Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10631
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Sentenza 5 luglio 2003

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In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore (eventualmente) più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che rilevi, in contrario, la circostanza che la più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente alla emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. (fattispecie relativa a sanzione amministrativa combinata per l'assunzione di otto lavoratori senza il preventivo nulla - osta del competente ufficio di collocamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10631
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10631
    Data del deposito : 5 luglio 2003

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