Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2001, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
1 E E 6 N ee 66814 N 8 02 720 /0 1 9 O O I 1 I 5 / Z Z 4 . A / A N 6 P R S 2 A T - S . S A I B M R T R . C U U . G P . L R DI M DELF POLO E B E L D S R I A A E H A I B D D Oggetto A I R T S E IRPEF. N E 1 T E 3 SEZIONE TRIBUTARIA S N T 1 duplications I E . S A E A N im port Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G.N. 17834/98 Presidente GIUSTINIANIDott. Vito 20072/98 Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron.5692 Dott. Giovanni PAOLINI - Rep. Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere Ud. 22/06/00 Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.... SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 5 MAR. 2001 IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
RIZZI ILLO;
intimato 3 sul 2° ricorso n° 20072/98 proposto da: 3 elettivamente domiciliato in ROMA VIARIZZI ILLO, 3 SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato FANTOZZI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1248 ORAZI giusta , difeso dall'avvocato MASIANI ROBERTO. CAMPIONE CIVILE N. 61814. procura notarile Notaio GRILLO FABIO di Udine, rep. 28434 del 4/11/98; - controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la decisione n. 3950/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 16/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato SCLAFANI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato FANTOZZI (con l'accoglimento del ricorso delega), che ha chiesto incidentale;
il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso previa riunione, il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale. N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il trattamento pensionistico erogato dall'INPS IL IZ, già dipendente della Banca Popolare a di Udine, è stato integrato da pensione corrisposta nel frattempo al medesimo dal Fondo integrativo costituito presso la Banca, allo scopo di garantire in quiescenza unaai dipendenti somma complessivamente pari al 60% della retribuzione dei pari grado ancora in servizio. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.72 del 1990, l'INPS ha liquidato al contribuente nelnel 1991 gli arretrati di pensione, operando la relativa ritenuta, con la conseguenza che, essendo stata la stessa somma, erogata a suo tempo sul Fondo, decurtata da analoga imposizione, lo stesso reddito appariva assoggettato a doppia imposizione. Avendo il IZ restituito al Fondo le erogategli, esclusa la somma somme a suo tempo ritenuta dell'INPS, il cui corrispondente alla versamento veniva dal Fondo rinviato al momento in cui il contribuente ne avesse ottenuto la ha rifiutato ilrestituzione, l'Amministrazione rimborso della ritenuta in questione, sostenendo l'insussistenza di una doppia imposizione per non avere il contribuente materialmente restituito al Fondo integrativo la ritenuta "de qua". La Commissione Tributaria Centrale, confermando le concordi pronunce dei giudici tributari di merito, ha, con decisione 16 luglio 1997, rigettato sul presupposto la tesi dell'Amministrazione, al Fisco dell'accordo intercorso dell'estraneità fra sostituto e sostituito di imposta in ordine alla dilazione del versamento della ritenuta. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze sulla base di un unico motivo. IL IZ resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale Ан condizionato, sulla base di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi debbono essere previamente riuniti a' sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 127 del DPR 22 dicembre 1986 n. .917, dell'art. 38 del DPR 602 del 1973, 23 comma 2) lett. c) e 67 del DPR 600 del 1973, nonché vizio di motivazione della sentenza , impugnata in ordine ad un punto decisivo della controversia, perché la Commissione Centrale avrebbe in concreto accolto, con un'astratta enunciazione circa la duplicazione d'imposta, l'istanza di rimborso di una somma mai materialmente versata, così trascurando che soltanto l'effettivo pagamento dell'imposta lacostituisce requisito indefettibile per proponibilità dell'istanza di rimborso. Il motivo è infondato. Se è vero infatti, come afferma il ricorrente principale, che il presupposto che legittima il contribuente alla ripetizione di un tributo non dovuto è il versamento del tributo stesso, è vero anche che tale versamento, in caso di ritenuta d'imposta, si identifica con la ritenuta operata dal sostituto d'imposta (nella specie l'INPS) all'atto della corresponsione del trattamento pensionistico al sostituito, il quale è tuttavia l'obbligato principale alla corresponsione del tributo, sicchè è egli soltanto il titolare del diritto al rimborso. Il fatto che poi, in caso di duplicazione della ritenuta e quindi dei sostituti d'imposta, siano intercorsi accordi fra il sostituto d'imposta (nella specie il Fondo integrativo costituito dalla banca di Udine) avente diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo pensionistico e quindi anche della relativa 5 ritenuta, e l'obbligato principale, al fine di dilazionare la restituzione della ritenuta al predetto sostituto al momento dell'effettivo ottenuto dall'obbligato principale, è rimborso circostanza estranea al rapporto fra Fisco e contribuente, come ha esattamente affermato la Commissione Centrale, qualificando tali accordi "res inter alios". Questa Corte peraltro, nell'affrontare (Cass. 8606/96) un analogo caso di dilazione della restituzione al sostituto di una ritenuta d'imposta duplicata, di cui il sostituito aveva chiesto il rimborso al Fisco, ha chiaramente affermato che А obbligato principale nei confronti del Fisco è il percettore del reddito, cioè il sostituito, cui non può essere richiesta altra dimostrazione, ai fini della ripetizione dell'imposta indebitamente pagata nella forma di ritenuta alla fonte, che EMA quella di aver subito tale ritenuta all'atto della corresponsione di quanto a lui spettante da parte del sostituto d'imposta, il quale, nell'assolvere མ པ ར all'obbligo di ritenuta, non fa altro che pagare un debito altrui (di cui non è però legittimato a chiedere il rimborso, ove la ritenuta in questione risulti non dovuta). 6 se è vero che nella fase dell'erogazione della somma soggetta a ritenuta alla fonte il rapporto fiscale coinvolge sostituto e sostituito, per cui all'atto della ripetizione dell'indebito la restituzione della ritenuta fiscale può interferire con quest'ultimo rapporto, nel senso che una mancata restituzione della ritenuta potrebbe arricchire il sostituito "ciò non riguarda il rapporto fra l'obbligato principale (cioè il dipendente) e il Fisco, comunque tenuto a restituire quanto percepito in eccesso, bensì l'eventuale rapporto di rivalsa fra sostituto d'imposta e sostituito", che resta estraneo alla presente causa. La decisione impugnata non merita dunque la censura formulata col ricorso principale, che deve essere pertanto rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, col quale si lamenta vizio di motivazione perché la Commissione CAS avrebbe identificato nella ritenutaCentrale operata dal Fondo integrativo, e non in quella effettuata dall'INPS, la somma di cui il contribuente ha chiesto il rimborso.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetṭa il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente alle spese, che oltre a £. 2 milioni si liquidano in £.200.0000, per onorari. Roma, 22 giugno 2000 IL RELATORE IL PRESIDENTE Viofinitiv ni IL CANCELLIERE C1 DO CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA ୮ Oggi_ 24 FEB 2001. DICAS IL CANCELLIERE C1 DO CA Z I O N E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R - 6 A T 2 I S B . I R . R G . L A P E L . T R A D U . L A B B E I A D D T R I A E S I T 1 T N 3 R E 1 N E S E . I T S N A E A M