Sentenza 12 luglio 2006
Massime • 1
Deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18 della legge n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", in relazione ad un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria francese, poiché il codice di procedura penale francese prevede una serie di limiti massimi alla detenzione provvisoria, che per i reati più gravi può arrivare ad un massimo di 2 anni e 4 mesi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2006, n. 24705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24705 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 12/07/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1497
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 24583/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 29 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. CONSOLO Santi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria francese di RA AF, nei cui confronti era stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al mandato d'arresto europeo n. 705/03, emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Grande Istanza di Nizza il 4 novembre 2005, al fine di esercitare l'azione penale per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, commesso il 14 maggio 2005 in Francia.
2. Lo AF ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, per non aver offerto alcuna risposta alla questione sollevata davanti alla Corte d'appello, all'udienza del 29 maggio 2006, relativa alla mancata previsione, nella legislazione francese, dei limiti massimi della carcerazione preventiva, condizione che a norma della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. e) imporrebbe il rifiuto della consegna.
3. Successivamente, con ordinanza dell'8 giugno 2006, la Corte d'appello di Firenze ha disposto, L. n. 69 del 2005, ex art. 24 il rinvio della consegna dello AF al termine di espiazione della pena di anni due e mesi quattro di reclusione, pena inflitta con sentenza di condanna esecutiva resa dall'autorità giudiziaria italiana per fatti diversi da quelli oggetto del mandato d'arresto. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
4.1. La sentenza impugnata ha escluso in generale la sussistenza di cause ostative alla consegna dello AF all'autorità giudiziaria francese, facendo implicitamente rientrare in questa valutazione anche la questione, sollevata dalla difesa all'udienza del 29 maggio 2006, relativa alla presunta mancanza nell'ordinamento processuale francese dei limiti massimi di carcerazione preventiva. Nel merito deve rilevarsi che la questione, posta peraltro in termini assolutamente generici, è infondata, in quanto l'art. 145 c.p.p., comma 1 francese prevede per i delitti una serie di limiti massimi alla "detenzione provvisoria", limiti che nel caso dei reati più gravi, tra cui il reato di traffico di stupefacenti, possono arrivare ad un massimo di due anni e quattro mesi.
Deve pertanto escludersi che nel caso in esame ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 1, lett. e), che determina il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda i "limiti massimi della carcerazione preventiva".
Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha disposto la consegna di RA AF all'autorità giudiziaria francese per il reato di "traffico illecito di stupefacenti", deve essere confermata.
4.2. Deve, tuttavia, segnalarsi che il mandato d'arresto europeo emesso dal giudice istruttore presso il Tribunale di Grande Istanza di Nizza conteneva la richiesta di consegna anche per altri tre reati commessi dallo AF, che non sono stati presi neppure in esame dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze e sui quali questa Corte non può pronunciarsi dovendo rimanere, in mancanza di specifiche doglianze sul punto, entro i limiti del devoluto e non potendo, quindi, ne' annullare la sentenza, in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 604 c.p.p., ne' integrare la decisione con riferimento ai residui reati, in quanto sottrarrebbe all'interessato un grado di giurisdizione.
Spetterà, eventualmente, allo Stato membro di emissione insistere sulla richiesta relativamente ai reati sui quali la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2006