Sentenza 2 aprile 1998
Massime • 1
È atto pubblico la distinta delle notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario, siccome destinata ad attestare, agli effetti del pagamento dell'indennità di trasferta, l'avvenuta notifica e la data di compimento dell'attività relativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/1998, n. 6824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6824 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vittorio Palmisano Presidente del 2/04/1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " CA OG " N. 696
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " IO LL " N. 41297/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
UN IU nata a [...] il [...]. avverso la sentenza corte d'appello di Catanzaro in data 07.07.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava quella del tribunale di Vibo Valentia che in data 22.11.1996 aveva condannato UN IU alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione per il delitto p. e p. degli artt. 81 cpv. 479 e 476 c.p., per aver attestato falsamente -in distinte per il rimborso indennità di trasferta relative a notifiche effettuate nel febbraio 1993- di aver eseguito dette notifiche prima della presentazione delle distinte quando invece erano state eseguite successivamente:
La ricorrente allegava il seguente motivo:
1) Erronea applicazione artt. 476 e 479 c.p. in relazione agli artt. 2699 e 2700 c.c., quanto alla natura della distinta relativa all'indennità di trasferta, non trattandosi di atto pubblico bensì di atto meramente interno e preparatorio soggetto ad un controllo. Chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato.
La nozione di atto pubblico ai fini penalistici è del tutto autonoma rispetto a quella prevista dagli artt. 2699 e 2700 c.c., in quanto la tutela penale, attiene al documento pubblico nella sua genuinità e veridicità, quale strumento probatorio ed espressione del bene giuridico della pubblica fede.
Non è, inoltre, di alcun rilievo la distinzione tra atto ad uso interno ed atto destinato a spiegare efficacia nei confronti del pubblico;
è essenziale, invece, che esso abbia giuridica rilevanza ed efficacia probatoria in ordine all'attività compiuta dal p.u. o ai fatti avvenuti in sua presenza.
Nella specie, la distinta delle notifiche effettuate dall'aiutante ufficiale giudiziario ha una specifica rilevante importanza agli effetti del pagamento dell'indennità di trasferta. In essa il compilatore attesta l'avvenuta notifica e la data di compimento dell'attività relativa, entrambe necessarie in rapporto al periodo di pagamento.
La distinta, infatti, redatta dall'aiutante ufficiale giudiziario, che ha effettuato la notificazione e da lui firmata, passa poi al cancelliere presso l'ufficio richiedente che ne dispone la liquidazione sottoscrivendo -a sua volta- il documento. La responsabilità in ordine alla verità di quanto attestato (notificazione con la data relativa) è assunta necessariamente dal p.u. (aiutante ufficiale giudiziario) che ha svolto l'attività. Il controllo da parte del capo d'ufficio notifiche non assume alcuna rilevanza in ordine all'attestazione di verità dell'ufficiale notificatore, siccome esercizio -che per altro può anche mancare- di un potere attinente solo al buon funzionamento del servizio. Il rilievo, da parte del capo ufficio, di una falsità (come è avvenuto nella specie) non per questo elimina la sussistenza del reato ormai consumato dal compilatore del documento. Il ricorso, pertanto, deve subire la sorte del rigetto, cui consegue il pagamento delle spese del procedimento.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998