CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18301 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN NAJI KAMAL nato 11 15/05/1995 avverso l'ordinanza del 05/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
=nerudlu4-rp.tzu,iiii_caLoRsr.) Penale Sent. Sez. 4 Num. 18301 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/04/2023 CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia - quale giudice del riesame - ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da KA En Naji avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Carceri (resa nel procedimento avente n.8696/2021 R.G.N.R e 678/2021 R.G. GIP) in quanto l'impugnazione era pervenuta su indirizzo di posta elettronica certificata diverse da quelle indicato dal DGSIA. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito nella I. 18 dicembre 2020, n.173. 2.1. Ha dedotto che l'istanza di riesame, in riferimento al documento di protocollo pubblicato il 29/12/2020 dal Tribunale di Venezia, era stata depositata tramite l'indirizzo: riesame.tribunale.venezia@giustiziacert.it , utilizzabile in alternativa all'utilizzo della PEC avente indirizzo: depositoattipenali3.tribunale.venezia@giustiziacertit; ha dedotto che il suddetto protocollo prevedeva che, in riferimento all'art.24, comma 6- quinquies del d.l. n.137/2020, in materia di richieste di riesame ovvero di appello cautelare, l'istanza pote», essere trasmessa, in deroga rispetto a quanto previsto dal comma 6-ter, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale indicato dall'art.309, comma 7, cod.proc.pen.; ha dedotto quindi che i motivi posti alla base dell'istanza di riesame erano stati, comunque, depositati utilizzando l'indirizzo depositoattipenali3.tribunale.venezia@giustiziacert.it . 2.2. Ha argomentato quindi che l'impugnazione, anche se trasmessa a un indirizzo non censito nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, non potesse essere dichiarata inammissibile stante la disposizione contenuta nel richiamato art.24, comma 6-quinquies, di. n.137/2020; ha dedotto altresì come l'ordinanza impugnata si rivelasse distonica rispetto al diritto di difesa e a ragioni di economia processuale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Con l'unico motivo di impugnazione, il difensore del ricorrente ha dedotto la violazione della disposizione di cui all'art.24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. con modif. dalla 1.18 dicembre 2020, n.137, recante disposizioni urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Va quindi osservato che l'art.24, comma 4, del predetto decreto legge prevede che «Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici». La legge di conversione ha aggiunto, nel corpo dell'art.24, i commi da 6-bis a 6-undecíes, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione. Più precisamente, l'art. 24, comma 6-ter, decreto cit. stabilisce che l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4 con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate, espressamente escludendo l'applicazione, in tal caso, della disposizione - ora abrogata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - di cui all'art. 582 cod.proc.pen., comma 2, (e cioè le specifiche possibilità di deposito "materiale" dell'impugnazione in ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). L'applicazione generalizzata delle disposizioni emergenziali a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati - e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli artt. 410, 461 667 cod.proc.pen., comma 4, e ai reclami giurisdizionali previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 - è assicurata dal successivo comma 6-quinquies, che stabilisce, altresì, specificamente e in espressa deroga rispetto a quanto stabilito dal precedente comma 6-ter, che, per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di 3 misure cautelari personali, l'atto di impugnazione, è trasmesso «all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'art. 309 cod. proc. pen., comma 7, del codice di procedura penale» e cioè quello del Tribunale distrettuale. Questa disciplina, come evidenziato anche dalla rubrica del d.l. n. 137 del 2020, è volta a semplificare le modalità di deposito degli atti in conseguenze del diffondersi della pandemia e della conseguente necessità di contenere l'emergenza sanitaria in corso, ricorrendo a un sistema di dematerializzazione del deposito degli atti del processo penale, anche se d'impugnazione. 1.2 In tale contesto di disciplina il legislatore, all'art. 24, comma 6- sexies, d.l. n. 137 del 2020, ha previsto alcune cause espresse di inammissibilità, relative all'impugnazione proposta al di fuori degli schemi legali delineati, che si aggiungono a quelle stabilite in via generale dall'art. 591 cod. proc. pen., fatte espressamente salve. Secondo tale disposizione l'atto di impugnazione presentato in via telematica è inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6- bis, non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'art. 309 cod.proc.pen., comma 7, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4. 1.3. In base all'art.24, comma 6 -octies, decreto cit. «Le disposizioni del comma 6 -sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies». 2. Sulla base della lettura combinata e sistematica delle suddette disposizioni - come detto, introdotte contestualmente in sede di conversione del d.l. n.137/2020 - deve ritenersi che le argomentazioni poste alla base del ricorso siano fondate. 2.1. Va, infatti, rilevato che il citato comma 6-quinquies dell'art.24 fissa una espressa e univoca deroga rispetto a quanto stabilito dal comma 6-ter (che stabilisce la necessità della trasmissione dell'impugnazione presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate), disponendo che, in tema di riesame o di appello contro ordinanze in materia cautelare, l'istanza venga trasmessa, senza ulteriori specificazioni, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale distrettuale, senza operare alcun riferimento alla necessità che il relativo indirizzo sia compreso tra quelli indicati dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati ai sensi del precedente comma 4. 2.2. Tale disciplina derogatoria consente che l'atto di impugnazione in materia cautelare sia depositato presso l'indirizzo del Tribunale distrettuale, ancorché non inserito tra quelli indicati nel suddetto provvedimento dirigenziale, senza incorrere nella sanzione dell'inammissibilità prevista dal successivo comma 6-sexies, lett.e), in virtù della clausola di riserva contenuta nel successivo comma 6-octies, che fa salva, in quanto incompatibile, l'espressa deroga contenuta nella norma regolatrice delle modalità di deposito dell'impugnazione de libertate. 3. In ogni caso, ai fini della valutazione della fattispecie concreta in esame appare, sul punto, utile richiamare quanto esposto nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n.1626, del 24/9/2020, Bottari, chiamata specificamente ad esaminare il quesito «se il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, debba essere presentato esclusivamente presso l'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato nei luoghi di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e se, in tale ultimo caso, debba ritenersi tempestivamente proposto solo quando perviene entro i termini di cui all'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, a seguito di trasmissione a cura della cancelleria dell'ufficio giudiziario o dell'agente consolare all'estero». 1 5 3.1. In tale arresto le Sezioni Unite non hanno escluso - ma, anzi, hanno espressamente riconosciuto - la possibilità di presentazione dell'impugnazione presso un ufficio diverso, ponendosi in tale caso a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art.582, comma 2, cod.proc.pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 3.2. Ai fini che qui interessano, le Sezioni Unite hanno condiviso un approccio di tipo sostanzialistico, rilevando di dover fare necessario riferimento: «al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto. Tale principio, declinato nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., ha ormai assunto una valenza generale e trova implicita affermazione anche nel processo penale, come è dato evincere, ad esempio, dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. L'atto raggiunge, infatti, l'obiettivo che il ricorrente si era prefisso. L'attività di deposito rimane irregolare ed assume efficacia solo per il concomitante intervento di fattori esterni (l'inoltro alla cancelleria competente) della cui mancanza il ricorrente non può che assumersi il rischio per la scelta di non avere seguito le regole indicate per la presentazione dell'impugnazione». 3.3. Tale modalità di approccio induce a ritenere, proprio sulla base del rispetto del principio generale di raggiungimento dello scopo, che l'impugnazione - anche se trasmessa a un indirizzo di posta elettronica eventualmente non censito dal provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati - non possa essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l'atto sia stato comunque trasmesso al giudice designato per la trattazione dell'impugnazione (si veda sul punto Sez.5 n.26465 del 8/07/2022, Astra s.r.I., in motivazione). 3.4. Nel caso concreto in esame, quindi, si evidenzia come l'impugnazione - originariamente trasmessa a un indirizzo di posta elettronica non indicato nel citato provvedimento dirigenziale ma univocamente facente capo al giudice designato per la trattazione e indicato nel provvedimento del Presidente del Tribunale di Venezia - sia di fatto pervenuto allo stesso giudice distrettuale, il quale ha successivamente provveduto a fissare la relativa udienza e a trasmettere alle parti il relativo avviso di fissazione. 3.5. Occorre, peraltro, sottolineare che il provvedimento del Presidente del Tribunale, nel quale è stato indicato l'indirizzo pec al quale avrebbero potuto essere indirizzate le impugnazioni in materia cautelare ai sensi 6 Il onslgliere estensore Il Presidente dell'art.24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, n.173, è stato emanato il 29 dicembre 2020, ossia in data immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge di conversione (20 dicembre 2020) e in ottemperanza a quanto ivi disposto. 4. Sulla base delle predette considerazioni, il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso il 6 aprile 2023
=nerudlu4-rp.tzu,iiii_caLoRsr.) Penale Sent. Sez. 4 Num. 18301 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/04/2023 CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia - quale giudice del riesame - ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da KA En Naji avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Carceri (resa nel procedimento avente n.8696/2021 R.G.N.R e 678/2021 R.G. GIP) in quanto l'impugnazione era pervenuta su indirizzo di posta elettronica certificata diverse da quelle indicato dal DGSIA. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito nella I. 18 dicembre 2020, n.173. 2.1. Ha dedotto che l'istanza di riesame, in riferimento al documento di protocollo pubblicato il 29/12/2020 dal Tribunale di Venezia, era stata depositata tramite l'indirizzo: riesame.tribunale.venezia@giustiziacert.it , utilizzabile in alternativa all'utilizzo della PEC avente indirizzo: depositoattipenali3.tribunale.venezia@giustiziacertit; ha dedotto che il suddetto protocollo prevedeva che, in riferimento all'art.24, comma 6- quinquies del d.l. n.137/2020, in materia di richieste di riesame ovvero di appello cautelare, l'istanza pote», essere trasmessa, in deroga rispetto a quanto previsto dal comma 6-ter, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale indicato dall'art.309, comma 7, cod.proc.pen.; ha dedotto quindi che i motivi posti alla base dell'istanza di riesame erano stati, comunque, depositati utilizzando l'indirizzo depositoattipenali3.tribunale.venezia@giustiziacert.it . 2.2. Ha argomentato quindi che l'impugnazione, anche se trasmessa a un indirizzo non censito nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, non potesse essere dichiarata inammissibile stante la disposizione contenuta nel richiamato art.24, comma 6-quinquies, di. n.137/2020; ha dedotto altresì come l'ordinanza impugnata si rivelasse distonica rispetto al diritto di difesa e a ragioni di economia processuale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Con l'unico motivo di impugnazione, il difensore del ricorrente ha dedotto la violazione della disposizione di cui all'art.24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. con modif. dalla 1.18 dicembre 2020, n.137, recante disposizioni urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Va quindi osservato che l'art.24, comma 4, del predetto decreto legge prevede che «Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici». La legge di conversione ha aggiunto, nel corpo dell'art.24, i commi da 6-bis a 6-undecíes, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione. Più precisamente, l'art. 24, comma 6-ter, decreto cit. stabilisce che l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4 con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate, espressamente escludendo l'applicazione, in tal caso, della disposizione - ora abrogata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - di cui all'art. 582 cod.proc.pen., comma 2, (e cioè le specifiche possibilità di deposito "materiale" dell'impugnazione in ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). L'applicazione generalizzata delle disposizioni emergenziali a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati - e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli artt. 410, 461 667 cod.proc.pen., comma 4, e ai reclami giurisdizionali previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 - è assicurata dal successivo comma 6-quinquies, che stabilisce, altresì, specificamente e in espressa deroga rispetto a quanto stabilito dal precedente comma 6-ter, che, per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di 3 misure cautelari personali, l'atto di impugnazione, è trasmesso «all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'art. 309 cod. proc. pen., comma 7, del codice di procedura penale» e cioè quello del Tribunale distrettuale. Questa disciplina, come evidenziato anche dalla rubrica del d.l. n. 137 del 2020, è volta a semplificare le modalità di deposito degli atti in conseguenze del diffondersi della pandemia e della conseguente necessità di contenere l'emergenza sanitaria in corso, ricorrendo a un sistema di dematerializzazione del deposito degli atti del processo penale, anche se d'impugnazione. 1.2 In tale contesto di disciplina il legislatore, all'art. 24, comma 6- sexies, d.l. n. 137 del 2020, ha previsto alcune cause espresse di inammissibilità, relative all'impugnazione proposta al di fuori degli schemi legali delineati, che si aggiungono a quelle stabilite in via generale dall'art. 591 cod. proc. pen., fatte espressamente salve. Secondo tale disposizione l'atto di impugnazione presentato in via telematica è inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6- bis, non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'art. 309 cod.proc.pen., comma 7, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4. 1.3. In base all'art.24, comma 6 -octies, decreto cit. «Le disposizioni del comma 6 -sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies». 2. Sulla base della lettura combinata e sistematica delle suddette disposizioni - come detto, introdotte contestualmente in sede di conversione del d.l. n.137/2020 - deve ritenersi che le argomentazioni poste alla base del ricorso siano fondate. 2.1. Va, infatti, rilevato che il citato comma 6-quinquies dell'art.24 fissa una espressa e univoca deroga rispetto a quanto stabilito dal comma 6-ter (che stabilisce la necessità della trasmissione dell'impugnazione presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate), disponendo che, in tema di riesame o di appello contro ordinanze in materia cautelare, l'istanza venga trasmessa, senza ulteriori specificazioni, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale distrettuale, senza operare alcun riferimento alla necessità che il relativo indirizzo sia compreso tra quelli indicati dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati ai sensi del precedente comma 4. 2.2. Tale disciplina derogatoria consente che l'atto di impugnazione in materia cautelare sia depositato presso l'indirizzo del Tribunale distrettuale, ancorché non inserito tra quelli indicati nel suddetto provvedimento dirigenziale, senza incorrere nella sanzione dell'inammissibilità prevista dal successivo comma 6-sexies, lett.e), in virtù della clausola di riserva contenuta nel successivo comma 6-octies, che fa salva, in quanto incompatibile, l'espressa deroga contenuta nella norma regolatrice delle modalità di deposito dell'impugnazione de libertate. 3. In ogni caso, ai fini della valutazione della fattispecie concreta in esame appare, sul punto, utile richiamare quanto esposto nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n.1626, del 24/9/2020, Bottari, chiamata specificamente ad esaminare il quesito «se il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, debba essere presentato esclusivamente presso l'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato nei luoghi di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e se, in tale ultimo caso, debba ritenersi tempestivamente proposto solo quando perviene entro i termini di cui all'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, a seguito di trasmissione a cura della cancelleria dell'ufficio giudiziario o dell'agente consolare all'estero». 1 5 3.1. In tale arresto le Sezioni Unite non hanno escluso - ma, anzi, hanno espressamente riconosciuto - la possibilità di presentazione dell'impugnazione presso un ufficio diverso, ponendosi in tale caso a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art.582, comma 2, cod.proc.pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 3.2. Ai fini che qui interessano, le Sezioni Unite hanno condiviso un approccio di tipo sostanzialistico, rilevando di dover fare necessario riferimento: «al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto. Tale principio, declinato nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., ha ormai assunto una valenza generale e trova implicita affermazione anche nel processo penale, come è dato evincere, ad esempio, dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. L'atto raggiunge, infatti, l'obiettivo che il ricorrente si era prefisso. L'attività di deposito rimane irregolare ed assume efficacia solo per il concomitante intervento di fattori esterni (l'inoltro alla cancelleria competente) della cui mancanza il ricorrente non può che assumersi il rischio per la scelta di non avere seguito le regole indicate per la presentazione dell'impugnazione». 3.3. Tale modalità di approccio induce a ritenere, proprio sulla base del rispetto del principio generale di raggiungimento dello scopo, che l'impugnazione - anche se trasmessa a un indirizzo di posta elettronica eventualmente non censito dal provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati - non possa essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l'atto sia stato comunque trasmesso al giudice designato per la trattazione dell'impugnazione (si veda sul punto Sez.5 n.26465 del 8/07/2022, Astra s.r.I., in motivazione). 3.4. Nel caso concreto in esame, quindi, si evidenzia come l'impugnazione - originariamente trasmessa a un indirizzo di posta elettronica non indicato nel citato provvedimento dirigenziale ma univocamente facente capo al giudice designato per la trattazione e indicato nel provvedimento del Presidente del Tribunale di Venezia - sia di fatto pervenuto allo stesso giudice distrettuale, il quale ha successivamente provveduto a fissare la relativa udienza e a trasmettere alle parti il relativo avviso di fissazione. 3.5. Occorre, peraltro, sottolineare che il provvedimento del Presidente del Tribunale, nel quale è stato indicato l'indirizzo pec al quale avrebbero potuto essere indirizzate le impugnazioni in materia cautelare ai sensi 6 Il onslgliere estensore Il Presidente dell'art.24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, n.173, è stato emanato il 29 dicembre 2020, ossia in data immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge di conversione (20 dicembre 2020) e in ottemperanza a quanto ivi disposto. 4. Sulla base delle predette considerazioni, il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso il 6 aprile 2023