Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
La mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza preliminare determina la nullità assoluta ed insanabile della richiesta di rinvio a giudizio solo nell'ipotesi in cui la richiesta dell'imputato sia stata presentata in tempo utile per disporre ed effettuare la traduzione all'udienza camerale. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la nullità, avendo l'imputato richiesto la traduzione nel pomeriggio del giorno precedente l'udienza, in orario di chiusura della cancelleria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2016, n. 28780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28780 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
28 7 8 0/ 1 6 80 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 1818 UP - 22/06/2016 Reg. Gen. N. 18420/2015 Composta da: Dott. Ugo De Crescienzo Presidente - Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere Dott. Giuseppe Sgadari Dott. Vincenzo Tutinelli - Consigliere Dott. Giovanni Ariolli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JE OB nato a [...] l'[...] avverso la sentenza emessa in data 21/05/2014 della Corte di Appello di Bologna PARTE CIVILE: Lineablu s.r.l. visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21/05/2014 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna del 19/10/2010 appellata (anche) da EV OB, assolveva quest'ultimo dal delitto di truffa sub B) e rideterminava la pena per il residuo reato di riciclaggio sub A) con la già - riconosciuta attenuante di cui all'art. 648 bis comma 3 cod. pen. -in due anni, nove mesi di reclusione ed € 1.200,00 di multa, confermando la condanna al risarcimento dei danni, liquidati in € 9.000,00, in favore della costituita parte civile Lineablù s.r.l.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EV di persona sulla base di due motivi: la violazione ed erronea interpretazione di legge;
nullità assoluta del processo per violazione dell'art. 178 comma 1 lett. c) e dell'art. 179 cod. proc. pen. per mancata traduzione all'udienza preliminare dell'imputato detenuto, circostanza nota all'autorità giudiziaria;
difetto assoluto ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di riciclaggio, con riferimento all'utilizzo dei canoni interpretativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità assoluta ed insanabile del procedimento, censurando la mancata traduzione all'udienza del 24 settembre 2009 dinanzi al giudice dell'udienza preliminare che, all'esito, dispose il suo rinvio a giudizio;
ha evidenziato a tal fine che egli era all'epoca sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro, che era stato autorizzato a presenziare all'udienza dal competente magistrato di sorveglianza, che aveva comunicato al gup la sua intenzione in tal senso trasmettendo l'autorizzazione ricevuta, che il giudice non aveva tuttavia disposto la sua traduzione. La corte territoriale con accertamento in fatto che trova riscontro nel fascicolo processuale e che non è oggetto di contestazione - ritenne tardiva la richiesta al magistrato di sorveglianza e la trasmissione degli atti al gup, il pomeriggio antecedente all'udienza, per l'impossibilità di organizzare la traduzione. Il ricorrente ha sostenuto che l'ufficio avrebbe dovuto comunque differire l'udienza ad altra data onde consentire la sua partecipazione all'udienza camerale e che in tal modo era stato violato il principio del contraddittorio.
2.1 La questione sottoposta a questa Corte deve essere decisa nel solco di quanto stabilito dalle sezioni unite nella pronuncia citata anche dal ricorrente (Cass. sez. un. sent. n. 35399 del 24/06/2010 - dep. 01/10/2010 - Rv. 247836), con riferimento in particolare al giudizio di appello camerale, sulla base di argomentazioni valide tuttavia in generale per il procedimento in camera di consiglio. Secondo la suddetta pronuncia la citazione dell'imputato detenuto realizza un'unica fattispecie complessa, costituita dall'avviso, dalla dichiarazione di volontà dell'interessato detenuto di comparire e dalla sua successiva traduzione, atti tutti da guardarsi, per il rapporto di stretta consequenzialità che li caratterizza, in una visione unitaria in funzione dello scopo loro proprio, la 2 la vocatio in iudicium per la valida instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, determina la nullità assoluta e insanabile della udienza e della successiva pronunzia, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e art. 179 cod. proc. pen. Per quanto concerne il termine entro il quale deve essere manifestata al giudice la volontà di comparire all'udienza, le sezioni unite hanno evidenziato che non esiste un termine rigido e prefissato, ma che ciò non esclude che la richiesta di presenziare debba pur sempre essere fatta a meno che l'imputato non ne sia - impedito, ad esempio per essere stato ristretto immediatamente a ridosso dell'udienza in modo tale che sia concretamente possibile disporne ed effettuarne la traduzione per l'udienza. Di tale corollario del principio enunciato dal giudice di legittimità il ricorrente non ha tenuto conto, a fronte della puntuale argomentazione a riguardo della corte territoriale tesa a sottolineare come "la misura era in corso almeno dal mese di luglio e che l'imputato aveva ricevuto il decreto di fissazione dell'udienza preliminare nel mese di giugno", richiedendo solo in data 23/09/2009 al magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a presenziare all'udienza preliminare con trasmissione degli atti all'ufficio del gup, tramite fax, nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 17,29 ("il pomeriggio prima della data fissata per l'udienza, peraltro in orario di chiusura delle cancellerie, dunque quando ormai non vi era più tempo per disporre ed organizzare la traduzione del prevenuto"). Sussiste pertanto quella situazione considerata dalle sezioni unite in relazione alla volontà di comparire espressa soltanto all'ultimo istante, quando ormai non vi sia più una corretta possibilità di effettuare la traduzione per l'udienza; in tal caso l'adempimento dell'onere si potrebbe trasformare in realtà in un malizioso o doloso mezzo per rinviare, senza necessità, l'udienza stessa e prolungare indebitamente la durata del processo. Il che darebbe luogo ad una interpretazione certamente non rispettosa del buon andamento processuale e non conforme al principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Correttamente pertanto la corte territoriale ha esaminato la questione, rigettando il relativo motivo di appello.
3. Con il secondo motivo il ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen. lett. e) di cui alla legge 20 febbraio 2006 n.46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo 3 la demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. - in sede di controllo dellaAl giudice di legittimità resta tuttora preclusa motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della - decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del e resta fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è giudice della motivazione. Nel caso di specie i giudici di merito con doppia pronuncia conforme hanno evidenziato, con motivazione immune da vizi logici, le operazioni direttamente eseguite dal EV per ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo (pag. 16 della sentenza di appello alla quale si rinvia), ulteriori e specifiche rispetto a quella, pur significativa, indicata in ricorso (il rilascio della procura a vendere l'auto in questione).
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 22 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Luigi Agostinacchio Dr. Ugo De Crescienzo сами DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 LUG. 2016 IL REMADI "CANCELLIERE N E R P Claudia Pianelli E U T S R N E O I Z O C