Sentenza 13 gennaio 2011
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost., nella parte in cui riserva alla scelta discrezionale del tribunale di sorveglianza lo svolgimento dei necessari accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda, con conseguente asserita lesione del diritto alla prova, poichè la disciplina regola un potere di integrazione probatoria, il cui esercizio può essere sollecitato dalle parti, di carattere meramente residuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2011, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/01/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 75
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 23879/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA VA N. IL 13/12/1967;
avverso l'ordinanza n. 2203/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 27/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 27 aprile 2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava, nei confronti di SA TZ, la misura della semilibertà - in precedenza concessa (9 gennaio 2010) dal Tribunale di sorveglianza di Venezia e, quindi, sospesa provvisoriamente dal locale Magistrato di sorveglianza il 29 marzo 2010 - in relazione alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, costituente il residuo della maggior pena di cinque anni e otto mesi di reclusione, oggetto di applicazione di indulto.
Il Tribunale di sorveglianza fondava la sua decisione sulla circostanza che TZ, il 27 marzo 2010, aveva utilizzato l'auto di famiglia in violazione della prescrizione di usare esclusivamente mezzi pubblici e aveva fornito in proposito false dichiarazioni ai Carabinieri. Sottolineava, inoltre, il fatto che prima, di accedere al beneficio della semilibertà, si era reso responsabile della violazione dell'obbligo di dimora, a lui imposta in relazione al titolo in esecuzione.
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, TZ, il quale formula le seguenti censure.
In primo luogo propone questione di legittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 71 - bis, e successive modifiche per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui riserva alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza la scelta di svolgere o meno gli accertamenti necessari, con conseguente pregiudizio per l'esercizio del diritto di prova, di difesa e lesione del diritto ad un giusto processo.
Lamenta, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione della L. n.354 del 1975, art. 51, e successive modifiche, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli elementi posti a base del provvedimento adottato, considerato che: a) TZ non ha posto in essere alcun fatto costituente reato;
b) l'asserita violazione posta in essere non riveste carattere di gravità; c) è stato totalmente pretermesso, ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto, il contenuto della dichiarazione scritta rilasciata dalla madre del ricorrente;
d) è stata valorizzata, ai fini della revoca del beneficio, una circostanza (la violazione dell'obbligo di dimora) già emersa e valutata dalla competente Autorità giudiziaria prima dell'ammissione alla semilibertà.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. La dedotta questione di legittimità costituzionale L. n. 354 del 1975, art. 71 bis, e successive modifiche per contrasto con gli artt.3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui riserva alla insindacabile scelta discrezionale del Tribunale di sorveglianza lo svolgimento dei "necessari accertamenti" in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda, con conseguente pregiudizio per l'esercizio del diritto di prova, di difesa e lesione del diritto ad un giusto processo, è manifestamente infondata.
L. n. 354 del 1975, art. 71 - bis, (inserito dalla L. 132 gennaio 1977, n. 1, art. 11, contenente modifiche all'ordinamento penitenziario) si fonda sullo schema procedimentale del contraddittorio camerale, caratterizzato dalla partecipazione non solo del legale del soggetto istante, idoneo a garantire con pienezza, grazie alle specifiche competenze tecniche del professionista, il diritto di difesa costituzionalmente sancito, ma anche dell'interessato che ha la facoltà di presenziare alla discussione e di presentare memorie.
La previsione della L. n. 354 del 1975, art. 71 - bis, comma 1, pienamente attuativa del precetto costituzionale (art. 24 Cost.) deve, a sua volta, essere letta in correlazione logico - sistematica con il terzo comma della medesima disposizione che delinea il perimetro conoscitivo del magistrato, stabilendo che la decisione deve essere adottata sulla base "dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento". Tale inciso non deve essere letto, come prospetta la difesa, in chiave riduttiva dell'ambito di esplicazione dell'irrinunciabile diritto di difesa ne' del diritto alla pienezza del contraddittorio e del principio della parità fra le parti, nuclei fondanti di un procedimento "giusto". Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente esso non fissa neppure la regola dell'acquisizione unilaterale e officiosa di atti e informazioni. Il combinato disposto del primo e della L. n. 354 del 1975, art.
7 - bis, comma 3, deve piuttosto essere interpretato, in coerenza con i principi costituzionali in precedenza richiamati, nel senso che la decisione del magistrato deve conseguire all'acquisizione, nel contraddittorio fra le parti, di documenti, informazioni, memorie provenienti non solo dai competenti organismi deputati all'osservazione e al trattamento, ma anche dall'interessato, cui è attribuita la facoltà di controdedurre anche mediante produzioni documentali e presentazione di memorie. È, quindi, in questo articolato contesto di valori che deve essere, a sua volta, letto l'ultimo inciso della L. n. 354 del 1975, art. 71 - bis, comma 3, (inserito dalla L. 132 gennaio 1977, n. 1, art. 11, contenente modifiche all'ordinamento penitenziario) che delinea un residuale potere di integrazione probatoria, anche mediante l'ausilio di tecnici del trattamento, su impulso non solo officioso, ma anche di parte in coerenza con lo schema dialettico che permea la disposizione in esame.
Sotto tutti questi profili, dunque, la norma denunciata non viola alcuno dei valori costituzionali in precedenza richiamati (artt. 3, 24 e 111 Cost.).
2. Del pari manifestamente prive di pregio sono anche le altre censure.
Ai fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sulla conseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamento complessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento.
In tale prospettiva legittimamente può essere, quindi, attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità di commissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento (Sez. 1^, 1 luglio 2010, n. 31739). Il provvedimento impugnato ha fornito in ordine a tutti questi profili una motivazione compiuta, esente da vizi logici e giuridici, valorizzando, in particolare, la violazione delle prescrizione di utilizzo esclusivo dei mezzi pubblici da cui sono scaturite le successive false dichiarazioni rese ai Carabinieri. Tali condotte, apprezzate anche alla luce del pregresso regime di vita, erano tali da incidere negativamente, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, sulla prosecuzione del trattamento, incrinato dalla violazione del rapporto fiduciario tra organi del trattamento e semilibero.
In realtà il secondo motivo di ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011