CASS
Sentenza 19 ottobre 2023
Sentenza 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2023, n. 42677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42677 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COSENZA nel procedimento a carico di: BO CL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del GIP TRIBUNALE di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42677 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 14/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 marzo 2023 il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa Città avente a oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena disposta' in favore di AU LI con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza emessa il 7 gennaio 2020, definitiva il 24 gennaio 2020, per i delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, ha ritenuto non idonea a giustificare il provvedimento richiesto, la definitività di altra sentenza successivamente intervenuta per i reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. commessi il 20 e il 23 maggio 2022 in quanto non si trattava di reati della stessa indole di quelli di cui alla precedente sentenza e, quindi, non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la violazione degli artt. 666, comma 3 e 674 cod. proc. pen. per essere stata emessa l'ordinanza impugnata senza la preventiva fissazione dell'udienza e, quindi, in violazione del principio del contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo ha censurato il provvedimento del giudice dell'esecuzione in quanto ha erroneamente ritenuto che la revoca della sospensione fosse subordinata alla identità dell'indole tra il delitto per il quale era intervenuta la condanna condizionalmente sospesa e quella del delitto successivamente commesso. Tale requisito, infatti, non è richiesto per i delitti, bensì con riferimento esclusivo alle contravvenzioni, per come si desume dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore di AU LI ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla disamina degli atti consentita in ragione della natura del vizio dedotto con il primo motivo, emerge che l'ordinanza è stata emessa dal giudice 1 dell'esecuzione inaudita altera parte e senza la preventiva fissazione dell'udienza di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. che, nel caso di specie, vertendosi in materia diversa da quelle di cui agli artt. 667 e 676, comma 1, cod. proc. pen. era indispensabile. Costituisce, infatti, consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui «il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556; Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, Di Dia, Rv. 239994 e numerose altre conformi precedenti). 3. In ogni caso, l'ordinanza impugnata ha erroneamente pronunciato anche nel merito avendo applicato al rapporto tra delitti i principi previsti dall'art. 168 cod. pen. per i rapporti tra contravvenzioni. Secondo un orientamento altrettanto consolidato, infatti, «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» ( Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, E! Bouheli, Rv. 273383; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688 e Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv. 240679). 4. In ordine al disposto rinvio si ritiene di doversi conformare al più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6107 del 01/12/2020, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) che esclude possa pronunciarsi annullamento senza rinvio al di fuori dei casi previsti dall'art. 620 cod. proc. pen. Nel caso di specie, non si verte in tema di provvedimento non consentito dalla legge (lett. d)) quanto, piuttosto, di un provvedimento affetto da nullità assoluta in quanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che consentono al giudice dell'esecuzione di provvedere de plano, questi avrebbe dovuto fissare un'udienza nel contraddittorio delle parti. 2 5. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza - Ufficio GIP, in diversa persona fisica, per provvedere, previa instaurazione del contraddittorio, sulla richiesta del Procuratore della Repubblica.
P.Q.M
„ Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza - Ufficio GIP - in diversa persona fisica. Così deciso il 14/09/2023
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42677 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 14/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 marzo 2023 il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa Città avente a oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena disposta' in favore di AU LI con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza emessa il 7 gennaio 2020, definitiva il 24 gennaio 2020, per i delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, ha ritenuto non idonea a giustificare il provvedimento richiesto, la definitività di altra sentenza successivamente intervenuta per i reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. commessi il 20 e il 23 maggio 2022 in quanto non si trattava di reati della stessa indole di quelli di cui alla precedente sentenza e, quindi, non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la violazione degli artt. 666, comma 3 e 674 cod. proc. pen. per essere stata emessa l'ordinanza impugnata senza la preventiva fissazione dell'udienza e, quindi, in violazione del principio del contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo ha censurato il provvedimento del giudice dell'esecuzione in quanto ha erroneamente ritenuto che la revoca della sospensione fosse subordinata alla identità dell'indole tra il delitto per il quale era intervenuta la condanna condizionalmente sospesa e quella del delitto successivamente commesso. Tale requisito, infatti, non è richiesto per i delitti, bensì con riferimento esclusivo alle contravvenzioni, per come si desume dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore di AU LI ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla disamina degli atti consentita in ragione della natura del vizio dedotto con il primo motivo, emerge che l'ordinanza è stata emessa dal giudice 1 dell'esecuzione inaudita altera parte e senza la preventiva fissazione dell'udienza di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. che, nel caso di specie, vertendosi in materia diversa da quelle di cui agli artt. 667 e 676, comma 1, cod. proc. pen. era indispensabile. Costituisce, infatti, consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui «il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556; Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, Di Dia, Rv. 239994 e numerose altre conformi precedenti). 3. In ogni caso, l'ordinanza impugnata ha erroneamente pronunciato anche nel merito avendo applicato al rapporto tra delitti i principi previsti dall'art. 168 cod. pen. per i rapporti tra contravvenzioni. Secondo un orientamento altrettanto consolidato, infatti, «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» ( Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, E! Bouheli, Rv. 273383; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688 e Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv. 240679). 4. In ordine al disposto rinvio si ritiene di doversi conformare al più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6107 del 01/12/2020, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) che esclude possa pronunciarsi annullamento senza rinvio al di fuori dei casi previsti dall'art. 620 cod. proc. pen. Nel caso di specie, non si verte in tema di provvedimento non consentito dalla legge (lett. d)) quanto, piuttosto, di un provvedimento affetto da nullità assoluta in quanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che consentono al giudice dell'esecuzione di provvedere de plano, questi avrebbe dovuto fissare un'udienza nel contraddittorio delle parti. 2 5. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza - Ufficio GIP, in diversa persona fisica, per provvedere, previa instaurazione del contraddittorio, sulla richiesta del Procuratore della Repubblica.
P.Q.M
„ Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza - Ufficio GIP - in diversa persona fisica. Così deciso il 14/09/2023