Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 60964 -G 'N TTV ĶV. 'N T . IV 991 /92 REPUBBLICA ITALIANA 01167 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CAS SEZ R.G.N.11931.98 Composta dai Magistrati Cron. 2560 Dott. FRANCESCO EL ORESTANO PRESIDENTE Rep. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE Ud.11.6.2002 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO: Irpef ed Dott. NINO FICO CONSIGLIERE Ilor Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE sentenza ha pronunciato la seguente motivazione SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IO in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Vanda Furlan giusta procura a margine del ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Roberto Cefaloni, Circonvallazione Clodia 82 ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, vía dei Portoghesi 12 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimato, controricorrente CAMPIONE CIVILE N. 60964 2514 avverso la sentenza n.154.22.97 in data 6.11.97 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata in data 4.12.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 11.6.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore ha concluso per Generale dr. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito della rettifica del reddito accertato per Irpef ed Ilor 1984, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado ZA IO. Detta Commissione respingeva il ricorso. Proponeva appello il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado, così motivando: La richiesta, ribadita in entrambi i gradi di giudizio, ripropone la nota questione della natura della giurisdizione tributaria, che non è tanto giurisdizione di annullamento di atti, quanto principalmente di accertamento di rapporti. Nel rapporto contenzioso di che trattasi, l'Ufficio Finanziario ha precisato la fonte donde scaturisce la rettifica dei redditi relativi all'anno 1984, e, in tal modo, ha posto in grado il contribuente di esercitare il diritto di difesa.
PQM
la Commissione conferma la decisione di primo grado>. ZA IO, deducendo2. Ha proposto ricorso per Cassazione 1'Amministrazione tre motivi. Resiste con controricorso Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC : la motivazione è carente se non inesistente ed illogica>. La sentenza di appello non fornisce alcuna risposta alle due questioni riproposte con l'appello, vale a dire la rilevanza della pronuncia assolutoria del tribunale in sede penale e della decisione della Commissione Tributaria di secondo grado di Como, la quale aveva annullato 1'accertamento riguardo alla CO Chemise Mode srl.>, presunta fornitrice. Inoltre era stata contestata la legittimità dell'accertamento induttivo, pur in presenza di una contabilità regolare;
era stato dimostrato che per i medesimi fatti il Giudice Istruttore del Tribunale di Monza aveva prosciolto il legale rappresentante della ditta appellante. Nè la sentenza di primo grado aveva a sua volta precisato in che cosa consistevano le irregolarità riscontrate> tali da consentire 1'applicazione della percentuale di ricarico del 72%.
4. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza di appello , dopo avere premesso che la giurisdizione delle commissioni tributarie non è di mero annullamento, ma di accertamento di rapporti, conferma la decisione di primo grado sulla sola considerazione che l'Ufficio ha precisato la fonte donde scaturisce la rettifica dei redditi ed ha posto in grado il contribuente di esercitare il diritto di difesa.
5. Tale motivazione vale, al più, per confermare la validità formale dell' avviso di accertamento sotto il profilo della motivazione, non già a compiere l'accertamento del rapporto di imposta, tenuto conto dei motivi di ricorso del contribuente e dei motivi considerazione. dell'appello, i quali non sono stati presi in in quanto si Trattasi di motivazione apodittica ovvero apparente, risolve nella mera affermazione che, avendo l'ufficio indicato la fonte dell'accertamento ed essendo stato consentito al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, tanto è sufficiente per la reiezione del gravame e la conferma dell'operato dell'ufficio.
6. Gli altri motivi, inerenti all'errata applicazione di norme di diritto e di nullità della sentenza in quanto contraria ai principi del diritto e dell'equità fiscale, rimangono assorbiti. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra 7. sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 11.6.2002. ESENTE DA REGISTRAZIONE IL PRESIDENTE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 IA EL OR TT. - O the IL CANCELLIERE C1 Arnaldo NO fold IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA Buur DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.7 GEN. 2003 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Hold Calen MA NO