Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 1
Il giudice penale, tenuto a trasmettere alla competente autorità amministrativa i procedimenti relativi a reati depenalizzati (art. 41, co. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689) deve astenersi da tale attività solo nel caso in cui, emergendo dagli atti con assoluta ed immediata evidenza le ragioni assolutorie più ampie, pronunci sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2002, n. 33622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33622 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 26/06/2002
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 1530
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 26965/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PI IG AR, n. il 24.7.1966 ad Ancona, ivi res.te.
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 25/1-6/2/2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. G. Izzo che ha concluso per l'annullamento s.r. per non aver commesso il fatto.
FATTO E DIRITTO
IG AR RI fu, tra gli altri, tratto al giudizio del Tribunale di Macerata, per rispondere del del. p.e.p. dagli artt. 112 n. 5 C.P. ed 8 L. 4/4/1956 n. 212, come mod. dalla L. 24/4/1975 n. 130, per avere il 13/6/1987 in Macerata, agendo in concorso con altri imputati e persone non identificate, distrutto manifesti elettorali di un candidato alle elezioni politiche, destinati all'affissione, e distaccato o lacerato altri già legittimamente affissi. Con sentenza di quel Tribunale in data 1/7/94 gli imputati furono assolti dal suddetto addebito, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", in considerazione della sopravvenuta depenalizzazione, ai sensi delle modifiche apportate agli artt. 8 e 9 L. 212/56 dall'art. 15 della Legge 15/10/1993 n.515, disponendosi la trasmissione degli atti al Prefetto della
Provincia, competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative.
Per quanto concerne, in particolare, la posizione del RI, la cui difesa aveva insistito per l'assoluzione con la formula "per non aver commesso il fatto", i giudici di primo grado rilevavano la non accoglibilità di tale richiesta, essenzialmente sulla base delle dichiarazioni dei denuncianti rese nell'immediatezza dei fatti ed implicanti la partecipazione agli stessi di tale imputato, rispetto alle deposizioni rese successivamente.
Appellava il RI, insistendo per la dichiarazione della propria assoluta estraneità ai comportamenti illeciti, ma la Corte territoriale, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame, sostanzialmente confermando il giudizio del Tribunale, in ordine alla partecipazione, quanto meno a titolo di concorso morale, all'azione distruttiva posta in essere dagli altri imputati.
Avverso tale decisione il RI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione della legge penale (artt. 2 co. 3^, 40 co. 2^ e 110 c.p.) e vizio di motivazione.
Premesso il proprio interesse alla formula assolutoria più ampia, al fine di evitare il procedimento sanzionatorio amministrativo, il ricorrente essenzialmente lamenta che il proprio attivo coinvolgimento nei fatti ascritti sarebbe stato, previo malgoverno delle risultanze processuali, affermato per la semplice presenza sui posto, sulla base di una sorta di inesistente "obbligo giuridico di impedire l'evento".
Il ricorso, ancorché sorretto da adeguato interesse ad impugnare (in vista della perseguita finalità di evitare la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa, competente al procedimento sanzionatorio è tuttavia infondato.
La disposizione transitoria di cui all'art. 41 co. 1^ della Legge 24/11/1981 n. 689, secondo la quale l'A.G., nei casi di intervenuta depenalizzazione di violazioni oggetto di procedimenti pendenti, ne deve disporre la trasmissione alla competente autorità amministrativa "se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento", contiene una norma generale di inquadramento, valida per tutti i casi di trasformazione del reato in illecito amministrativo (v. Cass. 1^ pen. n. 12659/90), ispirata all'esigenza di evitare l'inutile dispendio di attività nei casi in cui, allo stato degli atti, risultino prima facie evidenti ragioni assolutorie ancor più ampie (secondo l'ordine di priorità dettato dall'art. 129 c.p.p, già 152 del codice previgente) rispetto alla formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". Tale disposizione non può tuttavia tradursi in uno sconfinamento di attribuzioni del giudice penale a discapito dell'autorità amministrativa, istituzionalmente preposta all'accertamento di merito delle responsabilità in questione, ai fini all'eventuale irrogazione delle relative sanzioni.
Da analoghe premesse, del resto, già in occasione di depenalizzazioni anteriori alla L. 689/81, la giurisprudenza di legittimità aveva tratto le coerenti conseguenze che solo nei casi in cui le ragioni assolutorie più ampie ("perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" idonee a scagionare radicalmente l'incolpato, fossero emerse dagli atti ictu oculi, ossia con assoluta ed immediata evidenza, il giudice penale aveva l'obbligo di dichiararle, astenendosi dalla trasmissione degli atti alla competente P.A. (v., tra le altre, in tema di depenalizzazione ex lege 317/67, Cass. 4^ pen., 3/7/68 n. 1413, 13/1/69, Rivola). Sulla scorta dei suesposti principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, deve rilevarsi che nel caso di specie le, pur in parte ultronee, considerazioni con le quali i giudici di merito (di primo e di secondo grado), hanno disatteso le richieste di assoluzione "per non aver commesso il fatto", addentrandosi nell'esame di risultanze che avrebbero dovuto essere vagliate al solo fine di accertare o escludere l'evidenza delle ragioni assolutorie addotte (ma non anche di affermare esplicitamente l'ascrivibilità dei fatti, a titolo di concorso morale, all'incolpato), devono essere ritenute funzionali al non esercizio dell'obbligo di radicale proscioglimento di cui alla citata disposizione transitoria ed, in tali limiti, insuscettibili nella presente sede di censure, che implicherebbero inevitabilmente (laddove si propone una diversa valutazione della condotta del RI ai fini del riscontro degli estremi del concorso), uno sconfinamento nelle attribuzioni dell'autorità amministrativa, alla quale vanno rimessi gli atti.
In altri termini, i giudici di merito avrebbero dovuto, in una situazione nella quale appariva necessario un approfondimento delle indagini al fine di valutare l'effettivo significato della presenza del RI sul posto e la configurabilità o meno di un apporto concorsuale, quanto meno morale, del medesimo all'illecito, limitarsi a disattendere, per mancanza del necessario requisito dell'evidenza, la richiesta di assoluzione. Il giudizio è in tali limiti legittimo, mentre le ulteriori considerazioni di merito svolte dai giudici a quibus lasciano comunque impregiudicata la potestà cognitiva e sanzionatoria della competente autorità amministrativa. Il ricorso va, pertanto, respinto, con conseguente condanna del ricorrente alle relative spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2002