CASS
Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2023, n. 38738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38738 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UA LA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato - riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e rideterminando la pena - la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva condannato BE IO per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38738 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/06/2023 Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata si sarebbe impossessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica, realizzando un allaccio diretto alla rete ENEL, attraverso un cavo che collegava direttamente la rete pubblica all'impianto elettrico della sua abitazione. Reato aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. Sostiene che: la Corte di appello non avrebbe valutato le conclusioni tempestivamente depositate dalla difesa;
la mancata valutazione delle conclusioni della difesa integrerebbe una nullità generale di regime intermedio. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione al d.lgs. n. 150 del 2022. Rappresenta che il reato in esame, a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, non è più procedibile d'ufficio. La Corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto rilevare la mancanza di querela e pronunciare sentenza di improcedibilità. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata. 4. L'avv. Paola Bilotti, per l'imputata, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato dal momento che il delitto del quale si tratta è divenuto procedibile a querela, ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i), entrato in vigore il 30 dicembre 2022, che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen. nei seguenti termini: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». Non risultando - a seguito della formale interlocuzione intercorsa con la Procura della Repubblica di Catanzaro - la presentazione di alcuna querela nel termine di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, art. 85, comma 1, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita. L'altro motivo di ricorso risulta assorbito. I 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso, il 28 giugno 2023. r
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato - riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e rideterminando la pena - la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva condannato BE IO per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38738 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/06/2023 Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata si sarebbe impossessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica, realizzando un allaccio diretto alla rete ENEL, attraverso un cavo che collegava direttamente la rete pubblica all'impianto elettrico della sua abitazione. Reato aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. Sostiene che: la Corte di appello non avrebbe valutato le conclusioni tempestivamente depositate dalla difesa;
la mancata valutazione delle conclusioni della difesa integrerebbe una nullità generale di regime intermedio. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione al d.lgs. n. 150 del 2022. Rappresenta che il reato in esame, a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, non è più procedibile d'ufficio. La Corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto rilevare la mancanza di querela e pronunciare sentenza di improcedibilità. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata. 4. L'avv. Paola Bilotti, per l'imputata, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato dal momento che il delitto del quale si tratta è divenuto procedibile a querela, ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i), entrato in vigore il 30 dicembre 2022, che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen. nei seguenti termini: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». Non risultando - a seguito della formale interlocuzione intercorsa con la Procura della Repubblica di Catanzaro - la presentazione di alcuna querela nel termine di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, art. 85, comma 1, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita. L'altro motivo di ricorso risulta assorbito. I 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso, il 28 giugno 2023. r