Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6750 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
96.750/02 Aula 'A' REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 17156/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron.19210 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere Ud. 23/01/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRIO SPA, in persona del legale rappresentante pro domiciliato in ROMA PZZA DEL tempore, elettivamente PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISARCA, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO RIZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA ER;
- intimato sentenza n. 95/99 del Tribunale di avverso la -R.G.N. 1623/97; FROSINONE, depositata il 12/02/99 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 315 -1- • . udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Frosinone, con sentenza depositata il 3 novembre 1997, accogliendo la domanda proposta dal sig. BE Pala, assunto dalla società Cirio Polenghi De Rica s.p.a. in forza di contratto di formazione e lavoro, dichiarava la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'11 dicembre 1992. Avverso la sentenza di primo grado la società proponeva appello al Tribunale di Frosinone che lo rigettava osservando: che il contratto di formazione e lavoro è un contratto a causa mista in cui lo schema causale, rispetto al tipico contratto di lavoro subordinato, risulta arricchito dal momento della formazione;
che se il legislatore ha imposto che l'azienda predisponga un progetto di formazione, ciò ha fatto in quanto ha voluto, da un lato, lasciare OL una certa libertà all'imprenditore nella fase di programmazione, ma dall'altro, circoscrivere tale discrezionalità nel momento attuativo del progetto, garantendo il conseguimento della qualificazione professionale prevista, nei tempi e nei modi indicati nello stesso progetto;
che nel caso in esame si era verificata grave inosservanza degli obblighi imposti dal programma. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la società datrice di lavoro, nel frattempo trasformatasi in CIRIO s.p.a., propone ricorso fondandolo su tre motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge 19 dicembre 1984 n.863 in relazione all'art.360 nn.3 e 6 c.p.c., nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un 1 punto decisivo della controversia, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere il Tribunale tenuto conto che “la formazione, e per essa anche divergenze rilevanti, è irrilevante ai fini della conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato”. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che il contratto di formazione e lavoro costituisce un negozio a causa giuridica mista, risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all'acquisizione della professionalità necessaria al lavoratore per immettersi nel mondo del lavoro (Cass. 11 aprile 2000 n.4632; 1° agosto 1998 n.7554; 5 luglio 1997 n.6069; 21 febbraio 1996 n.1345; 25 settembre 1995 n.10152; 13 aprile 1995 n.4227). L'obbligazione contrattuale di formazione, normativamente non specificata, è da individuare attraverso l'attenzione che il legislatore presta al progetto di formazione, che è parte integrante del contratto ( criteri generali di approvazione dei progetti, specifici eventuali requisiti degli stessi, rapporto tra Catalo numero di occupati e lavoratori in formazione, approvazione del singolo progetto, controllo della relativa attuazione: art.3 terzo ed ottavo comma del D.L. 30 ottobre 1984 n.726 convertito in L.19 dicembre 1984 n.863); l'oggetto dell'obbligazione è pertanto definito attraverso il progetto, che costituisce il parametro dell'adempimento contrattuale (Cass.11 aprile 2000 n.4632). Poiché la formazione è obbligo contrattuale, con specifico riferimento all'applicabilità della “sanzione” prevista dal comma nove dell'art.3 della citata legge questa Corte ha avuto modo di precisare che la mancata realizzazione del previsto programma di formazione professionale, ovvero l'espletamento di un numero di ore di addestramento inferiore a quello 2 stabilito, può configurare un inadempimento del contratto tale da determinare, se di rilevante entità, la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato (Cass.30 agosto 2000 n.11412; 5 luglio 1997 n.6069). Peraltro, è stato osservato che una divergenza, anche di non lieve entità, fra gli obblighi previsti dal contratto di formazione e lavoro ed il concreto svolgimento del rapporto non realizza inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento avvenga con modalità tali - secondo la valutazione del giudice del merito che è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata da non compromettere la funzione del suindicato contratto, che, diversamente dall'apprendistato, tende non già alla mera acquisizione della professionalità, ma all'attuazione di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro (Cass. 11 aprile 2000 n.4632; 1° agosto 1998 n.7554; 5 luglio 1997 n.6069; 12 marzo 1996 n.2009; 8 agosto Catald 1996 n.7265; 12 agosto 1996 n.7477; 18 febbraio 1995 n.1745). A tali principi si è attenuto il Tribunale che, nel valutare le modalità di esecuzione degli obblighi di formazione ( la prova del cui adempimento è onere del datore di lavoro ex art.2697, primo comma, cod.civ.) è ben consapevole che non ogni inosservanza del programma determina al sanzione prevista dall'art.3 nono comma dell'indicata legge, bensì solo l'inadempimento di non scarsa importanza e tale da compromettere la funzione del contratto. Dopo aver, infatti, attentamente esaminate le risultanze istruttorie alla luce del programma predisposto dal datore di lavoro, che prevedeva 80 oredi formazione teorica e 40 ore di formazione pratica, il Tribunale ha rilevato che 3 l'inosservanza degli obblighi imposti dal programma era grave e palese e che il progetto formativo era "rimasto sostanzialmente lettera morta"; tale affermazione contiene indiscutibilmente una valutazione sulla gravità dell'inadempimento determinante la mancata attuazione della funzione del contratto finalizzato all'acquisizione della professionalità, prevista dal progetto formativo, necessaria per l'inserimento del lavoratore nell'impresa ( Corte Costituzionale 25 maggio 1987 n.190) e per agevolare il suo ingresso nel mondo del lavoro. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge n.863 del 1984 e degli artt.2702 e seguenti e 2721 e seguenti C.C., in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle risultanze istruttorie, con omesso Catald esame della documentazione prodotta;
in proposito la società ricorrente lamenta che il Tribunale, riguardo alla prova documentale, abbia preso in esame solo due programmi formativi (di dicembre 1992 e di giugno 1993) mentre in realtà sarebbero state prodotte ben sette schede (come indicato nell'indice dei documenti prodotti in primo grado in cui sarebbe indicato “Note dei responsabili su formazione teorica e pratica dai mesi di dicembre 1992 a giugno 1993 e gennaio e novembre 1994"): di conseguenza il Tribunale, prendendo in esame soltanto due delle schede prodotte, a torto aveva ritenuto che fossero state effettuate un numero di ore di formazione sia teorica che pratica di gran lunga inferiore a quello inizialmente programmato, mentre in realtà dalle schede prodotte riguardanti l'intero periodo da dicembre 1992 a giugno 1993, confermate in sede di deposizione testimoniale dai sottoscrittori, risultava effettuata una ben più ampia formazione;
i responsabili A della formazione, inoltre, con dichiarazioni del gennaio e novembre 1994, dato atto dell'assolvimento del corso di formazione teorico-pratica, avevano fatto rilevare uno scarso apprendimento da parte del Pala. Anche tale motivo è infondato. Dall'esame dalla documentazione in atti - consentito in considerazione del motivo di impugnazione che faceva riferimento al mancato esame da parte del Tribunale di documenti, specificamente individuati, che avrebbero potuto essere decisivi nel giudizio - è risultato che nell'indice dei documenti prodotti in primo grado si fa riferimento alle schede dei mesi di dicembre 1992 e giugno 1993 (corrispondenti a quelle prese in esame dal Tribunale) e non alle schede "dai mesi di dicembre '92 a giugno '93” come sostenuto in ricorso. Del resto la questione era già stata oggetto di uno specifico accertamento da parte del Tribunale che, nella sentenza impugnata afferma che “agli atti risultano - e non sette programmi formativi, ovvero quelli di solo copie di due dicembre '92 (16 ore di teoria e 4 ore di pratica) e giugno '93 (10 ore di teoria e 7 ore di pratica); il Tribunale ha inoltre sentito in proposito come testimoni i DO responsabili della formazione, di cui ha valutato le deposizioni. Col terzo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge n.863 del 1984 e degli artt.2701 e segg, e 2721 e segg. C.C.in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle risultanze istruttorie. Lamenta la ricorrente che il Tribunale, apoditticamente e senza motivo, avrebbe ritenuta insufficiente la formazione in quanto effettuata in affiancamento del dipendente con altri più esperti senza valutare che la formazione da impartire non poteva che avere contenuti elementari in ragione della qualifica da far acquisire. Osserva poi che, temuto conto del corso di infortunistica impartito al lavoratore le ore di formazione effettuate erano comunque maggiori di quelle indicate in sentenza. Il motivo è infondato. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della vicenda procesuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di Cataldi scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo, quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame dei punti decisivi della controversia ovvero quando esiste insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez.Un. 27 dicembre 1997 n.13045). Nel caso in esame la sentenza impugnata espone i motivi per cui non ha ritenuto di attribuire alcuna valenza particolare e decisiva, ai fini della attuazione del programma formativo, alla circostanza che il Pala svolgesse le sue mansioni accanto ad un dipendente più anziano, atteso che il lavoro in squadra costituiva una comune forma di organizzazione del lavoro;
ha valutato la partecipazione del lavoratore ad un corso di infortunistica, aperto a tutto il personale, della durata di un giorno;
ha rilevato altresì che le mansioni del Pala non si potevano ritenere elementari se la stessa società aveva predisposto un programma di formazione che prevedeva ben 80 ore di formazione teorica accanto a quaranta ore di formazione tecnico pratica. In tal modo, con motivazione sufficiente e incensurabile sotto il profilo logico, il Tribunale ha dato ragione del proprio convincimento e le censure della ricorrente si risolvono, in realtà, solo in una diversa valutazione di elementi di fatto. Il ricorso non può trovare, quindi, accoglimento. Nulla è dovuto per le spese in quanto l'intimato non si è costituito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto per lespese. Così deciso il 23 gennaio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Auglichalwanth razba Cataldgrass Share IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 MDG 2012. IL CANCELLIERE 7