Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0362 3/ 01 REPUBBLICA ITALIAN OPO ITALI NO. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 20378/98 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron..7569 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.19/12/00 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ON RO;
intimata avverso la sentenza n. 742/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 29/05/98 R.G.N. 8134/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2000 5537 udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Guido -1- VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 18 dicembre 1995 RO GA conveniva dinanzi al ET di Bergamo il Ministero del Tesoro ed il Ministero dell'interno chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento con il quale era stata disposta nei suoi confronti la revoca dell'assegno di invalidità e perchè i Ministeri convenuti fossero conseguentemente condannati a ripristinare in suo favore la provvidenza con effetto dalla disposta revoca o da altra data ritenuta giusta. Deduceva la ricorrente che ella godeva di assegno di invalidità, essendo stata riconosciuta invalida in misura superiore ai due terzi Guido talen e che con delibera era stata disposta nei suoi confronti la revoca di tale assegno per superamento dei limiti di reddito e le era stato ingiunto di restituire le somme indebitamente percepite con decorrenza dalla perdita dei requisiti economici, sicchè si era vista costretta a presentare ricorso contro tale provvedimento evidenziando come ella non percepisse redditi diversi da quelli derivanti dall'assegno stesso. Costituitosi il contraddittorio i Ministeri convenuti assumevano che, sebbene i redditi effettivamente percepiti dalla ricorrente fossero compatibili con 1 l'erogazione dell'assegno di invalidità (che pertanto era stato ripristinato nelle more dei giudizio), a seguito di ulteriori accertamenti era emerso che la GA non fosse iscritta nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, per cui il provvedimento di ripristino era rimasto annullato. Nelle more del giudizio di primo grado la ricorrente chiedeva l'iscrizione nelle liste di collocamento che veniva respinta per incollocabilità ed il Ministero dell'Interno ripristinava l'erogazione dell'assegno di invalidità con decorrenza dal 1 marzo 1997 (primo giorno del mese successivo la richiesta di iscrizione nelle liste speciali). GU Il ET accoglieva parzialmente la domanda della GA dichiarando il suo diritto a percepire l'assegno di invalidità dalla data delle revoca a quella del 26 aprile 1996 (data del decreto prefettizio di annullamento del provvedimento di ripristino dell'assegno di invalidità), condannando il Ministero al pagamento dei relativi ratei, compensando tra le parti le spese di lite. Avverso tale decisione proponeva ritualmente appello principale il Ministero dell'Interno, ed appello incidentale la GA in relazione alla parte della sentenza che aveva negato il suo diritto a percepire 2 l'assegno di invalidità nel periodo dal 26 aprile 1996 al 1 marzo 1997. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che non poteva condividersi l'assunto del Ministero secondo il quale il primo giudice aveva errato nel non tenere conto del requisito dell'incollocazione. Ed invero doveva condividersi la tesi secondo cui nell'ipotesi di revoca dell'assegno di invalidità l'interessato che intenda opporsi è semplicemente tenuto a provare la sussistenza del singolo requisito ovvero dei singoli requisiti contestatigli e non anche di quelli non contestati la Gundoboken cui permanenza si presume in mancanza di un diverso accertamento. E poichè nel caso di specie la revoca era avvenuta solo per la carenza del requisito reddituale nessuna altro accertamento oltre quello limitato a detto requisito doveva essere effettuato. Doveva invece trovare accoglimento la domanda della GA del ripristino dell'assegno per il periodo dal 26 aprile 1996 al 28 febbraio 1997 atteso che come risultava dalla dell'U.S.L. n. 11certificazione l'assicurata, in ragione delle patologie sofferte, poteva riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, sicchè non le era consentito, alla 3 stregua della legge n. 482 del 1968, l'iscrizione alle liste speciali di collocamento non essendo soggetta alle disposizioni di tale legge. Avverso tale sentenza il Ministero dell'interno propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. RO GA non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Ministero 1. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e motivazione omessa ed insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo Gandoboken, della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. In particolare sostiene che il Tribunale aveva errato nel non tenere conto del requisito dell'incollocazione, atteso che l'assicurata aveva un residuo di capacità lavorativa che, pur in presenza di incompatibilità con mansioni comportanti l'utilizzo dio macchinari, le consentiva però lo svolgimento di altre mansioni, quali quelli non comportanti alcuna fonte di rischio, sicchè doveva ritenersi superato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli invalidi psichici dovevano ritenersi esclusi dalle categorie degli aventi diritto all'avviamento obbligatorio. 4 Con il secondo motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo 3 c.p.c. nonchè motivazione omessa e/ocomma, n. contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. In particolare deduce, ribadendo in parte quanto esposto con la prima censura, che il Tribunale aveva errato nel ritenere che, in presenza di un provvedimento di revoca, non potesse essere svolta alcuna indagine in ordine al requisito della incollocazione atteso che lo stesso processo contenzioso relativo al riconoscimento dei benefici Gundoboken assistenziali era di cognizione piena del rapporto dedotto in giudizio. Nel caso di specie doveva quindi essere ritenuta rilevante il requisito della al lavoro, come del resto avevaincollocazione riconosciuto la stessa GA nell'attivarsi per ottenere l'iscrizione nelle liste speciali ex legge n. 482 del 1968. M ✓ articola delle suddette due censure Il ricorso, che congiuntamente in ragione dellada esaminarsi di alcune delle interdipendenza logico-giuridica va accolto per quanto di questioni da trattare, ragione per i motivi che si vengono ad esporre. 1 05 2. L'esigenza di un ordinato iter motivazionale impone l'individuazione dei limiti dell'operatività del requisito dell'incollocazione e del requisito reddituale richiesti per l'attribuzione dell'assegno ex art. 13 1. n. 118 del 1971 agli invalidi civili affetti da minorazione di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968 n. 482. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 al pari della1. 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale ( art. 13 e 12 della legge citata) un - elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la è a carico del soggetto richiedente cui prova l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale. In tale senso si è più volte espressa questa Corte (cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da 6 ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi ma, solo quando w essendo iscritto(o avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata a risolvere è opportuno ricordarlo il contrasto - - Gun olden insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che in alcune sentenze si era ritenuto che la incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che : a) incollocato secondo la dizione dell'art. 13 della- legge 118 non è il "disoccupato" O non occupato", bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi 7 : previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto con le sue condizioni un'occupazione compatibile psico-fisiche; b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di prova, ma di un elemento costitutivo della fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti Gardolon commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione.
2.1. La rigorosità di tali principi la cui ratio individuata nell'esigenza del riconoscimento va dell'assegno come prestazione sociale attribuibile. solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne la collocazione nel mondo lavorativo- non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa Corte con riguardo agli invalidi 8 ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette (cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per 1 quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. 11 secondo comma della stessa legge, per il , cinquantacinquesimo delsuperamento anno di età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ° alla sicurezza degli impianti") (sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n.7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque limite preclusivo per- l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971) - a detto invalido non l'assegno mensile di può essere disconosciuto 9 invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa ipotesi, relativa si ripete ancora una p alla richiesta di assegno da parte volta - dell'invalido ultracinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso - come si è visto significato ad essa assegnato - dalla citata decisione delle Sezioni unite con la sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, Gandobolan quale cioè stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido. Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato, sulla base di un canale privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni 10 fisiche (cfr. tra le più recenti: Cass. 19 gennaio 1993 n. 473). Le argomentazioni sinora svolte in relazione 3. agli invalidi ultracinquantacinquenni non ammessi al collocamento obbligatorio alla stregua della legge n. 482 del 1968 devono valere anche per quanti ai sensi - dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge - in ragione della propria invalidità (anche psichica) non sono parimenti iscrivibili nelle liste del collocamento perchè possano riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei colleghi di lavoro o alla Ganholdten sicurezza degli impianti. Anche per questi invalidi, dunque, lo stato di incollocamento deve intendersi come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa e deve essere dall'invalido, attore in giudizio, essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni (ex art. 2729 c.c.), non potendo escludersi che 1'invalido stesso possa spiegare attività lavorative, che risultino compatibili con le sue pur precarie condizioni di salute e non risultino pericolosi per se e per i colleghi di lavoro e per la sicurezza degli impianti(cfr. al riguardo per gli ultracinquantacinquenni: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604,cui adde, in relazione ai soggetti invalidi per 11 minorazione psichica Cass. 12 agosto 2000 n. 10765).
4. Ulteriore corollario di quanto sinora esposto è che, oltre lo stato di non occupazione, anche il requisito economico (consistente in pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti dall'invalido ed incompatibili con l'attribuzione delle prestazioni di cui agli artt. 12 e 13 della 1. n. 118 del 1971), elemento costitutivo del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, va provato alla stregua dei principi enunciati dall'art. 2967 C.C. anche dagli invalidi non iscrivibili alle liste di collocamento obbligatorio in ragione della natura Gunloboken della loro infermità. Consegue da quanto sinora detto che la sentenza 5. impugnata va cassata nella parte in cui ha riconosciuto alla GA il ripristino dell'assegno per il periodo corrente dal 26 aprile 1996 al 28 febbraio 1997 sulla base del solo presupposto della sua non iscrivibilità, per la natura delle sue infermità, nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.
6. Il ricorso del Ministero ricorrente risulta invece infondato nella parte in cui, in relazione al provvedimento di revoca, ha inteso far valere la mancanza del requisito di incollocamento al lavoro - 12 pur avendo motivato la revoca stessa con la mancanza reddituale con conseguente del requisito del diritto della GA disconoscimento all'assegno per il periodo corrente dalla data di revoca a quella del 26 aprile 1996. Ed invero la sentenza impugnata, con una motivazione sul punto congrua e corretta sul piano giuridico, ha evidenziato come a fronte di un provvedimento di revoca dell'assegno motivato con la mancanza di uno specifico requisito costitutivo, l'interessato che intenda opporsi a tale revoca è tenuto a provare la Gundeloken sussistenza del singolo requisito contestatogli e non di quelli non contestati. Nel caso di specie, avendo il Ministero motivato la revoca con la mancanza del requisito reddituale non può più lo stesso Ministero in questa sede far valere l'incollocazione al lavoro, che non essendo stata ricompresa nella causale della revoca, rimane estranea sempre per quanto attiene al periodo corrente dalla revoca stessa sino al 26 aprile 1996 anche all'oggetto dell'accertamento - giudiziale (cfr. per una analoga fattispecie :Cass. 2 febbraio 1999 n. 860). Per i motivi esposti il ricorso va accolto per 7. quanto di ragione e la sentenza impugnata va,per l'effetto, cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., 13 risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, ell che si designa nella Corte d'appello di BR, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati.
8. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte ен d'appello di BR . Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Guidololen Лиантно редкой десе IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERS (13/3/2001) ggi, MAR 2001 (13/3/2004 A 3 I M E D R A , P S 0 U O S S 1 L 3 S A O . L 3 T N T O , 5 E R B 4 A 80 5 . I 'A S E N D L P L S A 3 E I T 7 D S N - I O 8 G S - P O 1 N M 1 E A I S D A I E E D A , G O E G O R T E T T L N T S I E I S R G I A E E L D R L O E 14 D