Sentenza 26 gennaio 2004
Massime • 2
In tema di impedimento a comparire al dibattimento, qualora l'imputato abbia prodotto, tramite il difensore, un certificato medico attestante una malattia attuale con stato febbrile, il giudice non può legittimamente escludere la validità dell'impedimento fatto valere, senza compiere alcun accertamento, sul presupposto che il predetto certificato non indichi il luogo in cui l'ammalato è stato visitato e il luogo di degenza, ben potendosi disporre, in tale ipotesi, una visita fiscale di controllo presso il luogo di abituale dimora risultante dagli atti di causa che non comporti ingiustificata dilazione dei tempi del processo.
Il certificato medico prodotto in udienza, con cui si attesta lo stato di malattia (nella specie faringite, con uno stato febbrile a 39 gradi), è atto idoneo a comprovare l'impossibilità a comparire dell'imputato se non è contraddetto da una diversa valutazione tecnica, alla quale è dato pervenire attraverso un accertamento medico fiscale e che non può essere sostituita dal generico apprezzamento del giudice (nella specie il giudice del dibattimento aveva escluso l'assoluta impossibilità a comparire in quanto "con comuni farmaci era possibile, per diffusa esperienza, intervenire sullo stato febbrile in poche ore").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2004, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 26/01/2004
1. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 80
3. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025508/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'ZO CO nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 10/3/2003 con la quale, in riforma della sentenza, emessa dal GIP presso il Tribunale di Avellino in data 29/5/2002, veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa per la detenzione illegale di 59 munizioni per arma da guerra;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Galasso Aurelio ha chiesto il rigetto;
Rilevato che il difensore Avv. Massimo Preziosi ha chiesto l'accoglimento dei motivi ed in subordine la conversione della pena. FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello in primo luogo si era occupata delle questioni processuali denunciate in merito alla irregolare costituzione del rapporto processuale e della violazione del diritto di difesa consumati nel giudizio di primo grado ed aveva rigettato le relative eccezioni. In relazione all'impedimento dell'imputato, risultante da un certificato medico che attestava l'esistenza di uno stato febbrile a 39 gradi per faringite, aveva rilevato che dal certificato non emergeva il luogo di degenza del paziente e neppure il luogo in cui era stata diagnosticata la malattia, rendendo così impossibile ogni visita di controllo;
inoltre nel merito aveva ritenuto che il certificato non individuava una assoluta impossibilità a comparire in quanto con comuni farmaci era possibile, per diffusa esperienza, intervenire sullo stato febbrile in poche ore. In relazione alla violazione del diritto di difesa aveva rilevato che l'impedimento del primo difensore era irrilevante visto che l'imputato era assistito da due difensori e che il secondo impedimento avanzato dal sostituto processuale del secondo difensore era tardivo perché presentato alla Corte solo mentre era in corso l'udienza, mentre, invece, l'impedimento risaliva al giorno prima e non era stato comunicato alla Corte ma bensì all'altro difensore. Infine aveva concluso che il sostituto processuale presente in udienza era stato sostituito legittimamente da un difensore d'ufficio perché si era allontanato dall'udienza senza alcuna giustificazione. In merito alla eccezione relativa all'aver omesso il giudice di primo grado una formale dichiarazione di contumacia, aveva rilevato che tale omissione non produceva alcuna nullità sia perché non prevista sia perché in atti esisteva una ordinanza che aveva escluso l'esistenza di un legittimo impedimento dell'imputato.
Contro la sentenza presentava ricorso l'imputato deducendo violazione dell'art. 420 ter c.p.p. per l'omesso riconoscimento di un impedimento assoluto a comparire dell'imputato consistente in uno stato febbrile di 39 gradi;
violazione dell'art. 420 ter c.p.p. per non aver valutato l'effettività dell'impedimento di ambedue i difensori di fiducia;
violazione dell'art. 420 quater c.p.p. per aver escluso la nullità della sentenza per omessa dichiarazione della contumacia dell'imputato e per aver impedito alle parti presenti di concludere sul punto;
violazione dell'art. 2 L. 895/67 per aver omesso ogni accertamento sulla funzionalità delle munizioni e dell'art. 5 stessa legge per aver negato che il fatto fosse di lieve entità.
Ritiene la Corte, preliminarmente, che il ricorso debba essere accolto con riferimento alla violazione dell'art. 420 ter c.p.p. in merito all'omesso riconoscimento dell'esistenza di un impedimento assoluto a comparire dell'imputato.
In relazione al merito del certificato medico prodotto dall'imputato attestante uno stato febbrile elevato, deve segnalarsi che lo stato di malattia diagnosticato configura un legittimo impedimento a comparire e può essere contraddetto solo da una diversa valutazione tecnica che non può essere sostituita da un generico apprezzamento del giudice (Sez. 3^ 21/11/95 n. 12522, rv. 203302). L'omessa indicazione del luogo di degenza dell'imputato e del luogo in cui si è effettuata la visita, non impedisce di per sè lo svolgimento di ogni accertamento ben potendosi presumere che detti luoghi siano quelli di residenza o domicilio dell'imputato, qualora essi risultino dagli atti, come nel caso di specie. Sul punto vi è una sentenza della Suprema Corte, Sez. 3^ 4/3/2002 n. 8533, Rv. 221524, con la quale si è ritenuto che comunque il certificato è idoneo a giustificare un legittimo impedimento perché è sempre possibile effettuare una visita nel luogo di dimora abituale, purché ciò non comporti una ingiustificata dilazione dei tempi del processo. Si ritiene tale interpretazione più condivisibile di altro orientamento della Suprema Corte, espresso con sentenze Sez. 6^ 12/2/1999 n. 3577, RV. 212761, e Sez. 4^ 10/6/2003 n. 34651, RV. 225624, secondo le quali non è mai idoneo a giustificare un legittimo impedimento un certificato medico che non contenga quelle indicazioni di luoghi, perché deve valutarsi nel caso concreto se vi siano ragioni negli atti per dubitare della fondatezza dell'impedimento per l'impossibilità di effettuare una visita fiscale nel luogo di abituale dimora, perché indeterminato o non certo.
Pertanto devono essere annullate senza rinvio sia la sentenza di primo grado pronunciata dal GUP del Tribunale di Avellino il 29/5/2002 sia quella di appello e deve disporsi la trasmissione degli atti a detto tribunale per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado pronunciata dal GUP del Tribunale di Avellino il 29/5/2002 e dispone trasmettersi gli atti a detto tribunale per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004