Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2019, n. 15206
CASS
Sentenza 21 novembre 2019

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In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice può valutare ai fini della quantificazione della pena un fatto integrante una specifica circostanza aggravante, pur se ritenuta, all'esito del giudizio di comparazione, equivalente alle circostanze attenuanti. (In applicazione di tale principio, con riferimento al reato di agevolazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena al di sopra del minimo edittale per il numero delle persone il cui meretricio era oggetto di sfruttamento, elemento integrante l'aggravante di cui all'art. 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, sterilizzata dal giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche concesse).

In tema di videoregistrazioni, le riprese di comportamenti "non comunicativi", che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria ovvero in ambienti privati, diversi dal "domicilio", nei quali deve essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo necessario, solo in tale ultimo caso, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., per la loro utilizzabilità, un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost.

In tema di videoregistrazioni, costituiscono comportamenti "comunicativi", intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo, mentre sono comportamenti "non comunicativi", utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se ripresi in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, tutti quelli, diversi dai primi, che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con l'attività di scambio o trasmissione di messaggi tra più soggetti.

In tema di videoregistrazioni eseguite in ambiente privato, la legittimità delle riprese di comportamenti "comunicativi" o " non comunicativi" deve essere valutata secondo un criterio prognostico "ex ante", al momento in cui le operazioni sono state autorizzate dall'autorità giudiziaria, prescindendo dagli esiti delle stesse, con la conseguenza che sono utilizzabili le videoriprese legittimamente autorizzate per captare eventuali comunicazioni gestuali, pur se rivelatesi "ex post" solo rappresentative di condotte materiali non comunicative".

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  • 1La Cass. sugli screenshot tramite trojan (di G. Frova)
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Cass. Sez. I, sent. 7 ottobre 2021 (dep. 1° febbraio 2022), n. 3591, Pres. Tardio, est. Liuni, ric. Romeo Cass. 3591/22 1. Con la sentenza in epigrafe, la Prima Sezione della Suprema Corte ha dato corso ad un orientamento interpretativo che consente di esperire legittimamente, in quanto inquadrate alla stregua di intercettazioni informatiche o telematiche, tutte le attività di online surveillance di cui il captatore informatico è capace, in tal modo superando approcci esegetici restrittivi affermatisi in precedenza. 2. L'occasione viene fornita alla Corte nell'ambito di una vicenda cautelare ove il materiale d'indagine era allo stato costituito prevalentemente da intercettazioni. …

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    Cass. Sez. I, sent. 7 ottobre 2021 (dep. 1° febbraio 2022), n. 3591, Pres. Tardio, est. Liuni, ric. Romeo Cass. 3591/22 1. Con la sentenza in epigrafe, la Prima Sezione della Suprema Corte ha dato corso ad un orientamento interpretativo che consente di esperire legittimamente, in quanto inquadrate alla stregua di intercettazioni informatiche o telematiche, tutte le attività di online surveillance di cui il captatore informatico è capace, in tal modo superando approcci esegetici restrittivi affermatisi in precedenza. 2. L'occasione viene fornita alla Corte nell'ambito di una vicenda cautelare ove il materiale d'indagine era allo stato costituito prevalentemente da intercettazioni. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2019, n. 15206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15206
Data del deposito : 21 novembre 2019

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