CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la mancanza, nella sentenza della Corte di appello che dispone la consegna, di un espresso richiamo al necessario rispetto del principio di specialità non integra un legittimo motivo di rifiuto della consegna, trattandosi di una garanzia a tutela dei diritti fondamentali della persona richiesta la cui applicazione discende "ex lege" dagli artt. 27, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI e 26, legge 22 aprile 2005, n. 69, cui l'Italia non ha formalmente rinunciato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2023, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA ON, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza dei 01/12/2022 emessa dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL LV, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 dicembre 2022 la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di RA ON all'Autorità giudiziaria della Repubblica di Francia, per essere stato emesso nei suoi confronti un mandato di arresto europeo processuale il 19 novembre 2022 dal Tribunale di Bordeaux per i reati di associazione per delinquere e furto commessi in Francia, Belgio, Germania e Svizzera dal 2021, ponendo al contempo la condizione che egli, ai sensi dell'art. Penale Sent. Sez. 6 Num. 5232 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 02/02/2023 19, lett. b), legge cit., sia rinviato in Italia per espiare la pena eventualmente irrogatagli all'esito del procedimento in corso dinanzi all'Autorità richiedente. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, censurando, con unico motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2, 6, 16 della legge n. 69 del 2005, nonché del preambolo della decisione quadro 2009/299/GAI e dell'art. 111 Cost., sul rilievo: a) che la descrizione delle circostanze relative ai reati oggetto del m.a.e., per i quali il RA è indagato unitamente alla convivente AN RI, anch'ella destinataria della medesima richiesta di consegna, è carente, riferendosi ad una presunta volontà di cooperare nella realizzazione di furti commessi dalla coindagata, senza che vi siano stati precisati gli elementi relativi al momento, al luogo di realizzazione e al grado di partecipazione del ricercato;
b) che la Corte distrettuale non ha provveduto ad acquisire le necessarie informazioni integrative;
c) che la Corte, inoltre, avrebbe dovuto rifiutare la consegna per entrambi, non solo per la RI (impedita a comparire al processo a suo carico trovandosi attualmente in stato di detenzione per un titolo definitivo di condanna emesso dalle Autorità nazionali), poiché le relative posizioni processuali dovranno essere unitariamente valutate a fronte di un'ipotesi di concorso necessario nel reato, prevedibile essendo che il processo non potrà essere instaurato per l'uno, senza la presenza dell'altra; d) che la finalità rieducativa prevista dall'art. 27 Cost. risulterebbe compromessa ove il ricorrente dovesse essere sottoposto a detenzione in luoghi distanti dal proprio contesto sociale;
e) che la Corte distrettuale, per rispettare il diritto di difesa del ricercato, avrebbe dovuto chiedere informazioni sulla data del celebrando processo a carico di entrambi gli indagati e non separare i due procedimenti di consegna;
f) che, in relazione all'art. 26 legge cit., non è stato chiesto al ricorrente di prestare il consenso ad essere processato per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli per cui è stata concessa, né egli ha inteso rinunciare al principio di specialità, sicché la Corte distrettuale avrebbe dovuto darne atto. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 gennaio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, che per aspecificità di formulazione delle relative doglianze, limitandosi a prospettare 2 carenze motivazionali non deducibili in sede di legittimità e prive di rilevanza ai fini della precisa individuazione dei motivi di rifiuto della consegna tassativamente previsti dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter legge cit., a seguito della riforma introdotta per effetto della novella legislativa del 2 febbraio 2021, n. 10. Genericamente contestati devono altresì ritenersi i profili attinenti alla puntuale descrizione dei fatti di reato e alla correlata indicazione degli elementi di prova risultanti dal contenuto del m.a.e. secondo quanto specificamente riportato a pag. 2 della sentenza impugnata, il cui impianto motivazionale soddisfa pertanto i requisiti indicati dall'art. 6, comma 1, lett. d) e lett. e), della legge n. 69 del 2005 ("natura e qualificazione giuridica del reato" e "descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato"), sulla base dei quali la Corte di appello ha positivamente condotto il controllo della doppia incriminabilità. Giova altresì ribadire che, sulla base dei principi affermati da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, Perica, Rv. 283053), la richiesta di informazioni e accertamenti integrativi di cui all'art. 16 legge cit., come modificato dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che consente alla Corte d'appello chiamata a decidere sulla richiesta di esecuzione di verificare preliminarmente la completezza del materiale informativo trasmesso dall'Autorità di emissione del m.a.e., non può avere carattere esplorativo, né risultare genericamente delimitata nel suo oggetto, ma deve essere specificamente formulata e assistita da congrue allegazioni volte a dimostrarne la necessità e la funzionalità nella prospettiva della decisione da adottare ex art. 17, comma 1, legge cit., all'esito della procedura passiva di consegna. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi che proprio l'esigenza di rispettare le garanzie sostanziali e processuali legate alla finalità rieducativa della pena prevista dall'art. 27 Cost. è alla base della condizione del rinvio in Italia della persona richiesta in consegna, ai fini della esecuzione della pena eventualmente irrogatagli all'esito dei procedimento in corso dinanzi all'Autorità richiedente, secondo la pertinente disposizione normativa di cui all'art. 19, lett. b), legge cit., sì come puntualmente applicata dalla Corte distrettuale nel dispositivo della sentenza impugnata. Non costituisce un motivo di rifiuto della consegna, a fronte della diversità della posizione processuale della coimputata, anch'essa attinta dal m.a.e., la possibilità che i tempi di definizione dei rispettivi giudizi non coincidano per effetto di una separata celebrazione dei relativi processi dinanzi alle competenti Autorità dello Stato di emissione. 3 Il Consigliere estensore I T I P esidente 2. Non risulta che il ricorrente - che non ha prestato il consenso alla consegna all'Autorità richiedente - abbia rinunciato al beneficio, previsto dall'art. 10, comma 1, legge cit., di non essere sottoposto ad altro procedimento penale e di non essere condannato o altrimenti privato della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta. La mancanza, nella motivazione della sentenza impugnata, di un espresso richiamo al necessario rispetto delle garanzie sottese all'applicazione del principio di specialità ex art. 26 legge cit. non integra un motivo di rifiuto della consegna, trattandosi di una garanzia a tutela dei diritti fondamentali della persona richiesta in consegna, la cui applicazione discende ex lege dal disposto di cui all'art. 27, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2022 e dall'art. 26, comma 1, legge cit., non avendovi il nostro Paese formalmente rinunziato attraverso la diversa, e specifica, dichiarazione che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può effettuare nella sua decisione relativa alla consegna, ai sensi dell'art. 27, par. 1, della richiamata decisione quadro. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 2 febbraio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL LV, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 dicembre 2022 la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di RA ON all'Autorità giudiziaria della Repubblica di Francia, per essere stato emesso nei suoi confronti un mandato di arresto europeo processuale il 19 novembre 2022 dal Tribunale di Bordeaux per i reati di associazione per delinquere e furto commessi in Francia, Belgio, Germania e Svizzera dal 2021, ponendo al contempo la condizione che egli, ai sensi dell'art. Penale Sent. Sez. 6 Num. 5232 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 02/02/2023 19, lett. b), legge cit., sia rinviato in Italia per espiare la pena eventualmente irrogatagli all'esito del procedimento in corso dinanzi all'Autorità richiedente. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, censurando, con unico motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2, 6, 16 della legge n. 69 del 2005, nonché del preambolo della decisione quadro 2009/299/GAI e dell'art. 111 Cost., sul rilievo: a) che la descrizione delle circostanze relative ai reati oggetto del m.a.e., per i quali il RA è indagato unitamente alla convivente AN RI, anch'ella destinataria della medesima richiesta di consegna, è carente, riferendosi ad una presunta volontà di cooperare nella realizzazione di furti commessi dalla coindagata, senza che vi siano stati precisati gli elementi relativi al momento, al luogo di realizzazione e al grado di partecipazione del ricercato;
b) che la Corte distrettuale non ha provveduto ad acquisire le necessarie informazioni integrative;
c) che la Corte, inoltre, avrebbe dovuto rifiutare la consegna per entrambi, non solo per la RI (impedita a comparire al processo a suo carico trovandosi attualmente in stato di detenzione per un titolo definitivo di condanna emesso dalle Autorità nazionali), poiché le relative posizioni processuali dovranno essere unitariamente valutate a fronte di un'ipotesi di concorso necessario nel reato, prevedibile essendo che il processo non potrà essere instaurato per l'uno, senza la presenza dell'altra; d) che la finalità rieducativa prevista dall'art. 27 Cost. risulterebbe compromessa ove il ricorrente dovesse essere sottoposto a detenzione in luoghi distanti dal proprio contesto sociale;
e) che la Corte distrettuale, per rispettare il diritto di difesa del ricercato, avrebbe dovuto chiedere informazioni sulla data del celebrando processo a carico di entrambi gli indagati e non separare i due procedimenti di consegna;
f) che, in relazione all'art. 26 legge cit., non è stato chiesto al ricorrente di prestare il consenso ad essere processato per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli per cui è stata concessa, né egli ha inteso rinunciare al principio di specialità, sicché la Corte distrettuale avrebbe dovuto darne atto. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 gennaio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, che per aspecificità di formulazione delle relative doglianze, limitandosi a prospettare 2 carenze motivazionali non deducibili in sede di legittimità e prive di rilevanza ai fini della precisa individuazione dei motivi di rifiuto della consegna tassativamente previsti dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter legge cit., a seguito della riforma introdotta per effetto della novella legislativa del 2 febbraio 2021, n. 10. Genericamente contestati devono altresì ritenersi i profili attinenti alla puntuale descrizione dei fatti di reato e alla correlata indicazione degli elementi di prova risultanti dal contenuto del m.a.e. secondo quanto specificamente riportato a pag. 2 della sentenza impugnata, il cui impianto motivazionale soddisfa pertanto i requisiti indicati dall'art. 6, comma 1, lett. d) e lett. e), della legge n. 69 del 2005 ("natura e qualificazione giuridica del reato" e "descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato"), sulla base dei quali la Corte di appello ha positivamente condotto il controllo della doppia incriminabilità. Giova altresì ribadire che, sulla base dei principi affermati da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, Perica, Rv. 283053), la richiesta di informazioni e accertamenti integrativi di cui all'art. 16 legge cit., come modificato dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che consente alla Corte d'appello chiamata a decidere sulla richiesta di esecuzione di verificare preliminarmente la completezza del materiale informativo trasmesso dall'Autorità di emissione del m.a.e., non può avere carattere esplorativo, né risultare genericamente delimitata nel suo oggetto, ma deve essere specificamente formulata e assistita da congrue allegazioni volte a dimostrarne la necessità e la funzionalità nella prospettiva della decisione da adottare ex art. 17, comma 1, legge cit., all'esito della procedura passiva di consegna. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi che proprio l'esigenza di rispettare le garanzie sostanziali e processuali legate alla finalità rieducativa della pena prevista dall'art. 27 Cost. è alla base della condizione del rinvio in Italia della persona richiesta in consegna, ai fini della esecuzione della pena eventualmente irrogatagli all'esito dei procedimento in corso dinanzi all'Autorità richiedente, secondo la pertinente disposizione normativa di cui all'art. 19, lett. b), legge cit., sì come puntualmente applicata dalla Corte distrettuale nel dispositivo della sentenza impugnata. Non costituisce un motivo di rifiuto della consegna, a fronte della diversità della posizione processuale della coimputata, anch'essa attinta dal m.a.e., la possibilità che i tempi di definizione dei rispettivi giudizi non coincidano per effetto di una separata celebrazione dei relativi processi dinanzi alle competenti Autorità dello Stato di emissione. 3 Il Consigliere estensore I T I P esidente 2. Non risulta che il ricorrente - che non ha prestato il consenso alla consegna all'Autorità richiedente - abbia rinunciato al beneficio, previsto dall'art. 10, comma 1, legge cit., di non essere sottoposto ad altro procedimento penale e di non essere condannato o altrimenti privato della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta. La mancanza, nella motivazione della sentenza impugnata, di un espresso richiamo al necessario rispetto delle garanzie sottese all'applicazione del principio di specialità ex art. 26 legge cit. non integra un motivo di rifiuto della consegna, trattandosi di una garanzia a tutela dei diritti fondamentali della persona richiesta in consegna, la cui applicazione discende ex lege dal disposto di cui all'art. 27, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2022 e dall'art. 26, comma 1, legge cit., non avendovi il nostro Paese formalmente rinunziato attraverso la diversa, e specifica, dichiarazione che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può effettuare nella sua decisione relativa alla consegna, ai sensi dell'art. 27, par. 1, della richiamata decisione quadro. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 2 febbraio 2023