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Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2023, n. 16671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16671 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da ER VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 06/06/2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato quella emessa dal Tribunale di Patti in data 25 febbraio 2021 che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato VA ER alla pena di anni due, mesi otto di reclusione per il reato di peculato ex art. 314 cod. pen., con applicazione della confisca per equivalente dei beni immobili e mobili anche registrati ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., per un valore pari a euro 20.692,00, la interdizione Penale Sent. Sez. 6 Num. 16671 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 18/01/2023 dai pubblici uffici per la durata della pena principale ex art. 37 e 317-bis cod. pen. e la condanna, dichiarata provvisoriamente esecutiva, al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, Consorzio Autostrade Sicilia, liquidati in misura di euro 20.692,00, oltre interessi legali e rivalutazione. L'imputato è stato ritenuto responsabile di essersi appropriato, nella qualità di agente tecnico esattore addetto ai caselli autostradali, di parte del danaro incassato a fine turno nella propria postazione di lavoro per un importo pari a complessivi euro 25.153,80, nel periodo gennaio - novembre 2013, così come evidenziato dalla comparazione tra i dati indicati come riscossi dall'agente e i tabulati del sistema informatico di rilevazione dei transiti veicolari. 2. Avverso il provvedimento in premessa indicato propone ricorso VA ER, a mezzo del difensore di fiducia avv. Massimiliano Fabio, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e mancata applicazione dell'art. 646 cod. pen. La difesa deduce che l'operatore addetto al casello che riceve i pedaggi autostradali versati dagli utenti non agisca in veste di incaricato di pubblico servizio, essendo privo, nell'espletamenti dei suoi compiti, di discrezionalità ed autonomia decisionale, ed essendo le sue mansioni quasi del tutto meccanizzate e fungibili rispetto a quelle di una macchina erogatrice dei biglietti;
ne consegue che, non sussistendo la qualifica soggettiva pubblicistica postulata dalla norma incriminatrice del peculato, la fattispecie andrebbe piuttosto riqualificata nel reato di appropriazione indebita. Vengono richiamati, al riguardo, plurimi arresti di questa Corte tra cui Sez. 6, n. 45465 del 11/07/2018, che ha affermato analogo principio con riferimento al dipendente di Trenitalia addetto allo sportello della biglietteria, il quale si appropri dei soldi ricevuti per l'acquisto dei titoli di viaggio, ma anche le difformi Sez. 6, n. 10759 del 09/03/2018 e Sez. 5, n. 39852 del 16/09/2015, a proposito del dipendente di Poste italiane che svolga attività di bancoposta. Il contrasto giurisprudenziale tra le evidenziate decisioni andrebbe risolto - si sostiene - dalle Sezioni Unite. 2.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 e ss. cod. proc. pen., con conseguente, mancata applicazione dell'art. 157 cod. pen. La riqualificazione del fatto nel reato di appropriazione indebita impone di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 29 luglio 2 2021, ossia prima della pronuncia della sentenza di appello, con conseguente revoca della disposta condanna al risarcimento del danno e della provvisionale. 2.3 Vizi di motivazione per travisamento delle risultanze istruttorie. Diversamente da quanto si legge in sentenza, il teste GN ha riferito che l'esattore non valuta il titolo di accesso al servizio autostradale, né determina l'importo del pedaggio, ma si limita ad inserire il biglietto ricevuto dall'utente nell'apparecchio che visualizza l'importo dovuto in rapporto alla tipologia di veicolo. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto dei ripetuti malfunzionamenti del sistema di rilevazioni dei passaggi e dei flussi telematici, tali da compromettere l'attendibilità dei dati forniti, quanto alla effettiva sussistenza degli ammanchi ed alla loro riferibilità all'imputato; peraltro, chiunque avrebbe potuto manomettere le buste termosaldate in cui erano inserite le distinte di versamento. 2.4. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e mancata applicazione dell'art. 646 cod. pen., con riguardo all'elemento soggettivo del reato di peculato. Il dolo è stato dedotto dalla circostanza che l'imputato riversasse ricorrentemente (nel periodo considerato) all'interno della busta termica solo una parte dell'effettivo incasso derivante dall'esazione dei pedaggi autostradali, senza tener conto che le discrasie con le risultanze del sistema informatico sono imputabili, come detto, ai frequenti malfunzionamenti del detto sistema. 2.5. Inosservanza ed erronea applicazione delle norme in tema di provvisionale, di spese del procedimento e di risarcimento dei danni. Viene formulata istanza di sospensione del pagamento della provvisionale stabilita in sentenza, tenuto conto che l'imputato è stato sospeso dal servizio per la durata della pena inflitta, con totale privazione della retribuzione e che l'adempimento dell'obbligazione comporterebbe l'impossibilità per lo stesso di provvedere ai propri bisogni primari, con conseguentemente necessità di revoca della condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio secondo la disciplina introdotta dall'art. 23, commi 8 e 9, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 3 2022, n. 150, e dall'art.
5-duodecies, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Considerato in diritto 1. Il ricorso, che propone diverse censure inammissibili, è complessivamente infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. E' infondato il primo motivo, che attiene alla qualificazione giuridica della condotta. 2.1. La censura fonda sulla contestazione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, presupposto dell'addebito al ricorrente del reato di peculato. Nel solco di una risalente pronuncia (Sez. 6, n. 11417 del 21/02/2003, Sannia, Rv. 224050), la giurisprudenza di legittimità ha accolto una nozione funzionale delle qualifiche pubblicistiche, per cui ciò che rileva affinché l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., è che l'attività effettivamente svolta sia disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, ne' lo svolgimento dell'attività in regime di monopolio, ne' tantomeno il rapporto di lavoro subordinato del singolo con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della pubblica amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale. L'art. 358 cod. pen. esplicita tale ultima nozione, stabilendo che per pubblico servizio deve intendersi un'attività omologa a quella della pubblica funzione, disciplinata nelle stesse forme, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri (deliberativi, autoritativi, certificativi) che tipicamente ineriscono ad essa. L'ambito applicativo della disposizione è poi delimitato "verso il basso", nel senso che espressamente esulano dall'espletamento di un pubblico servizio le mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale, atteso che, come chiarito da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, il pubblico servizio è comunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione con la quale solo si pone in rapporto di accessorietà o complementarietà (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191172). 4 Mansioni di ordine sono, dunque, quelle caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che perciò si esauriscono nello svolgimento di compiti semplici, solamente materiali o di pura esecuzione (Sez. 6, n. 1957 del 11/01/2023, D'Addetta, Rv. 284109, che richiama Sez. Lav., n. 3106 del 12/04/1990, Rv. 466637). Deve difatti osservarsi come il "tenore testuale dell'art. 358 cod. pen. connoti le mansioni d'ordine e la prestazione di opera materiale rispettivamente con i termini "semplici" e "meramente" attraverso í quali la norma circoscrive la nozione in disamina, espungendone qualunque connotato di tecnicità e di elevata responsabilità. E ciò appare pienamente rispondente all'esigenza di evitare un'ingiustificata dilatazione della latitudine semantica della nozione in disamina, con riferimento, in particolare, al concetto di espletamento di funzioni "d'ordine" che, senza queste puntualizzazioni, diverrebbe potenzialmente idoneo ad estendersi ad amplissimi settori dell'area del lavoro subordinato" (Sez. 6, n. 6749 del 19/11/2013, dep. 2014, Gariti, Rv. 258995). Ebbene, la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che il maneggio di danaro di pertinenza dell'ente titolare del servizio, con i correlati obblighi di tenuta della relativa documentazione contabile, inerente ai flussi di cassa, nonché di rendicontazione, e l'assoggettamento ai conseguenti controlli, esuli dall'espletamento di "semplici" mansioni d'ordine e di opera di carattere "meramente" materiale. Le sentenze di merito hanno fatto, dunque, corretta applicazione di principi consolidati, che il Collegio condivide ed intende ribadire. A questo orientamento si ascrivono, oltre alla più risalente sentenza Gariti, cit. (che ha ritenuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al cassiere di un'azienda municipalizzata per i trasporti addetto alla vendita di biglietti, sul presupposto che l'attività del medesimo richiede un bagaglio di nozioni tecniche, normative e di esperienza che esulano dall'esercizio di mansioni esclusivamente materiali o di ordine), più recenti arresti (Sez. 6, n. 21314 del 05/04/2018, Prospero, Rv.272949, per cui riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane S.p.A., addetto alla riscossione dei pagamenti su bollettino postale, il quale svolge una attività di riscossione, completata dalla apposizione del timbro di ricevuta poi restituito all'utente, e Sez. 6, n. 21739 del 01/03/2018, Waldner, Rv. 272929, con riferimento all'addetto ai servizi di biglietteria ferroviaria). Del resto, la pronuncia di diverso tenore richiamata dalla difesa a supporto della propria tesi (Sez. 6, n. 45465 del 11/07/2018, con riguardo alla condotta appropriativa di un dipendente di Trenitalia addetto allo sportello di biglietteria), non si pone neppure in effettivo contrasto con i precedenti sin qui enumerati, 5 perché attiene a mansioni non del tutto sovrapponibili a quelle in disamina e focalizza le sole connotazioni dei contratti di trasporto conclusi dall'addetto allo sportello, del tutto standardizzati quanto all'incasso dei corrispettivi, anch'essi predefiniti nel loro ammontare, onde la assoluta serialità e l'assenza di qualsiasi discrezionalità o impegno ideativo nelle mansioni, surrogabili dalle funzionalità degli apparecchi automatici di vendita. 2.2. In base a tali coordinate ermeneutiche, le conformi sentenze di merito - che tra loro si saldano a formare una unitaria trama argomentativa - hanno evidenziato come il ricorrente svolgesse la propria attività di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico non economico, il Consorzio per Autostrade Siciliane, esercente il servizio di gestione delle tratte autostradali e potenziamento delle relative infrastrutture in forza di concessione assegnata dal Ministero dei Lavori Pubblici e sotto il controllo dell'ente Regione;
servizio pubblico avente un ruolo essenziale nel comparto mobilità e soggetto a regolamentazione pubblicistica. In tale contesto il ricorrente era addetto, nella qualità di agente tecnico esattore, alla riscossione del pedaggio presso i varchi autostradali. Pur essendo il servizio in parte automatizzato, l'operatore non si limitava ad inserire il titolo di viaggio nel dispositivo correlato alla c.d. bilancia, che quantifica il pedaggio per gli autotreni, differenziato per numero di assi, ma era in ogni caso tenuto a valutare il possesso e la legittimità del titolo di accesso di qualsiasi utente. Quel che poi appare rilevante - ai fini che qui interessano - è che l'operazione di riscossione si completava con la compilazione a fine turno di una distinta di versamento (la c.d. matrice), che lo stesso casellante era tenuto ad inserire in busta termo saldata, unitamente ai danari da depositare in cassa continua, dalla quale erano periodicamente prelevati a cura della società portavalori, mentre altra copia egli doveva depositare presso l'ufficio verifiche. I relativi dati erano soggetti a comparazione con i transiti attraverso i varchi rilevati dal sistema informatico gestito dal CED del Consorzio. Si tratta di compiti esecutivi, ma contraddistinti da un coefficiente di autonomia e discrezionalità tipiche delle mansioni contabili, implicanti poteri di verifica e di natura certificativa - sia pure con valenza interna - quanto alla attestazione dell'importo complessivo riscosso e inserito nella busta destinata al tesoriere e in quella indirizzata alle verifiche, quali adempimenti necessari al fine di assicurare i danari oggetto di esazione al loro impiego. Compiti che, accanto a prestazioni di carattere materiale, implicano conoscenza e applicazione di normative, anche se a livello esecutivo, e che 6 involgono profili, sia pure complementari e integrativi, di collaborazione nell'espletamento del pubblico servizio, con le correlate responsabilità. 4. Disattesa la richiesta di riqualificazione ed avuto riguardo al limite edittale previsto per il delitto di peculato, non è maturata la causa estintiva della prescrizione - come del resto presupposto dalla stessa difesa, che ha subordinato la richiesta di declaratoria della prescrizione alla riqualificazione del fatto nel reato di appropriazione indebita -. Sono egualmente assorbite le questioni dirette alla revoca delle statuizioni civili, richiesta dalla difesa, sul presupposto, infondato in fatto - e comunque anche in diritto, alla luce del disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. - che il termine prescrizionale fosse spirato prima della sentenza di appello. 5. Il terzo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova, è inammissibile. La difesa si limita a dedurre che la deposizione del teste GN non sia stata correttamente interpretata, estrapolando, a supporto delle proprie deduzioni, solo una parte del contenuto delle sue dichiarazioni, e senza fornire la prova della verità del diverso dato probatorio invocato (sulla nozione di travisamento della .prova e sui suoi limiti, in caso di cd. "doppia conforme" v. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; nonché Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777, per cui, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado). Nella specie, la sentenza impugnata non travisa alcunché laddove espone che il predetto teste - le cui dichiarazioni sono state apprezzate negli stessi termini dalla sentenza di primo grado - ha escluso, nella propria veste di responsabile dell'Ufficio elaborazione dati del Consorzio Autostrade, che il sistema informatico della c.d. bilancia potesse avere registrato erroneamente il passaggio di autoarticolati, tenuti al pagamento di pedaggi più elevati, invece che di autovetture, così come assunto dal difensore a giustificazione del minore importo riversato da SA rispetto a quello registrato dal detto sistema. Egli ha precisato che le anomalie rilevate nel periodo di interesse erano piuttosto dovute a difetti radicali di funzionamento (nel senso che la pista si bloccava ed il 7 transito era impedito) e non invece a malfunzionamenti del dispositivo di "pesatura". I Giudici di merito hanno poi dedotto l'implausibilità della tesi difensiva, posto che, per percentuali così alte di errore, un simile malfunzionamento del dispositivo avrebbe dato luogo a contestazioni anzitutto da parte degli utenti, costretti ad esborsi significativamente maggiorati. Reiterando deduzioni già congruamente disattese dai Giudici di merito, la difesa sollecita una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali così apprezzati, sulla base di un'alternativa lettura della prova testimoniale. Di contro, pare persino superfluo ribadire il granitico indirizzo giurisprudenziale per il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un perimetro limitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle effettive acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri di questa Corte quello di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U 13/12/1995 Clarke, Rv. 203428). Attiene a profili di stretto merito, ed è come tale inammissibile, la censura relativa alla mancata prova dell'assenza di interventi manipolatori sulle buste sigillate. E comunque, vai la pena evidenziare che, nella motivazione, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 Ud., Muià, Rv. 254107). 6. Aspecifiche e proposte per ragioni non consentite sono le deduzioni in punto di dolo. Con ragionamento inferenziale immune da illogicità e contraddizioni, i Giudici di merito hanno desunto la volontà appropriativa del ricorrente dalla reiterazione delle condotte, dalla entità elevata degli ammanchi e dalla 8 considerazione che eventuali anomalie dei meccanismi informatici di registrazione avrebbero dovuto far registrare analoghe discrasie (tra riscosso e passaggi rilevati) anche con riferimento ai casellanti che con il ricorrente si alternavano nei turni, il che non è avvenuto. Ancora una volta, senza confrontarsi criticamente con la pronuncia impugnata, la difesa sconfessa tali valutazioni, riservate in esclusiva al giudice di merito, per rilanciare in termini assertivi la tesi, già confutata, della imputabilità delle discordanze al malfunzionamento del sistema elettronico. 7. E' manifestamente infondato il quinto motivo. La invocata sospensione da parte di questa Corte di legittimità, a norma dell'art. 612 cod. proc. pen., dell'esecuzione della condanna civile, provvisoriamente esecutiva, è provvedimento interinale, da adottarsi con ordinanza in camera di consiglio, e postula una richiesta di carattere interlocutorio, da introdurre in pendenza della decisione del ricorso. Ne consegue che non risulta correttamente impostata la richiesta di sospensione, avanzata nella forma di conclusione terminativa, da esaminarsi in sede di decisione del ricorso (in tal senso, Sez. 5, n. 1471 del 31/10/1991, dep. 1992, Benevento, Rv. 189083). Peraltro, nella specie il ricorrente non ha neppure assolto all'onere - che allo stesso incombeva - di dare prova del grave e irreparabile danno che potrebbe scaturire dalla esecuzione delle statuizioni civili, essendosi limitato ad allegare, in termini del tutto generici, l'esorbitanza dell'importo che è stato condannato a versare a titolo risarcitorio, e delle correlate spese, rispetto alle proprie condizioni reddituali, anche in ragione della sospensione dal servizio irrogata dal Consorzio. Come puntualizzato da consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale - e lo stesso è a dirsi nel caso in cui la condanna civile sia stata dichiarata, come nel caso che occupa, provvisoriamente esecutiva - è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, dep. 13/01/2023, Mastrominico, Rv. 283931; Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 04/05/2018, Zambrelli, Rv. 273202). 9 Il Consigliere estensore Il Pre id nte 8. Al rigetto segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato quella emessa dal Tribunale di Patti in data 25 febbraio 2021 che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato VA ER alla pena di anni due, mesi otto di reclusione per il reato di peculato ex art. 314 cod. pen., con applicazione della confisca per equivalente dei beni immobili e mobili anche registrati ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., per un valore pari a euro 20.692,00, la interdizione Penale Sent. Sez. 6 Num. 16671 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 18/01/2023 dai pubblici uffici per la durata della pena principale ex art. 37 e 317-bis cod. pen. e la condanna, dichiarata provvisoriamente esecutiva, al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, Consorzio Autostrade Sicilia, liquidati in misura di euro 20.692,00, oltre interessi legali e rivalutazione. L'imputato è stato ritenuto responsabile di essersi appropriato, nella qualità di agente tecnico esattore addetto ai caselli autostradali, di parte del danaro incassato a fine turno nella propria postazione di lavoro per un importo pari a complessivi euro 25.153,80, nel periodo gennaio - novembre 2013, così come evidenziato dalla comparazione tra i dati indicati come riscossi dall'agente e i tabulati del sistema informatico di rilevazione dei transiti veicolari. 2. Avverso il provvedimento in premessa indicato propone ricorso VA ER, a mezzo del difensore di fiducia avv. Massimiliano Fabio, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e mancata applicazione dell'art. 646 cod. pen. La difesa deduce che l'operatore addetto al casello che riceve i pedaggi autostradali versati dagli utenti non agisca in veste di incaricato di pubblico servizio, essendo privo, nell'espletamenti dei suoi compiti, di discrezionalità ed autonomia decisionale, ed essendo le sue mansioni quasi del tutto meccanizzate e fungibili rispetto a quelle di una macchina erogatrice dei biglietti;
ne consegue che, non sussistendo la qualifica soggettiva pubblicistica postulata dalla norma incriminatrice del peculato, la fattispecie andrebbe piuttosto riqualificata nel reato di appropriazione indebita. Vengono richiamati, al riguardo, plurimi arresti di questa Corte tra cui Sez. 6, n. 45465 del 11/07/2018, che ha affermato analogo principio con riferimento al dipendente di Trenitalia addetto allo sportello della biglietteria, il quale si appropri dei soldi ricevuti per l'acquisto dei titoli di viaggio, ma anche le difformi Sez. 6, n. 10759 del 09/03/2018 e Sez. 5, n. 39852 del 16/09/2015, a proposito del dipendente di Poste italiane che svolga attività di bancoposta. Il contrasto giurisprudenziale tra le evidenziate decisioni andrebbe risolto - si sostiene - dalle Sezioni Unite. 2.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 e ss. cod. proc. pen., con conseguente, mancata applicazione dell'art. 157 cod. pen. La riqualificazione del fatto nel reato di appropriazione indebita impone di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 29 luglio 2 2021, ossia prima della pronuncia della sentenza di appello, con conseguente revoca della disposta condanna al risarcimento del danno e della provvisionale. 2.3 Vizi di motivazione per travisamento delle risultanze istruttorie. Diversamente da quanto si legge in sentenza, il teste GN ha riferito che l'esattore non valuta il titolo di accesso al servizio autostradale, né determina l'importo del pedaggio, ma si limita ad inserire il biglietto ricevuto dall'utente nell'apparecchio che visualizza l'importo dovuto in rapporto alla tipologia di veicolo. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto dei ripetuti malfunzionamenti del sistema di rilevazioni dei passaggi e dei flussi telematici, tali da compromettere l'attendibilità dei dati forniti, quanto alla effettiva sussistenza degli ammanchi ed alla loro riferibilità all'imputato; peraltro, chiunque avrebbe potuto manomettere le buste termosaldate in cui erano inserite le distinte di versamento. 2.4. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e mancata applicazione dell'art. 646 cod. pen., con riguardo all'elemento soggettivo del reato di peculato. Il dolo è stato dedotto dalla circostanza che l'imputato riversasse ricorrentemente (nel periodo considerato) all'interno della busta termica solo una parte dell'effettivo incasso derivante dall'esazione dei pedaggi autostradali, senza tener conto che le discrasie con le risultanze del sistema informatico sono imputabili, come detto, ai frequenti malfunzionamenti del detto sistema. 2.5. Inosservanza ed erronea applicazione delle norme in tema di provvisionale, di spese del procedimento e di risarcimento dei danni. Viene formulata istanza di sospensione del pagamento della provvisionale stabilita in sentenza, tenuto conto che l'imputato è stato sospeso dal servizio per la durata della pena inflitta, con totale privazione della retribuzione e che l'adempimento dell'obbligazione comporterebbe l'impossibilità per lo stesso di provvedere ai propri bisogni primari, con conseguentemente necessità di revoca della condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio secondo la disciplina introdotta dall'art. 23, commi 8 e 9, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 3 2022, n. 150, e dall'art.
5-duodecies, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Considerato in diritto 1. Il ricorso, che propone diverse censure inammissibili, è complessivamente infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. E' infondato il primo motivo, che attiene alla qualificazione giuridica della condotta. 2.1. La censura fonda sulla contestazione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, presupposto dell'addebito al ricorrente del reato di peculato. Nel solco di una risalente pronuncia (Sez. 6, n. 11417 del 21/02/2003, Sannia, Rv. 224050), la giurisprudenza di legittimità ha accolto una nozione funzionale delle qualifiche pubblicistiche, per cui ciò che rileva affinché l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., è che l'attività effettivamente svolta sia disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, ne' lo svolgimento dell'attività in regime di monopolio, ne' tantomeno il rapporto di lavoro subordinato del singolo con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della pubblica amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale. L'art. 358 cod. pen. esplicita tale ultima nozione, stabilendo che per pubblico servizio deve intendersi un'attività omologa a quella della pubblica funzione, disciplinata nelle stesse forme, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri (deliberativi, autoritativi, certificativi) che tipicamente ineriscono ad essa. L'ambito applicativo della disposizione è poi delimitato "verso il basso", nel senso che espressamente esulano dall'espletamento di un pubblico servizio le mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale, atteso che, come chiarito da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, il pubblico servizio è comunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione con la quale solo si pone in rapporto di accessorietà o complementarietà (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191172). 4 Mansioni di ordine sono, dunque, quelle caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che perciò si esauriscono nello svolgimento di compiti semplici, solamente materiali o di pura esecuzione (Sez. 6, n. 1957 del 11/01/2023, D'Addetta, Rv. 284109, che richiama Sez. Lav., n. 3106 del 12/04/1990, Rv. 466637). Deve difatti osservarsi come il "tenore testuale dell'art. 358 cod. pen. connoti le mansioni d'ordine e la prestazione di opera materiale rispettivamente con i termini "semplici" e "meramente" attraverso í quali la norma circoscrive la nozione in disamina, espungendone qualunque connotato di tecnicità e di elevata responsabilità. E ciò appare pienamente rispondente all'esigenza di evitare un'ingiustificata dilatazione della latitudine semantica della nozione in disamina, con riferimento, in particolare, al concetto di espletamento di funzioni "d'ordine" che, senza queste puntualizzazioni, diverrebbe potenzialmente idoneo ad estendersi ad amplissimi settori dell'area del lavoro subordinato" (Sez. 6, n. 6749 del 19/11/2013, dep. 2014, Gariti, Rv. 258995). Ebbene, la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che il maneggio di danaro di pertinenza dell'ente titolare del servizio, con i correlati obblighi di tenuta della relativa documentazione contabile, inerente ai flussi di cassa, nonché di rendicontazione, e l'assoggettamento ai conseguenti controlli, esuli dall'espletamento di "semplici" mansioni d'ordine e di opera di carattere "meramente" materiale. Le sentenze di merito hanno fatto, dunque, corretta applicazione di principi consolidati, che il Collegio condivide ed intende ribadire. A questo orientamento si ascrivono, oltre alla più risalente sentenza Gariti, cit. (che ha ritenuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al cassiere di un'azienda municipalizzata per i trasporti addetto alla vendita di biglietti, sul presupposto che l'attività del medesimo richiede un bagaglio di nozioni tecniche, normative e di esperienza che esulano dall'esercizio di mansioni esclusivamente materiali o di ordine), più recenti arresti (Sez. 6, n. 21314 del 05/04/2018, Prospero, Rv.272949, per cui riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane S.p.A., addetto alla riscossione dei pagamenti su bollettino postale, il quale svolge una attività di riscossione, completata dalla apposizione del timbro di ricevuta poi restituito all'utente, e Sez. 6, n. 21739 del 01/03/2018, Waldner, Rv. 272929, con riferimento all'addetto ai servizi di biglietteria ferroviaria). Del resto, la pronuncia di diverso tenore richiamata dalla difesa a supporto della propria tesi (Sez. 6, n. 45465 del 11/07/2018, con riguardo alla condotta appropriativa di un dipendente di Trenitalia addetto allo sportello di biglietteria), non si pone neppure in effettivo contrasto con i precedenti sin qui enumerati, 5 perché attiene a mansioni non del tutto sovrapponibili a quelle in disamina e focalizza le sole connotazioni dei contratti di trasporto conclusi dall'addetto allo sportello, del tutto standardizzati quanto all'incasso dei corrispettivi, anch'essi predefiniti nel loro ammontare, onde la assoluta serialità e l'assenza di qualsiasi discrezionalità o impegno ideativo nelle mansioni, surrogabili dalle funzionalità degli apparecchi automatici di vendita. 2.2. In base a tali coordinate ermeneutiche, le conformi sentenze di merito - che tra loro si saldano a formare una unitaria trama argomentativa - hanno evidenziato come il ricorrente svolgesse la propria attività di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico non economico, il Consorzio per Autostrade Siciliane, esercente il servizio di gestione delle tratte autostradali e potenziamento delle relative infrastrutture in forza di concessione assegnata dal Ministero dei Lavori Pubblici e sotto il controllo dell'ente Regione;
servizio pubblico avente un ruolo essenziale nel comparto mobilità e soggetto a regolamentazione pubblicistica. In tale contesto il ricorrente era addetto, nella qualità di agente tecnico esattore, alla riscossione del pedaggio presso i varchi autostradali. Pur essendo il servizio in parte automatizzato, l'operatore non si limitava ad inserire il titolo di viaggio nel dispositivo correlato alla c.d. bilancia, che quantifica il pedaggio per gli autotreni, differenziato per numero di assi, ma era in ogni caso tenuto a valutare il possesso e la legittimità del titolo di accesso di qualsiasi utente. Quel che poi appare rilevante - ai fini che qui interessano - è che l'operazione di riscossione si completava con la compilazione a fine turno di una distinta di versamento (la c.d. matrice), che lo stesso casellante era tenuto ad inserire in busta termo saldata, unitamente ai danari da depositare in cassa continua, dalla quale erano periodicamente prelevati a cura della società portavalori, mentre altra copia egli doveva depositare presso l'ufficio verifiche. I relativi dati erano soggetti a comparazione con i transiti attraverso i varchi rilevati dal sistema informatico gestito dal CED del Consorzio. Si tratta di compiti esecutivi, ma contraddistinti da un coefficiente di autonomia e discrezionalità tipiche delle mansioni contabili, implicanti poteri di verifica e di natura certificativa - sia pure con valenza interna - quanto alla attestazione dell'importo complessivo riscosso e inserito nella busta destinata al tesoriere e in quella indirizzata alle verifiche, quali adempimenti necessari al fine di assicurare i danari oggetto di esazione al loro impiego. Compiti che, accanto a prestazioni di carattere materiale, implicano conoscenza e applicazione di normative, anche se a livello esecutivo, e che 6 involgono profili, sia pure complementari e integrativi, di collaborazione nell'espletamento del pubblico servizio, con le correlate responsabilità. 4. Disattesa la richiesta di riqualificazione ed avuto riguardo al limite edittale previsto per il delitto di peculato, non è maturata la causa estintiva della prescrizione - come del resto presupposto dalla stessa difesa, che ha subordinato la richiesta di declaratoria della prescrizione alla riqualificazione del fatto nel reato di appropriazione indebita -. Sono egualmente assorbite le questioni dirette alla revoca delle statuizioni civili, richiesta dalla difesa, sul presupposto, infondato in fatto - e comunque anche in diritto, alla luce del disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. - che il termine prescrizionale fosse spirato prima della sentenza di appello. 5. Il terzo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova, è inammissibile. La difesa si limita a dedurre che la deposizione del teste GN non sia stata correttamente interpretata, estrapolando, a supporto delle proprie deduzioni, solo una parte del contenuto delle sue dichiarazioni, e senza fornire la prova della verità del diverso dato probatorio invocato (sulla nozione di travisamento della .prova e sui suoi limiti, in caso di cd. "doppia conforme" v. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; nonché Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777, per cui, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado). Nella specie, la sentenza impugnata non travisa alcunché laddove espone che il predetto teste - le cui dichiarazioni sono state apprezzate negli stessi termini dalla sentenza di primo grado - ha escluso, nella propria veste di responsabile dell'Ufficio elaborazione dati del Consorzio Autostrade, che il sistema informatico della c.d. bilancia potesse avere registrato erroneamente il passaggio di autoarticolati, tenuti al pagamento di pedaggi più elevati, invece che di autovetture, così come assunto dal difensore a giustificazione del minore importo riversato da SA rispetto a quello registrato dal detto sistema. Egli ha precisato che le anomalie rilevate nel periodo di interesse erano piuttosto dovute a difetti radicali di funzionamento (nel senso che la pista si bloccava ed il 7 transito era impedito) e non invece a malfunzionamenti del dispositivo di "pesatura". I Giudici di merito hanno poi dedotto l'implausibilità della tesi difensiva, posto che, per percentuali così alte di errore, un simile malfunzionamento del dispositivo avrebbe dato luogo a contestazioni anzitutto da parte degli utenti, costretti ad esborsi significativamente maggiorati. Reiterando deduzioni già congruamente disattese dai Giudici di merito, la difesa sollecita una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali così apprezzati, sulla base di un'alternativa lettura della prova testimoniale. Di contro, pare persino superfluo ribadire il granitico indirizzo giurisprudenziale per il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un perimetro limitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle effettive acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri di questa Corte quello di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U 13/12/1995 Clarke, Rv. 203428). Attiene a profili di stretto merito, ed è come tale inammissibile, la censura relativa alla mancata prova dell'assenza di interventi manipolatori sulle buste sigillate. E comunque, vai la pena evidenziare che, nella motivazione, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 Ud., Muià, Rv. 254107). 6. Aspecifiche e proposte per ragioni non consentite sono le deduzioni in punto di dolo. Con ragionamento inferenziale immune da illogicità e contraddizioni, i Giudici di merito hanno desunto la volontà appropriativa del ricorrente dalla reiterazione delle condotte, dalla entità elevata degli ammanchi e dalla 8 considerazione che eventuali anomalie dei meccanismi informatici di registrazione avrebbero dovuto far registrare analoghe discrasie (tra riscosso e passaggi rilevati) anche con riferimento ai casellanti che con il ricorrente si alternavano nei turni, il che non è avvenuto. Ancora una volta, senza confrontarsi criticamente con la pronuncia impugnata, la difesa sconfessa tali valutazioni, riservate in esclusiva al giudice di merito, per rilanciare in termini assertivi la tesi, già confutata, della imputabilità delle discordanze al malfunzionamento del sistema elettronico. 7. E' manifestamente infondato il quinto motivo. La invocata sospensione da parte di questa Corte di legittimità, a norma dell'art. 612 cod. proc. pen., dell'esecuzione della condanna civile, provvisoriamente esecutiva, è provvedimento interinale, da adottarsi con ordinanza in camera di consiglio, e postula una richiesta di carattere interlocutorio, da introdurre in pendenza della decisione del ricorso. Ne consegue che non risulta correttamente impostata la richiesta di sospensione, avanzata nella forma di conclusione terminativa, da esaminarsi in sede di decisione del ricorso (in tal senso, Sez. 5, n. 1471 del 31/10/1991, dep. 1992, Benevento, Rv. 189083). Peraltro, nella specie il ricorrente non ha neppure assolto all'onere - che allo stesso incombeva - di dare prova del grave e irreparabile danno che potrebbe scaturire dalla esecuzione delle statuizioni civili, essendosi limitato ad allegare, in termini del tutto generici, l'esorbitanza dell'importo che è stato condannato a versare a titolo risarcitorio, e delle correlate spese, rispetto alle proprie condizioni reddituali, anche in ragione della sospensione dal servizio irrogata dal Consorzio. Come puntualizzato da consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale - e lo stesso è a dirsi nel caso in cui la condanna civile sia stata dichiarata, come nel caso che occupa, provvisoriamente esecutiva - è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, dep. 13/01/2023, Mastrominico, Rv. 283931; Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 04/05/2018, Zambrelli, Rv. 273202). 9 Il Consigliere estensore Il Pre id nte 8. Al rigetto segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 gennaio 2023