CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2023, n. 15797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15797 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VA AN nato a [...] il [...] BE ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E presente l'avvocato FERRI MARCO del foro di RIMINI in difesa di VA AN e BE ZI che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15797 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI ZI Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa a seguito di rito abbreviato - ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la condanna di NN CA e IZ RT per otto episodi di furto pluriaggravato, un tentato furto pluriaggravato, commessi in concorso, e la sola RT anche per altri quattro episodi di furto pluriaggravato commessi con soggetti terzi. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle due imputate, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non bastando la mancanza di "un pronto rifiuto della vittima" per configurare la minorata difesa della stessa. II) Vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., quanto meno in riferimento ai capi di imputazione diversi da quello di cui alla lettera h), unico episodio per il quale la persona offesa ha fornito indicazione circa il valore dei beni oggetto di furto. III) Vizio di motivazione in punto di sussistenza della recidiva, quantomeno con riferimento alla CA, che annovera due precedenti penali risalenti nel tempo. IV) Vizio di motivazione in punto di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, su accoglimento dell'appello incidentale proposto dal PM, non avendo i giudicanti considerato l'elemento positivo costituito dalla confessione resa dalle prevenute e, quanto alla CA, l'assenza di ricadute nel reato. 2.1. Sono stati depositati motivi nuovi con cui si chiede che venga rilevata la mancanza della condizione di procedibilità in ordine ai capi di imputazione ivi indicati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, le sentenze di merito hanno congruamente e 2 logicamente riconosciuto la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., tenuto conto di quanto processualmente accertato in ordine alle condotte criminose poste in essere dalle prevenute le quali, fingendosi venditrici di prodotti cosmetici, approfittando dell'anziana età e della rallentata capacità di reazione delle vittime (tutte ultrasettantenni e in molti casi anche ultraottantenni), inducevano queste ultime a consegnare alle sedicenti rappresentanti di prodotti di bellezza i beni oggetto di furto (per lo più gioielli e orologi di marca indossati dalle persone offese), di cui le prevenute si appropriavano inserendoli nelle proprie borse anziché in quelle delle proprietarie. Sotto questo profilo, la decisione impugnata è in linea con l'orientamento della Suprema Corte che ravvisa la configurabilità dell'aggravante in questione nei casi in cui, unitamente all'età avanzata della persona offesa, sia valutata la concreta ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (cfr. Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019), condizioni che certamente ricorrono nel caso di specie, secondo quanto insindacabilmente riscontrato in sede di merito. 3. Il secondo motivo è generico e, come tale, inammissibile, in quanto non deduce in che modo il riconoscimento della aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. abbia inciso nel calcolo del trattamento sanzionatorio in relazione agli aumenti di pena operati per la continuazione, visto che il reato più grave è stato individuato proprio in quello di cui al capo h) e gli aumenti calcolati dalla Corte territoriale per ciascuno dei reati satellite rispettivamente addebitati alle ricorrenti sono stati determinati in misura esigua, pervenendo ad una pena finale di gran lunga inferiore alla misura media di quella edittale. Peraltro, le sentenze di primo e secondo grado hanno motivatamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante in questione su tutti i capi di imputazione, avendo congruamente valutato la rilevante entità del danno procurato alle vittime, trattandosi di episodi criminosi riguardanti il furto di anelli in oro, pietre preziose, orologi d'oro e collane, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito insindacabile in cassazione. 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla recidiva addebitata ad entrambe le imputate, tenuto conto dei rispettivi precedenti penali e dell'abilità e spregiudicatezza dalle stesse dimostrate nella commissione dei reati, elementi ritenuti indicativi di maggiore pericolosità delle stesse, le quali sono significativamente ricadute nello stesso genere di delitto contro il patrimonio per il quale erano già state condannate in precedenza. 3 5. Per quanto attiene al quarto motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è appena il caso di rilevare che la pena irrogata alle ricorrenti non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 6. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, i reati per cui si procede, prima procedibili d'ufficio, sono ora divenuti procedibili a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità dei ricorsi in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. 7. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 4 Il Consiglie estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E presente l'avvocato FERRI MARCO del foro di RIMINI in difesa di VA AN e BE ZI che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15797 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI ZI Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa a seguito di rito abbreviato - ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la condanna di NN CA e IZ RT per otto episodi di furto pluriaggravato, un tentato furto pluriaggravato, commessi in concorso, e la sola RT anche per altri quattro episodi di furto pluriaggravato commessi con soggetti terzi. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle due imputate, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non bastando la mancanza di "un pronto rifiuto della vittima" per configurare la minorata difesa della stessa. II) Vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., quanto meno in riferimento ai capi di imputazione diversi da quello di cui alla lettera h), unico episodio per il quale la persona offesa ha fornito indicazione circa il valore dei beni oggetto di furto. III) Vizio di motivazione in punto di sussistenza della recidiva, quantomeno con riferimento alla CA, che annovera due precedenti penali risalenti nel tempo. IV) Vizio di motivazione in punto di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, su accoglimento dell'appello incidentale proposto dal PM, non avendo i giudicanti considerato l'elemento positivo costituito dalla confessione resa dalle prevenute e, quanto alla CA, l'assenza di ricadute nel reato. 2.1. Sono stati depositati motivi nuovi con cui si chiede che venga rilevata la mancanza della condizione di procedibilità in ordine ai capi di imputazione ivi indicati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, le sentenze di merito hanno congruamente e 2 logicamente riconosciuto la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., tenuto conto di quanto processualmente accertato in ordine alle condotte criminose poste in essere dalle prevenute le quali, fingendosi venditrici di prodotti cosmetici, approfittando dell'anziana età e della rallentata capacità di reazione delle vittime (tutte ultrasettantenni e in molti casi anche ultraottantenni), inducevano queste ultime a consegnare alle sedicenti rappresentanti di prodotti di bellezza i beni oggetto di furto (per lo più gioielli e orologi di marca indossati dalle persone offese), di cui le prevenute si appropriavano inserendoli nelle proprie borse anziché in quelle delle proprietarie. Sotto questo profilo, la decisione impugnata è in linea con l'orientamento della Suprema Corte che ravvisa la configurabilità dell'aggravante in questione nei casi in cui, unitamente all'età avanzata della persona offesa, sia valutata la concreta ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (cfr. Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019), condizioni che certamente ricorrono nel caso di specie, secondo quanto insindacabilmente riscontrato in sede di merito. 3. Il secondo motivo è generico e, come tale, inammissibile, in quanto non deduce in che modo il riconoscimento della aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. abbia inciso nel calcolo del trattamento sanzionatorio in relazione agli aumenti di pena operati per la continuazione, visto che il reato più grave è stato individuato proprio in quello di cui al capo h) e gli aumenti calcolati dalla Corte territoriale per ciascuno dei reati satellite rispettivamente addebitati alle ricorrenti sono stati determinati in misura esigua, pervenendo ad una pena finale di gran lunga inferiore alla misura media di quella edittale. Peraltro, le sentenze di primo e secondo grado hanno motivatamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante in questione su tutti i capi di imputazione, avendo congruamente valutato la rilevante entità del danno procurato alle vittime, trattandosi di episodi criminosi riguardanti il furto di anelli in oro, pietre preziose, orologi d'oro e collane, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito insindacabile in cassazione. 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla recidiva addebitata ad entrambe le imputate, tenuto conto dei rispettivi precedenti penali e dell'abilità e spregiudicatezza dalle stesse dimostrate nella commissione dei reati, elementi ritenuti indicativi di maggiore pericolosità delle stesse, le quali sono significativamente ricadute nello stesso genere di delitto contro il patrimonio per il quale erano già state condannate in precedenza. 3 5. Per quanto attiene al quarto motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è appena il caso di rilevare che la pena irrogata alle ricorrenti non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 6. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, i reati per cui si procede, prima procedibili d'ufficio, sono ora divenuti procedibili a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità dei ricorsi in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. 7. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 4 Il Consiglie estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023