Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5795
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge penale sostanziale per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale

    Il motivo è inammissibile per genericità e confusione, poiché formalmente dedotto come violazione di legge penale sostanziale, mentre la censura attiene a norma di natura processuale. Anche a voler superare tale vizio, il motivo è infondato in quanto il vice procuratore onorario, munito di delega, è legittimato a svolgere tutte le attività previste dall'udienza, inclusa la formulazione autonoma di una richiesta di misura cautelare, come previsto dall'art. 162 disp. att. c.p.p. e confermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5795
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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