Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6805
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Sentenza 13 maggio 2002

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In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è immediatamente applicabile anche ai rapporti in corso all'epoca della sua entrata in vigore, in quanto tale disposizione - nel determinare normativamente il termine (anteriormente rimesso all'iniziativa dell'appaltatore o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 cod. civ.) al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione dell'equivalente fideiussione prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori - ha inciso solo sulla determinazione temporale (e non sugli elementi essenziali) del fatto generatore del diritto alla restituzione o all'estinzione delle garanzie, senza operare alcuna distinzione tra appaltatori adempienti e non, bensì mirando ad indurre la P.a. committente a svolgere i suoi compiti istituzionali di collaudo in tempi ragionevolmente brevi, pena l'automatica caducazione delle prestate garanzie fideiussorie ( fatte in ogni caso salve le eventuali responsabilità accertate in sede di collaudo ).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6805
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6805
    Data del deposito : 13 maggio 2002

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