i CE, l'ha cazziata CE" fosse inconciliabile con la domanda formulata da TT NC (volta a comprendere se Totò fosse il fidanzato di Graziella) e con il movente posto a fondamento dell'episodio in contestazione, per come ricostruito dai giudici di merito sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite. Ma, quanto alla prima proposizione, diversamente da ciò che è stato affermato dalla Corte di Appello, essa fu pronunciata proprio da NC TT e non poteva rappresentare, pertanto, la risposta alla sua domanda;
quanto alla seconda proposizione, non si è chiarito in che modo essa sia "inconciliabile con il movente accertato dai giudici di merito", se non a costo di ritenere che la Corte le attribuisca apoditticamente la capacità di introdurre un nuovo movente. 3.3. Violazione dello standard "al di là di ogni ragionevole dubbio", avendo la Corte di Appello, che pure ha ammesso di non avere percepito dall'ascolto del file audio originale le parole "NA" e "genero di Dino", ritenuto sufficienti a identificare il NA i soli riferimenti al nome "Totò" e "CE", senza quindi conseguire la ragionevole certezza in ordine alla identificazione dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Poche premesse utili allo sviluppo dell'argomentazione. 4 2.1. L'istanza di revisione, rigettata dal provvedimento impugnato, concerneva una condanna per omicidio premeditato (con finalità agevolativa mafiosa) pronunciata nel 2015, la quale aveva ribaltato l'esito assolutorio in primo grado, fondando l'identificazione dell'imputato, IO NA, sull'intercettazione ambientale di una conversazione in carcere tra due fratelli (NC TT e CC NI TT), nel corso della quale erano pronunciate le parole «Totò» e «fidanzato di CE». 2.2. La Corte d'appello non ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione e si è posta dunque nell'ottica di valutare la prova nuova introdotta dalla parte interessata tramite consulenza tecnica che, sulla base di metodologie non disponibili al tempo della perizia, aveva operato un filtraggio e la pulizia del file audio originario della discussione, dal quale - deduce il ricorrente - sarebbero emerse divergenze decisive rispetto all'intercettazione a suo tempo trascritta dal perito. E tuttavia, sulla base del rinnovato ascolto del solo file audio originario, la Corte d'appello ha rigettato la richiesta, ritenendo che le parole «Totò» e «fidanzato di CE» fossero chiare e sufficienti ad identificare l'imputato, il quale, all'epoca, era fidanzato con CE IT, figlia di TR CE IO IT, detto "Dinu", mandante del delitto. 3. Tale esito non è supportato da adeguata motivazione. 3.1. Sul punto, è preliminare un'avvertenza. Questa Corte, sulla scia di Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441, ha avuto occasione di precisare che, con riguardo all'attuale disciplina (a differenza che sotto il vigore del precedente codice di rito), è improprio distinguere rigidamente una fase rescindente e una fase rescissoria, essendo l'intero procedimento oramai affidato a uno stesso giudice (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137), e che ciò che rileva non è tanto il rispetto o meno di un modello procedimentale (o la tipologia di provvedimento adottato), quanto il corretto impiego dei criteri valutativi dettati dall'art. 634 cod. proc. pen. (la questione concerneva la possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza dopo l'ammissione della "prova nuova": Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., cit.) nonché, si potrebbe aggiungere in questa sede, dei principi di diritto che devono presidiare il complessivo giudizio di revisione. 3.2. La natura "fluida" del giudizio di revisione non equivale, però, ad arbitrio, e nulla toglie all'obbligo per i giudici di congruamente giustificare sul piano sostanziale e motivazionale, la propria decisione. D'altronde, in situazioni analoghe a quella di specie, alla Corte d'appello si prospettano, in linea teorica, varie evenienze. 5 Può accadere che i Giudici escludano - sempre supportando la valutazione con adeguati argomenti - che la prova si fondi su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, Del Papa, Rv. 281740; cfr. Sez. 6, n. 13930 de/ 14/02/2017, Sparapano, Rv. 269460). Oppure la Corte d'appello può argomentare la non decisività della prova nuova, ove ritenuta ictu °cui/ inidonea a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071). Oppure, ancora, può fondare la decisione evidenziando segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa, non essendo la valutazione preliminare di ammissibilità della richiesta confinabile - come premesso - nell'astrazione concettuale e dovendo, per contro, ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., cit. Cfr. Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029), in proposito essendosi anche precisato che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, e che non sussiste, invece, nessun obbligo, per il giudice della revisione, di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza di revisione ove il giudizio si concluda in senso opposto, quand'anche la declaratoria intervenga nella [cd.] fase rescissoria (Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024, Mauriello, Rv. 286869). 3.3. Ma, ove sia esperito un giudizio positivo sull'ammissibilità della "prova nuova" - come in concreto deve ritenersi accaduto nel caso di specie - (e ferma restando la possibilità che la valutazione esiti comunque in un giudizio contrario agli auspici della parte interessata), nel caso in cui sia prospettato un contrasto insanabile tra le risultanze della prova originaria e quelle ottenute attraverso la prova c.d. nuova, fondata su diverse tecnologie e non ritenuta di per sé inconferente o inattendibile, è necessario porsi nell'ottica della nuova metodologia utilizzata, al fine di verificarne la concreta idoneità tecnica e la reale incidenza sulla ritraibilità da una determinata fonte di più precisi contenuti probatori, imponendosi se del caso anche accertamenti ulteriori, implicanti il conferimento di mirati incarichi ad esperti qualificati. E, ove si ritenga di non procedere in tal senso, si dovrà comunque supportare la decisione con un apparato motivazionale stringente, il cui rigore dovrà essere commisurato alle potenzialità della prova nuova invocata. 4. Niente di tutto ciò è accaduto nel caso di specie. 69,9k 6 Nel respingere l'istanza di revisione, i Giudici della Corte d'appello hanno affermato di aver provveduto all'ascolto diretto del solo file audio originale della conversazione trai fratelli TT, riuscendo a percepire distintamente: il riferimento al nome «Totò»; la domanda «u zitu i Graziella?» posta da un TT;
il nome «CE» nella risposta del fratello. Ed hanno ritenuto tali elementi sufficienti ad identificare in IO NA l'esecutore materiale dell'omicidio premeditato di LO Ditto, a prescindere dal riferimento alle parole «NA» e/o «cognato», che il consulente di parte ha negato essere mai stati pronunciate dai due interlocutori. Dunque, pur a fronte di un evidente contrasto con il contenuto della consulenza tecnica, astrattamente decisiva, non hanno disposto ulteriori attività d'ufficio. E nemmeno hanno congruamente spiegato per quale ragione non dovesse darsi per intero credito agli esiti della consulenza e potesse invece considerarsi l'ascolto diretto come pienamente equipollente all'utilizzo della invocata tecnologia, spiegazione tanto più doverosa in ragione della gravità dell'addebito (omicidio premeditato), del precedente esito assolutorio in primo grado e della rilevanza dei contestati dati probatori, fondanti la condanna in appello. A prescindere dalla questione se potesse esimersi, come ritenuto nella requisitoria dalla Sostituta Procuratrice Generale, dall'ascolto del file audio "filtrato" (che, a rigore, rappresenta la "nuova prova" nel senso precisato dalla giurisprudenza prima richiamata), è dirimente che la Corte d'appello abbia riconosciuto come nella trascrizione della consulenza di parte fossero state "inserite" due frasi che non si rinvenivano nella originaria perizia trascrittiva («u frati i Vincè?», cui l'interlocutore risponde: «U figju» e «e curpa CE, l'ha cazziata CE»), le quali sostituirebbero quelle percepite dal perito. Inoltre, la motivazione con cui ha giustificato la scelta di non tener conto dell'effettivo contenuto della consulenza e del file audio riveniente dall'utilizzo della nuova tecnologia, lungi dall'ispirarsi al particolare rigore di cui si è detto, appare illogica ed apparente. A fronte del primo profilo di criticità, la Corte d'appello ha infatti addotto come dal certificato di nascita di NA si evinca che questi è figlio di IC. A fronte del secondo, ha affermato che la proposizione non si concilia con la domanda formulata da NC TT, tesa a comprendere se Totò fosse il fidanzato di Graziella, e con il movente posto a fondamento dell'omicidio delittuoso in contestazione, per come ricostruito dai Giudici di merito sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite (la vittima avrebbe tenuto condotte di ingerenza mal tollerate da IO IT). 7 A ben guardare, in entrambi i casi la Corte è incorsa in una petizione di principio (assumendo come dimostrato ciò che si doveva dimostrare, e cioè, rispettivamente, che il "Totò" di cui parlavano gli TT fosse IO NA e che le frasi effettivamente pronunciate fossero quelle indizianti, piuttosto che le altre, prive di inequivoca valenza probatoria a carico del ricorrente, indicate nella consulenza tecnica), e in un paralogismo. Ed ha finito per sottendere un immotivato giudizio di inaffidabilità della consulenza tecnica. 5. Essendo necessario, per le rilevate ragioni, procedere nuovamente alla valutazione della prova nuova (secondo le direttrici illustrate), la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 13/03/2026