Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
L'opponibilità della trascrizione di una domanda giudiziale di adempimento in forma specifica ex art. 2932 è condizionata alla emanazione di una sentenza che, in accoglimento dell'istanza, tenga luogo del negozio non concluso dichiarando trasferito il bene oggetto della controversia, con la conseguenza che, ove le parti abbiano, in corso di giudizio, amichevolmente stipulato il contratto definitivo, rinunciando, per l'effetto, alla lite, l'originaria trascrizione resta priva di effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI ZO, TT IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato A. CASTANA, difesi dall'avvocato ROSARIO ALBERGHINA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CI LO, EF SE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1538/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 30/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Roberto, Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il, rigetto.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 4 giugno 1986 EV EF conveniva davanti al Tribunale di Milano LO CI ed esponeva:
- che con scrittura privata in data 9 giugno 1984 il convenuto gli aveva promesso in vendita una porzione di una villetta da costruire su un terreno di sua proprietà in Cernusco sul Naviglio;
- che il convenuto si era rifiutato di stipulare il contratto definitivo;
tanto premesso, l'attore chiedeva che venisse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto. EV EF, costituitosi, chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 31 ottobre 1989, accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale, condannando LO CI alla restituzione del prezzo riscosso. LO CI proponeva appello, al quale resisteva EV EF che, in data 4 giugno 1991, otteneva sequestro conservativo sui beni dell'appellante a garanzia del credito per la restituzione del prezzo.
Il sequestro conservativo veniva trascritto in data 14 giugno 1991 anche sulla villetta di cui una porzione era stata promessa in vendita a EV EF.
Nel giudizio intervenivano EN MA e NA RE, chiedendo che venisse dichiarata la inefficacia del sequestro conservativo nei loro confronti, per avere trascritto, in epoca anteriore alla trascrizione del sequestro, la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione specifica di un contratto preliminare con LO CI avente ad oggetto altra porzione della villetta dallo stesso costruita, cui aveva fatto seguito una definizione convenzionale della controversia con scrittura privata in data 19 giugno 1991.
Con sentenza in data 30 maggio 1995 la Corte di appello di Milano rigettava l'appello proposto da LO CI. Ritenuto, poi, ammissibile l'intervento di EN MA e NA RE, i giudici di secondo grado escludevano, però, che lo stesso fosse fondato.
La trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ., infatti, anche se effettuata in data anteriore alla trascrizione del sequestro conservativo, non poteva prevalere su quest'ultima, in quanto il giudizio relativo non era stato definito con sentenza di accoglimento di detta domanda, ma era stato abbandonato a seguito di intervenuta transazione. Come stabilito dall'art. 2652 n. 2 cod. civ., la trascrizione ivi prevista ha unicamente la funzione di prenotazione degli effetti della sentenza di accoglimento della domanda espressamente contemplata. Ove tale sentenza manchi la trascrizione perde effetto. La conseguenza era che l'atto stipulato dagli intervenuti in epoca successiva alla trascrizione del sequestro costituiva atto autonomo e gli effetti della sua trascrizione non potevano essere fatti retroagire alla data di trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione EN MA e NA RE, con due motivi.
Motivi della decisione
Con i due motivi di ricorso che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti deducono sostanzialmente che anche con riferimento all'adempimento dell'obbligo di contrarre, avvenuto in corso di causa, la trascrizione della domanda ex art. 2652 n. 2 cod. conservava i suoi effetti di prenotazione.
La doglianza è infondata.
Questa S. C., infatti, ha già avuto occasione di affermare che dalla essenza stessa dell'istituto della trascrizione discende la tassatività delle ipotesi previste nelle norme che lo regolano, nel senso che non solo dalla trascrizione derivano esclusivamente gli effetti espressamente previsti, ma, anche e soprattutto, che tali effetti sono prodotti esclusivamente dalle pronunce specificatamente indicate nelle norme stesse, per cui quando non sia possibile emanare la sentenza di cui all'art. 2932 cod. civ., per avere in corso di causa le parti concluso il contratto definitivo di cui tale sentenza avrebbe dovuto tenere luogo, la trascrizione della relativa domanda rimane senza effetti (sent. 26 luglio 1967 n. 1968; 9 febbraio 1993 n. 1588). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999.