Sentenza 5 luglio 2003
Massime • 1
In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore (eventualmente) più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che rilevi, in contrario, la circostanza che la più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente alla emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. (fattispecie relativa a sanzione amministrativa combinata per l'assunzione di otto lavoratori senza il preventivo nulla - osta del competente ufficio di collocamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10631 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SUSA 1, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO GALLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO MARCHIANÒ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO DEL LAVORO DI COSENZA - MINISTERO DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 23/00 del Tribunale di COSENZA, Sez. dist. Acri;
depositata il 28/06/00 - R.G.N. 3250/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 28 giugno 2000, ha rigettato l'opposizione proposta da MI AN avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'Ispettorato provinciale del Lavoro di Cosenza per il pagamento della somma di lire 8.375.000 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 10 della legge 11 marzo 1970 n. 83, modificata dalla legge 8 agosto 1972 n. 83, modificata dalla legge 8 agosto 1972 n. 459, in relazione alla assunzione nel settembre 1992 di otto lavoratori dipendenti senza il preventivo nulla - osta del competente ufficio di collocamento. Il giudice d'appello ha motivato la decisione, accertando la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro riguardante i lavoratori cui era riferita l'ingiunzione, sia con riguardo ai cinque di essi che soltanto successivamente all'accertamento ispettivo erano stati "regolarizzati" con il compimento dei prescritti incombenti presso l'Ufficio provinciale del lavoro, sia con riguardo agli altri tre, per i quali il ricorrente aveva affermato la natura occasionale della loro presenza e della loro attività, e che invece il Tribunale ha ritenuto essere legati al predetto da rapporto di lavoro subordinato in base alle dichiarazioni rese agli stessi in sede di audizione innanzi agli Ispettori.
Il AN chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a tre motivi.
Resiste il Ministero del Lavoro (Ispettorato del Lavoro di Cosenza) con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 10 della legge 11 marzo 1970 n. 83 e della legge 8 agosto 1972, n. 452 sull'assunzione della manodopera agricola, ed osservava che, in base a tali norme, non è previsto ne' è necessario il previo nulla - osta dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione allorquando si tratti di operai alle dipendenze della stessa azienda e mai licenziati, per i quali la ripresa dell'attività lavorativa deve essere semplicemente segnalata al competente Ufficio. Assume che tale situazione, provata documentalmente, ricorreva nel caso di specie e che il ritardo di soli due giorni, nella segnalazione, verificatosi nella specie, non era colpito da alcuna sanzione. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto con esso viene posta una questione, implicante accertamenti di fatto, del tutto nuova, non dedotta nell'atto di opposizione e non trattata dal giudice di merito. La formulazione del motivo, inoltre, non contiene alcuna precisa specifica censura rivolta avverso la decisione impugnata, essendo il motivo limitato alla esposizione della questione di fatto sopra menzionata.
2. - Con il secondo motivo, denunziando "errata determinazione dei criteri generali relativi alla qualificazione del lavoro subordinato", il ricorrente esamina le risultanze della prova assunta e sostiene che il giudice del merito, senza adeguata motivazione, ha erroneamente qualificato come lavoro subordinato un'attività totalmente avulsa dai parametri caratterizzanti tale tipo di lavoro.
Anche questo motivo è inammissibile quale motivo d'impugnazione in sede di legittimità, stante il riferimento a valutazioni di merito in ordine alle risultanze istruttorie, non deducibili quale ragioni idonee a sostenere l'impugnazione in Cassazione, essendo estranee alla previsione di cui all'art. 360 c.p.c.; stante, inoltre, la mancata indicazione delle norme di diritto sulle quali la parte intende basare il motivo, omissione specificamente prevista come causa di inammissibilità dall'art. 366 n. 4 c.p.c.; e stante altresì, comunque, la assoluta genericità delle censure volte a contestare la idoneità della motivazione della sentenza impugnata sul punto della riconosciuta natura subordinata dei rapporti di lavoro in questione.
3. - Con il terzo motivo, denunziando errata applicazione dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il ricorrente assume che nella specie non poteva trovare applicazione la norma sull'obbligo del preventivo nulla - osta perché abrogata e sostituita da quella più favorevole della comunicazione entro il termine di cinque giorni, e richiama al riguardo la norma del codice penale (art. 2 secondo comma) che esclude la punibilità per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisca più reato, affermando la estensibilità di questa norma all'ipotesi delle sanzioni amministrative.
Questo motivo è infondato, dovendo ritenersi, come è giurisprudenza costante di questa Corte, che "in tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività, e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore (eventualmente) più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che rilevi, in contrario, la circostanza che la più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente alla emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del codice penale" (Cass. 4 agosto 2000 n. 10243; cfr. altresì Cass. 4 maggio 2002 n. 6405, 9 aprile 1999 n. 3466, 5 novembre 1998 n. 11098). 4. - Da ultimo, avuto riguardo - pur indipendentemente dalle considerazioni sin qui svolte aventi ad oggetto i motivi dell'impugnazione - alla questione concernente l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna contrastante con regole generali dell'ordinamento comunitario ricavate in sede di interpretazione della Corte di giustizia della Comunità europea, ed in ispecie affermate dalla sentenza di detta Corte del 1^ dicembre 1997 in causa C - 55/96, deve rilevarsi che tale sentenza ha ritenuto che si pone in contrasto con gli artt. 86 e 90 n. 1 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea il divieto di qualsiasi attività di mediazione e interposizione tra domanda ed offerta di lavoro allorquando ricorrano cumulativamente determinati presupposti e precisamente quando gli uffici pubblici di collocamento non siano in grado di soddisfare per tutti i tipi di attività la domanda esistente sul mercato del lavoro, l'espletamento dell'attività di collocamento da parte delle imprese private venga reso impossibile dal mantenimento di disposizioni di legge che vietano tale attività comminando sanzioni penali e amministrative, e le attività del collocamento possano estendersi a cittadini o a territori di altri Stati membri (cfr. Corte di Giustizia CE 8 giugno 2000 n. 258, Carra e altro). Orbene, nel caso di specie non risulta effettuata nei gradi di merito alcun accertamento comprovante, in punto di fatto, la ricorrenza cumulativa dei suddetti presupposti ne' alcuna censura al riguardo è contenuta nei motivi di ricorso: e ciò deve conseguentemente far escludere la operatività nella specie delle disposizioni comunitarie implicanti la disapplicazione della normativa sul collocamento rilevante nella fattispecie. 5. - In conclusione, per le argomentazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza (art. 385, primo comma, c.p.c.) secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente MI AN a rimborsare alla parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in Euro 10,00, oltre ad Euro 1.500 (millecinquecento) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2003