Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 023 92/0 1 LA CORTE SUPI M SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N.21303/98 Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Cron.4961 LAMORGESE - Rel.- Dott. Antonio Consigliere Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 20/11/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. fo 6000 per diritti L. sul ricorso proposto da: # 19 FEB 2001 IL CANCELLIERE DIMENSIONE UFFICIO SYSTEM s.r.l., in persona del legale rappresentante geom. RC DE BB, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso l'avv. Gino Tomei, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
NA, elettivamente NO domiciliata in Roma, piazza del Fante n. 10, presso l'avv. Orfeo Celata, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 4769 1 CORTE SUPREM avverso la sentenza n. 15329 del Tribunale di Roma UFFICIO COPIE Richiesta copia studio depositata il 31 agosto 1998 (R.G. n. 28266/96). dal Sig. D'AMATI 6000 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L.
1.9 FEB. 2001 udienza del 20 novembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio IL CANCELLIERE Lamorgese;
CANCELLERIA Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma in data 24 marzo 1994 la sig.ra NA GR impugnava il licenziamento intimatole dalla società Dimensione Ufficio System, alle dipendenze della quale aveva lavorato, deducendo la insussistenza della crisi aziendale addotta a giustificazione del recesso. Agendo anche per talune differenze retributive e il trattamento di fine rapporto, chiedeva che, annullato il licenziamento, la società convenuta fosse condannata a riassumerla o al risarcimento dei danni in misura pari alle retribuzioni maturate, nonché al pagamento delle altre somme maturate nel corso del rapporto, come specificate in ricorso. 2 La convenuta resisteva alla pretesa e spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attrice alla restituzione di lire 4.640.000, che affermava essere state indebitamente percepite dalla lavoratrice a titolo di superminimo. Il giudice adito con sentenza del 3 luglio 1995 accoglieva la domanda della GR e rigettava la riconvenzionale. Il Tribunale di Roma con pronuncia in data 26 febbraio/31 agosto 1998 ha rigettato l'appello proposto dalla società soccombente avverso tale decisione. Il giudice del gravame, ritenuta fondata la eccezione, sollevata dalla appellata con la memoria di costituzione, di nullità della procura rilasciata dalla società per il giudizio di primo grado, ha dichiarato la nullità della costituzione della società in quella fase del processo e la inammissibilità della riconvenzionale. E disattesa la eccezione di nullità del ricorso introduttivo dedotta dalla società sotto il profilo della carenza degli elementi di cui all'art. 414 cod. proc. civ., il Tribunale ha quindi rilevato che l'appellante non aveva adempiuto all'onere, cui era 3 tenuta, di dimostrare le ragioni del recesso e il nesso di causalità fra i motivi e il licenziamento. B La società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della pronuncia del Tribunale, con due mezzi di annullamento. La GR resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente violazione e falsa applicazione degli denuncia artt. 83, 416, 418, 420, 421 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione e sostiene che erroneamente il giudice di appello ha dichiarato la nullità della procura rilasciata dal legale rappresentante della società nella memoria di costituzione del giudizio di primo: irrilevante è la illeggibilità di quella sottoscrizione, poiché era noto all'altra parte, dato il pregresso rapporto di lavoro, sia la riferibilità della firma al DE BB sia che lo stesso era il legale rappresentante della società, essendo stato l'unico amministratore della società sin dall'epoca della sua costituzione. Nella relata di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aggiunge la ricorrente, era inoltre indicato che il DE BB era il legale rappresentante della società. La censura è infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul contrasto di sulla questione che investe giurisprudenza l'ammissibilità del ricorso proposto da società o da altro ente collettivo, quando la procura alle liti sia conferita da una persona fisica a margine o in calce al ricorso con firma illeggibile, con sentenza 5 febbraio 1994, n. 1167 hanno affermato il seguente principio di diritto: Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, comma 3, cod. proc. civ., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome;
pertanto, quando né del ricorso per cassazionenell'intestazione proposto da una società O da altro ente collettivo, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza 5 in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di “legale rappresentante" ad una ben individuata persona fisica. La successiva giurisprudenza di legittimità (v. fra le tante Cass. 19 gennaio 1995 n. 544, Cass. 23 febbraio 1996 n. 1433, Cass. sez. unite 6 maggio 1996 n. 4191, Cass. 9 ottobre 1996 n. 7382, Cass. 10 febbraio 1997 n. 1224, Cass. 23 maggio n. 12653) è1998 n. 5154, Cass. 17 dicembre 1998 conforme a tale orientamento, e ad esso presta adesione il Collegio. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto, una volta accertati e sull'esito di tali verifiche la società ricorrente non muove censure in questa sede la illeggibilità della sottoscrizione della procura apposta in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la mancanza di qualsiasi indicazione circa l'identità e la qualità di rappresentante legale di colui che aveva rilasciato indicazioni non erano la procura, e che dette desumibili della memoria didall'intestazione costituzione nel giudizio pretorile contenente la domanda riconvenzionale (ove si faceva riferimento in modo generico al legale rappresentante), né dal contenuto della stessa memoria né dai documenti ad allegati. Non sono perciò conferenti iessa precedenti giurisprudenziali richiamati dalla società in questa sede, che escludono l'invalidità della procura in caso di illeggibilità della firma di chi l'ha rilasciata, ove in corso di causa emerga che la sottoscrizione sia apposta dal soggetto investito dei poteri di rappresentanza della società avente personalità giuridica (Cass. 9 giugno 1995 n. 6520) o sia possibile identificare aliunde la persona che ha sottoscritto la procura (Cass. 24 febbraio 1997 n. 1681). Rileva inoltre il Collegio la diversità delle fattispecie esaminate dalle pronunce richiamate dalla odierna ricorrente: nella prima, infatti, si specifica in motivazione che l'atto di appello era stato proposto dalla società in persona dell'amministratore delegato, il cui nome non risultava nell'intestazione dell'atto, e che tale nome risultava leggibile nella 7 sottoscrizione apposta sotto la procura rilasciata a margine dell'atto di appello come quello di ER De SI, che firmando non aveva fatto menzione della suindicata qualità; nella seconda fattispecie, risulta dalla sentenza che nel giudizio di appello non vi era stata questione sulla identità del direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato che aveva rilasciato la procura per il ricorso in appello, questione invece sollevata nel successivo giudizio di legittimità, e che la Corte aveva comunque escluso (a prescindere ° meno della questionedalla inammissibilità diversa da quella sollevata in appello) la incertezza in ordine alla identità del predetto funzionario delle Ferrovie dello Stato, in quanto la firma era ictu oculi identica a quella apposta in altro atto allegato agli atti del processo e di data anteriore alla proposizione del ricorso, nel quale il direttore compartimentale era identificato nella persona dell'ing. Paolo Enrico Debarbieri. È inutile soffermarsi sul precedente giurisprudenziale indicato dalla ricorrente in Cass. 23 agosto 1991 n. 9047, che ha concluso per la validità della procura speciale alle liti sottoscritta con sigla illeggibile apposta vicino 8 alla stampigliatura recante la denominazione della società, trattandosi di precedente giurisprudenziale superato dal consolidato orientamento appena richiamato. dalla sentenza Né la incertezza, affermata della identità di chi ebbe a impugnata, sottoscrivere la procura rilasciata per il giudizio di primo grado in calce alla copia del ricorso notificata alla società ricorrente può essere esclusa per la indicazione, riportata nella relata di notificazione del medesimo atto, del legale rappresentante pro tempore della società nella persona del geom. RC DE BB, non potendo tale indicazione, che deve essere attribuita all'ufficiale giudiziario, costituire di per sé valido elemento che consenta poi di identificare nella medesima persona colui che aveva poi rilasciato la procura per conto della società convenuta. Neppure ad escludere detta impossibilità di identificazione può valere, trattandosi di un presupposto processuale che come tale deve essere di ufficio verificato dal giudice, la personale conoscenza che, secondo la società ricorrente, l'altra parte doveva avere in ordine alla riferibilità della firma apposta in calce alla procura alle liti per la costituzione nel giudizio di primo grado della medesima società. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 414 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Assume la società ricorrente l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla eccezione di omessa sottoscrizione del ricorso di primo grado, in quanto le argomentazioni svolte dal giudice del merito riguardano l'originale dell'atto e non la copia, cui la società si era invece riferita. Argomenta che mentre essa ricorrente aveva evidenziato la genericità della contestazione del licenziamento fatta dalla dipendente, la quale aveva confutato in modo specifico lanon sussistenza della crisi aziendale, il Tribunale ha escluso la nullità del ricorso di primo grado con deduzioni incongrue, asserendo che nell'atto erano riportate le vicende del rapporto di lavoro e che su tali circostanze non vi era contrasto tra le parti. Sostiene che l'assenza di specifici motivi di contestazione del recesso precludeva al giudice del merito l'esame del profilo di illegittimità del recesso e che lo stato di crisi aziendale, ritenuto privo di dimostrazione, era stato ammesso dalla 10 nell'interrogatorio reso nel stessa lavoratrice corso del giudizio. La censura è infondata in relazione a tutti i profili nei quali è articolata. Relativamente alla mancata sottoscrizione della copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio di primo, si deve osservare che essa, pure a volere ritenere che nel rito del lavoro comporti la nullità dell'atto - nullità esclusa invece da autorevole dottrina - sarebbe comunque sanata dalla costituzione in giudizio della convenuta (Cass. 28 dicembre 1999 n. 14637). Ed essendo il vizio denunciato errore in procedendo, non ha rilievo la denunciata incongruità della motivazione, che la ricorrente addebita sul punto alla sentenza impugnata. Riguardo all'altra eccezione di nullità del ricorso per genericità delle deduzioni sul punto del licenziamento, essa prima che infondata è inammissibile. La società ricorrente al riguardo si limita a rinviare a quanto inequivocabilmente risulta dal punto 1 della memoria 6/10/94, senza tenere conto del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in base all'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., le 11 censure che si rivolgono contro la sentenza risultare specificamente dal impugnata devono ricorso e dal suo contenuto e non sono perciò ammissibili le censure per relationem, formulate con il semplice riferimento al contenuto di altri atti oppure quelle che si traducono in una generica doglianza (cfr. Cass. 19 maggio 1994 n. 4921, Cass. 14 agosto 1998 n. 8013, Cass. 20 marzo 1999 n. 2607). Peraltro, proprio con riferimento al licenziamento, il giudice del merito, nell'ambito dell'apprezzamento di fatto a lui devoluto, ha affermato che nel ricorso introduttivo erano stati riportati dalla lavoratrice gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda di illegittimità del recesso, specificamente indicati nell'insussistenza della dedotta crisi aziendale (v. pag. 7 della sentenza qui impugnata). Per quanto concerne la doglianza sull'onere della prova delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, incontestata l'ipotesi del recesso per giustificato motivo oggettivo, secondo quanto esplicitamente affermato dal giudice del merito (v. anche a questo proposito la pag. 7 della sentenza impugnata), tale onere probatorio, ai sensi dell'art. 5 legge 15 luglio 1966 n. 604, è a carico 12 del datore di lavoro (Cass. 16 gennaio 1999 n. 410, Cass. 29 marzo 1999 n. 3030 e numerose altre) e la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detta norma. Il ricorso va dunque rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare per intero fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est.Р Лилийко Неунігі ене IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 3 0 19 FEB. 2001 3 I A 1 5 S D . S , oggi, T . A O R T N LABORATORE L IL A , ' L A L 3 HANCELLERIA O E S L 7 B P E - E P I P 8 U D S - D E I I T 1 I Z O N R S A N 1 O T N C G S E E O S O G I P A G D A M E I E L O , A T O D T A R I T L E R S I T L I E D N G E D E O S R E 13 L