Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2004, n. 3550
CASS
Sentenza 26 gennaio 2004

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In tema di impedimento a comparire al dibattimento, qualora l'imputato abbia prodotto, tramite il difensore, un certificato medico attestante una malattia attuale con stato febbrile, il giudice non può legittimamente escludere la validità dell'impedimento fatto valere, senza compiere alcun accertamento, sul presupposto che il predetto certificato non indichi il luogo in cui l'ammalato è stato visitato e il luogo di degenza, ben potendosi disporre, in tale ipotesi, una visita fiscale di controllo presso il luogo di abituale dimora risultante dagli atti di causa che non comporti ingiustificata dilazione dei tempi del processo.

Il certificato medico prodotto in udienza, con cui si attesta lo stato di malattia (nella specie faringite, con uno stato febbrile a 39 gradi), è atto idoneo a comprovare l'impossibilità a comparire dell'imputato se non è contraddetto da una diversa valutazione tecnica, alla quale è dato pervenire attraverso un accertamento medico fiscale e che non può essere sostituita dal generico apprezzamento del giudice (nella specie il giudice del dibattimento aveva escluso l'assoluta impossibilità a comparire in quanto "con comuni farmaci era possibile, per diffusa esperienza, intervenire sullo stato febbrile in poche ore").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2004, n. 3550
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3550
    Data del deposito : 26 gennaio 2004

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