Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
Non è impugnabile il provvedimento col quale, accolta la dichiarazione di astensione o ricusazione, si individuino gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto o ricusato, idonei a conservare efficacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2006, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 26/10/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1779
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 041654/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES MA, N. IL 09/03/1946;
avverso ORDINANZA del 19/07/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORTESE ARTURO;
lette le conclusioni del P.G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con ordinanza del 19.07.2005 la Corte d'appello di Milano accoglieva l'istanza di ricusazione proposta da DE ON SE, ON MA nei confronti delle d.sse OS TT, SS MA, componenti del Collegio giudicante nel processo n. 384/2004 pendente dinanzi al Tribunale di Lecco, dichiarando fra l'altro che gli atti compiuti dal detto Tribunale, composto anche dalla d.ssa OS, il 5 luglio 2005, mantenevano la loro efficacia, ferma restando la nuova autonoma valutazione da parte del Tribunale.
Propone ricorso il ON, deducendo che illegittimamente la Corte di merito ha rinunciato alla dovuta fase istruttoria del caso, rimettendola al Tribunale, in base all'inaccettabile rilievo della presenza, nella composizione collegiale, di uno solo dei giudici ricusati.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto in relazione a provvedimento non impugnabile. Ciò in forza del principio di tassati vita e tipicità dei casi e dei mezzi di impugnazione, di cui all'art. 568 c.p.p., comma 1, in virtù del quale si devono ritenere non impugnabili tutti quei provvedimenti per i quali, come nella specie, non sia prevista la possibilità di attivare uno specifico gravame. Va d'altra parte osservato (Con Cass. 28.05.2004, Contaldo) che - come emerge dalla Relazione al codice di rito - i rilievi della Commissione parlamentare, secondo i quali la previsione qui in discorso avrebbe assegnato una discrezionalità troppo ampia al giudice della astensione o della ricusazione, non furono condivisi dal Governo, in quanto si osservò che, nella applicazione della identica disposizione contenuta nell'art. 70, comma 2, dell'abrogato codice, la giurisprudenza aveva evidenziato che scopo dell'ampio potere discrezionale conferito al giudice nel vagliare l'attività precedentemente compiuta dal giudice astenutosi o ricusato, è quella di consentirgli di verificare, "con apprezzamento insindacabile", se, nonostante la astensione o la riconosciuta carenza di imparzialità del giudice ricusato, vi fossero in concreto atti che, non risultando in alcun modo influenzati dalle situazioni descritte negli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., non perdessero il loro valore processuale. Tanto più che una siffatta competenza, per cosi dire interinalmente conferita all'organo della ricusazione, non varrebbe certo a frustrare la competenza esclusiva del collegio giudicante a statuire in merito alla loro utilizzabilità effettiva, ai fini del decidere, sulla scorta d quanto previsto dall'art. 511 cod. proc. pen., in relazione all'art. 525 c.p.p. (v., in tal senso, Cass., Sez. 1^, 16 aprile 1997, Zuccotti). La scelta, dunque, del legislatore di sottrarre quella decisione ad un sub procedimento incidentale di gravame, si rivela, pertanto, del tutto coerente con il sistema e con la stessa natura dichiarativa dei provvedimento stesso. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007