Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
In materia di patrocinio dei non abbienti, avverso il provvedimento officioso di revoca del decreto di ammissione l'interessato può proporre opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, rimanendo il ricorso per cassazione riservato alle ipotesi di revoca disposta su richiesta dell'agenzia delle entrate dopo le modifiche apportate agli artt. 112 e 113 dello stesso decreto da parte del D.L. n. 115 del 2005 convertito nella L. n. 168 del 2005.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2008, n. 20398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20398 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 24/04/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - N. 1029
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 026605/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PO EP N. IL 10/01/1977;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 20/04/2006 GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro Anna Maria che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
PO EP ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Venezia ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato per ritenuta mancanza originaria dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto erano emerse prove acquisite nel corso delle indagini preliminari che l'illecita attività di spaccio di migliaia di pastiglie di ecstasy svolta dall'imputato, protrattasi per parecchi mesi, era stata fonte di considerevoli guadagni.
II ricorrente sostiene che il contenuto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, come sostituito dalla L. 17 agosto 2005, n. 163 che consente al giudice di revocare l'ammissione al patrocinio anche d'ufficio non può trovare ingresso in quanto detta ammissione è precedente alla novella legislativa, per cui la revoca poteva essere disposta solo a richiesta dell'ufficio finanziario competente. Inoltre censura il provvedimento di carenza di motivazione. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Con la legge citata il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato può essere disposto senza necessità che vi sia stata richiesta da parte dell'ufficio finanziario, come è avvenuto nel caso di specie.
La nuova disposizione trova applicazione anche nel caso in esame poiché essa riguarda la revoca e non il momento dell'ammissione al beneficio ed il provvedimento in oggetto è successivo alla novella. Tuttavia si pone il problema della diretta impugnabilità in Cassazione del provvedimento del giudice di merito. Sino alla modifica di cui innanzi, dopo che si erano formati orientamenti contrastanti, le Sezioni Unite (v. sent. Sangallo del 14 luglio 2004, n. 36168) avevano stabilito che la revoca d'ufficio fosse consentita solo nei casi previsti dall'art. 112, citato decreto, lett. a, b, c, ma non anche nel caso della lett. d, salvo che in questo caso non vi fosse stata la richiesta dell'ufficio finanziario.
Tranne che in quest'ultimo caso la costante giurisprudenza di questa Corte riteneva che il provvedimento di revoca non fosse immediatamente ricorribile per cassazione, ma fosse reclamarle a sensi della L. 30 luglio 1990, art. 4 (cfr. sez. 6^ 26 marzo 1998 n. 1078, Sinfisi). La proposizione del reclamo-opposizione è stata ritenuta confermata anche dall'introduzione del Testo Unico sulle spese di giustizia che ha riordinato tutta la materia.
L'art. 113, invece, prevede espressamente il ricorso diretto in cassazione avverso i provvedimenti di revoca chiesti dall'ufficio finanziario, mentre l'opposizione in questo caso sembra preclusa. Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella citata L. n. 168 del 2005, ha modificato l'art. 112 consentendo la revoca d'ufficio anche al di fuori dei casi di revoca formale ed in assenza della richiesta dell'agenzia delle entrate, mentre ha conservato il ricorso diretto in cassazione solo "su richiesta di revoca", il che non consente di ritenerlo applicabile nel caso di revoca direttamente operata dall'ufficio, in cui - ovviamente - non vi è una richiesta di revoca proveniente da altri.
Nel caso in esame pertanto si deve ritenere che l'impugnazione debba seguire il rito dell'opposizione a sensi dell'art. 99 del T.U. cit.. Occorre anche osservare che il provvedimento impugnato contiene sia la revoca dell'ammissione che il diniego della liquidazione dei compensi chiesti dal difensore in quanto è stato in occasione di tale richiesta che l'ordinanza è stata adottata.
Questa seconda statuizione è disciplinata dall'art. 84, del T.U. che prevede l'opposizione avverso il decreto di pagamento a sensi dell'art. 170. A maggiore ragione si impone la trattazione della medesima.
Ne consegue che per il principio della conservazione degli atti il ricorso va qualificato come opposizione, con trasmissione dello stesso al Presidente del Tribunale di Venezia.
P.Q.M.
Qualifica il ricorso come opposizione e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Venezia per la trattazione. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008