Sentenza 2 ottobre 2009
Massime • 1
Il diritto di nominare i difensori postula che essi abbiano la capacità di assumere l'incarico. Qualora tale capacità sia inizialmente mancante al momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio e sopraggiunga in data precedente alla prima udienza, è onere della parte darne comunicazione al giudice. (Fattispecie in tema di giudizio di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2009, n. 9683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9683 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 02/10/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 2455
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 22696/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR BE, N. IL 07/11/1974;
avverso la sentenza n. 2808/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 21/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Letti gli atti;
Sentito il Procuratore Generale dott. Antonello Mura il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito l'Avvocato Piccolo Antonio in sostituzione dell'Avvocato Massimo Zimbelli difensore di fiducia di NI RT, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Brescia che, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, ha considerato NI RT responsabile della contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art.186, comma 2 (C.d.S.) accertata il 1/5/2005 a mezzo di etilometro e di constatazione sintomatica.
L'imputato NI RT ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento appena sopra richiamato e ne ha domandato l'annullamento. Il ricorso è stato deciso all'udienza pubblica del 2/10/2009 dopo il compimento delle incombenze stabilite dal codice di rito.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente denunzia:
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la appena ora menzionata sentenza e denunzia;
1) La ordinanza del 21/5/2009 della Corte di appello che ha rigettato l'eccezione di mancata costituzione del contraddittorio a causa della omessa notifica del decreto di citazione al codifensore Avv.to G. Brunelli restato destinatario dopo apposito rinvio per provvedere alla notifica della vocativo in jus della sola notifica del verbale di udienza e non anche del decreto di citazione in appello L'Avv.to Brunelli aveva conseguito l'iscrizione all'albo degli Avvocati di Brescia in data precedente il 23/4/2009 (udienza in cui fu disposta la rinotifica poi parzialmente effettuata in ordine al solo verbale di udienza) e pacificamente conseguita prima della emissione del decreto di citazione a giudizio di appello;
2) manifesta illogicità della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), posto che la ordinanza che aveva ritenuto la necessità di notificazione all'avvocato Brunelli è stata poi smentita dalla sentenza che ha negato quella necessità;
3) erronea applicazione della legge penale con riferimento al rigetto della richiesta di declaratoria di nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio seguita a opposizione a decreto penale di condanna posto che gli oneri di notifica mediante lettera raccomandata di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c. introdotti con L. n. 31 del 2008 ma già stabiliti con D.L. n. 248 del 1987 dovevano essere osservati fin dalla entrata in vigore del decreto medesimo laddove la sentenza di appello ha erroneamente ritenuto la sussistenza dell'obbligo solo a partire dalla data di conversione con L. n. 31 del 2008. 4) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento alla richiesta di estromissione dal fascicolo per il dibattimento della richiesta del PM di decreto penale di condanna;
5) illogicità della motivazione con riferimento alla richiesta di estromissione dal fascicolo per il dibattimento della richiesta del PM di decreto penale di condanna;
6) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alla richiesta di declaratoria di nullità del decreto penale di condanna e degli atti tutti conseguenti;
7) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alla richiesta di declaratoria di nullità di tutti gli atti successivi alla effettuazione del test per omessa notificazione dell'avviso ex 369 bis c.p.p.. 8) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento alla richiesta di declaratoria di inutilizzabilità del verbale di contestazione della contravvenzione;
9) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento alla richiesta di declaratoria di inutilizzabilità a fini decisori delle prove etilometriche;
10) mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di declaratoria di inutilizzabilità a fini decisori delle prove etilometriche;
11) mancata assunzione di prova decisiva richiesta ai sensi dell'art.495 c.p.p., comma 2 relativa alla richiesta di esame di almeno uno degli agenti operanti da ascoltare sul corretto funzionamento del dispositivo per l'alcolimetria utilizzato.
Osserva questa Corte:
Il primo motivo di censura è manifestamente infondato perché neppure ricorrente afferma che prima della spedizione del decreto di citazione a giudizio di appello, sia stata comunicata alla Corte la esistenza di un valido mandato difensivo dell'Avvocato Brunelli codifensore che secondo la stessa prospettazione di ricorso, aveva conseguito la iscrizione all'Albo degli Avvocati (di Brescia) in data precedente la prima udienza di appello del 23/4/2009. Il combinato disposto dell'art. 96 c.p.p., comma 1, e art. 24 disp. att. c.p.p. evidenzia come il diritto di nominare i difensori postuli che essi abbiano la capacità giuridica di assumere l'incarico e che dunque nel caso che tale capacità sia inizialmente mancante per l'impugnazione, ma sia sopraggiunta dopo l'inizio del processo di impugnazione, occorre che la sopravvenuta capacità di assumere l'incarico (già affidato validamente solo per il grado precedente del processo) sia comunicata al giudice (argomenta ex Cass. Pen. SU 13/12/96 n. 1282 e da Cass. Pen. Sez. 6 29/8/1995 n. 2281 la quale afferma che la regola di cui all'art. 96 c.p.p., comma 1 postula che i difensori abbiano la capacità giuridica di assumere l'incarico). Il secondo motivo è manifestamente infondato perché le ordinanze, in quanto funzionali al prodursi della decisione, sono destinate a regolare la dinamica processuale, non hanno carattere di definitività e bene le disposizioni in esse contenute o le motivazioni per esse adoperate possono essere superate, senza che ciò introduca automaticamente profili di illogicità interni alla motivazione impugnata, con la motivazione di sentenza che rappresenta la decisione finale del grado di giudizio. Quanto correttamente affermato dalla Corte di merito in relazione alla mancata comunicazione della conseguita iscrizione evidenzia la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di censura. Il motivo di censura relativo alla non rilevata nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio di opposizione è pure manifestamente infondato. L'errore di diritto attribuito dal ricorrente alla sentenza impugnata che ha affermato la inapplicabilità al momento della notifica nelle mani della madre dell'imputato dell'onere di avviso al destinatario medesimo a mezzo di raccomandata non è ravvisabile. Infatti il ricorrente sottolinea la esistenza dell'onere già alla data di pubblicazione del decreto legge successivamente convertito, ma non considera che l'onere di avviso in questione non era contenuto nel testo dell'originario D.L. n. 248 del 2007 e che fu inserito solo nel testo successivo della L. n. 31 del 2008 pubblicata 29/2/2008. La notifica così come effettuata il 24/1/2008 è dunque sicuramente rituale.
Anche le censure identificare come quarta e quinta nella duplice prospettiva della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono manifestamente infondate perché la inutilizzabilità della richiesta del PM di emissione del decreto di condanna inserita a fascicolo non esplica nessun effetto sulla decisione resa in esito alla opposizione proposta dall'imputato e in ogni caso non produce nullità alcuna considerato il principio di tassatività proprio della regolazione delle nullità contenuto nel codice di rito. I motivi di censura 6 e 7 sono pure manifestamente infondati. Il motivo n. 6 censura la non rilevata nullità del decreto di condanna nel quale è stata omessa la indicazione della specie e della durata della pena detentiva sostituita da quella pecuniaria. La proposizione della opposizione avverso il decreto contenente la indicazione della sola somma complessiva portata in condanna senza indicazione della pena detentiva sostituita da pena pecuniaria, ha comportato, attraverso la revoca ope legis del decreto ex art. 464 c.p.p., comma 3, il superamento degli effetti di quel vizio attraverso la sostituzione radicale del processo a contraddittorio eventuale con la instaurazione di un giudizio a contraddittorio pieno nel quale l'imputato fa valere ogni suo diritto e ogni sua ragione. La nullità del decreto penale (individuata secondo parametri giurisprudenziali) e gli effetti di una tale nullità devono essere rapportati alla specifica struttura della scansione giudizio per decreto/giudizio di opposizione con attento collegamento alla causa della dedotta nullità e ai suoi effetti sull'esercizio del diritto di difesa. Anche la censura relativa alla omessa declaratoria di nullità ex art. 369 bis c.p.p. per omessa notificazione alla persona sottoposta a indagini dei suoi diritti di difesa è manifestamente infondata posto che gli atti di sottoposizione ad alcool test costituiscono atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 354 c.p.p., comma 3, e bene la Corte di Appello ha ritenuto sufficiente l'avviso - certamente dato come da verbale ex art. 349 c.p.p., - utile di fini dell'art. 356 c.p.p.. Pure manifestamente infondata è la censura circa la inutilizzabilità a fini decisori del verbale di contestazione della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., considerata la specialità del procedimento ex artt. 186 e 379 C.d.S. rispetto al procedimento ex art. 220 disp. att. c.p.p.. È manifestamente infondata la censura relativa all'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica. Infatti, fermo quanto sopra ritenuto in ordine agli adempimenti posti dal Codice di rito e dal C.d.S. a carico dei verbalizzanti, la sentenza impugnata fonda l'accertamento dello stato di ebbrezza sia sull'esito della prova strumentale ritenuta acquisita ritualmente, sia sulla indicazioni dell'accertamento sintomatico risultante dalle constatazioni dei verbalizzanti.
È censura affidata ad allegazioni di fatto non ammissibili in sede di giudizio di legittimità quella che si fonda sul fatto della omissione del deposito del verbale di accertamento ex art. 366 c.p.p.. In ogni caso tale censura è anche manifestamente infondata per avere il deposito, seguito alla notifica del decreto di citazione a giudizio, sanato ogni eventuale pregressa nullità da omesso deposito ex art. 366 c.p.p. (Cass. Pen. Sez. 4 25/5/2006 n. 18351). La motivazione resa dalla Corte di Appello in punto di qualificazione degli atti compiuti in sede di accertamento, ha fornito con riguardo al combinato dell'art. 114 disp. att. c.p.p., art. 366 c.p.p., art.366 c.p.p., adeguata se pur sintetica risposta a tutte le censure proposte dal ricorrente sotto il profilo dell'errata applicazione della legge e sotto il profilo del vizio di motivazione in punto di inutilizzabilità dei verbali di accertamento e delle prove etilometriche sicché le correlate censure risultano ancora una volta infondate.
Da ultimo è manifestamente infondata la censura relativa alla mancata assunzione di prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2. Il diritto alla prova non esclude il potere del giudice di valutare la irrilevanza o la superfluità della prova domandata e correttamente il giudice di appello ha ritenuto, nel rispetto dei parametri di ammissibilità di cui all'art. 190 c.p.p., comma 1, superflua l'audizione dei verbalizzanti circa il regolare stato di manutenzione dell'apparecchio di misurazione della concentrazione alcolica a fronte della adeguatezza anche della sola prova sintomatica nella prospettiva dell'accertamento dello stato di ebbrezza. Un tale apprezzamento di merito sorretto da espressa e ragionevole motivazione esente da vizi logico-giuridici, sfugge al sindacato di legittimità e dunque non è censurabile in questa sede. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento di una ammenda in ragione di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed ella somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010