Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 1
In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è immediatamente applicabile anche ai rapporti in corso all'epoca della sua entrata in vigore, in quanto tale disposizione - nel determinare normativamente il termine (anteriormente rimesso all'iniziativa dell'appaltatore o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 cod. civ.) al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione dell'equivalente fideiussione prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori - ha inciso solo sulla determinazione temporale (e non sugli elementi essenziali) del fatto generatore del diritto alla restituzione o all'estinzione delle garanzie, senza operare alcuna distinzione tra appaltatori adempienti e non, bensì mirando ad indurre la P.a. committente a svolgere i suoi compiti istituzionali di collaudo in tempi ragionevolmente brevi, pena l'automatica caducazione delle prestate garanzie fideiussorie ( fatte in ogni caso salve le eventuali responsabilità accertate in sede di collaudo ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6805 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (AT) di Matera, già Ente Residenziale (EPER) e già IACP, con sede in Matera, in persona dell'Amministratore unico e rappresentante legale pro tempore Ing. Riccardo Romano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato LUCA TANTALO, difeso dall'avvocato FRANCESCO DI CARO con studio in 75100 MATA VIA L. PROTOSPTA, 16, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA RE SI SP (ora AN SIURAZIONI SP) - intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 11474/99 proposto da:
AN SI SP (già LA RE SI SP), con sede legale in Assago-Milanofiori, in persona del suo procuratore Dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO MANZOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (AT) di Matera, già Ente Residenziale (EPER) e già IACP, con sede in Matera, in persona dell'Amministratore unico e rappresentante legale pro tempore Ing. Riccardo Romano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato LUCA TANTALO, difeso dall'avvocato FRANCESCO DI CARO con studio in 75100 MATA VIA L. PROTOSPTA, 16, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 252/98 della Corte d'Appello di POTENZA, emessa il 13/10/98 e depositata il 09112/98 (R.G. 97/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Francesco DI CARO;
udito l'Avvocato Fabio LAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17-20/9/85 l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di Matera conveniva, dinanzi al Tribunale di Matera la RE SIURAZIONI S.p.A. e la RS ITALIANA S.p.A. chiedendo la condanna al pagamento, rispettivamente, di L. 29.669.408 e di L. 4.244.893, oltre rivalutazione ed interessi dal 20/11/84. Assumeva l'attore che a seguito di licitazione privata l'impresa TO di Bari si era aggiudicata l'appalto per la costruzione di 18 alloggi popolari in Marconia e che il 25/11/80 era stato stipulato il contratto di appalto al cui art. 16 era stabilito che a garanzia degli obblighi assunti l'impresa appaltatrice prestava cauzione di L. 17.560.000 mediante polizza fidejussoria emessa da LA RE. In occasione della prima visita di collaudo il 19/3/84 - aggiungeva l'ISTITUTO - la commissione collaudatrice aveva accertato manchevolezze e deficienze varie che aveva contestato al TO il quale, però, con lettera del 16/4/84, aveva negato di essere tenuto ad alcunché. Esso I.A.C.P., pertanto, era stato costretto ad affidare ad altra impresa, la LIPPASFALT, i lavori di completamento relativi alle riscontrate manchevolezze. Con lettera del 20/11/84 l'I.A.C.P. aveva chiesto a LA RE il pagamento della cauzione per poter recuperare, in parte, il danno ammontante a L. 18.127.254 corrisposte all'impresa LIPPASFALT. Inoltre, nel corso della costruzione dei 18 alloggi, il TO aveva chiesto ed ottenuto la corresponsione dei residui ventesimi sui pagamenti in conto con prestazione di apposite polizze fidejussorie a garanzia dell'adempimento (due emesse da LA RE per L.
5.954.100 e L.
5.959.308 ed una rilasciata dalla RS per L. 4.244.893). Anche dei succitati importi l'I.A.C.P. chiedeva il pagamento. Si costituiva in giudizio LA RE S.p.A. eccependo, innanzitutto, l'intervenuta estinzione delle obbligazioni fidejussorie ai sensi dell'art. 5, 4^ co. L. n. 741 del 1981, per essere avvenuta l'ultimazione dei lavori in data 29/11/82, sicché non oltre il 29/1/84 si sarebbero estinte le obbligazioni fidejussorie. Eccepiva, inoltre, l'estinzione delle obbligazioni fidejussorie ex art. 1957 c.c. per essere sorta l'obbligazione risarcitoria del TO al più tardi in data 17/5/84 (epoca in cui l'I.A.C.P. aveva deliberato l'incameramento della cauzione) e per non essere stata proposta contro il predetto debitore principale istanza giudiziale nel successivo semestre. Deduceva, infine, l'infondatezza nel merito dell'attorea domanda, evidenziando la necessità di una compiuta dimostrazione, sia nell'an che nel quantum, dell'obbligazione risarcitoria del TO, invocando l'estensione del contraddittorio nei confronti del predetto anche per l'esercizio della domanda di rivalsa, ex artt. 1953 c.c. e 5, 6, 7 delle condizioni generali delle tre polizze fidejussorie. Rigettata dall'Istruttore, con ordinanza del 13/12/85, la richiesta di chiamata in causa del TO, si costituiva la RS ITALIANA DI ASICURAZIONI eccependo anch'essa l'estinzione dell'obbligazione fidejussoria ex art. 5 legge 741/81 nonché ai sensi dell'art. 1957 c.c. e chiedendo estendersi il contraddittorio al TO,
poiché la proposta domanda risarcitoria presupponeva l'inadempimento dell'impresa appaltante, e ciò anche a fini di rivalsa ex art. 1953 c.c. Con sentenza del 21/1-16/2/93, il Tribunale di Matera, confermata l'ordinanza istruttoria negativa dell'autorizzazione di chiamata in causa del TO, reputate comprovate le manchevolezze contestate all'appaltatore all'esito della prima visita di collaudo, riteneva infondate le eccezioni sollevate dalla convenuta LA RE ai sensi degli artt. 5 L. n. 741 del 1981 e 1957 c.c. ed escludeva il diritto dell'I.A.C.P. alle somme corrisposte come "residui ventesimi". Ciò premesso, condannava LA RE al pagamento della somma di L. 17.756.000 di cui alla polizza fidejussoria n. 17656 dell'11/9/80, oltre al maggior danno da svalutazione dal 20/11/90 nella complessiva misura di L. 7.431.225, ed interessi legali dal 16/12/90 al soddisfo. Rigettava ogni altra domanda e compensava parzialmente le spese processuali. Avverso la suddetta sentenza proponeva gravame LA RE ASS.NI s.p.a., insistendo preliminarmente sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del TO e criticando, nel merito, la mancata applicazione degli artt. 1957 c.c. e/o 5 L. n. 741/81. Resisteva l'ENTE PROVINCIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
(EPER), già I.A.C.P. di Matera, mentre la RS restava contumace. Successivamente si costituiva la s.p.a. AN SIURAZIONI, quale successore de LA RE estintasi a seguito di fusione per incorporazione a far data dall'1/1/98.
Con sentenza 9 dicembre 1998 la Corte di Appello di Potenza accoglieva il terzo motivo di gravarne e, per l'effetto, rigettava la domanda originariamente proposta dallo I.A.C.P. e condannava l'AT (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale) di Materia (già EPER, già IACP) al pagamento delle spese del doppio grado a favore della AN SIURAZIONI.
Riteneva la Corte territoriale che non sussisteva una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti dell'asserito debitore principale TO e che mentre non trovava applicazione la disposizione di cui all'art 1957 c.c. (in quanto nella specie l'azione del creditore non era soggetta ad alcun termine di decadenza trattandosi di fideiussione la cui durata era stata correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma all'integrale soddisfacimento di questa), la garanzia doveva ritenersi estinta ai sensi dell'art. 5, 4^ co., L. n. 741 del 1981, applicabile anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore di detta legge. Aggiungeva il giudice del gravarne che il decorso dei termini previsti dal citato art. 5 produceva automaticamente l'estinzione delle garanzie fidejussorie e che la ratio della norma non autorizzava alcuna distinzione fra appaltatori adempienti e non. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'AT affidandolo a due pluriarticolati motivi. Ha resistito la AN ASS.NI con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo al quale l'AT ha reagito a sua volta con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, relativi ala stessa sentenza, ai sensi dell'art 335 c.p.c. Ricorso principale. - Con il primo motivo l'AT, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 L. 10 dicembre 1981 n. 741 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., formula cinque profili di censura:
A) con il primo deduce a carico della Corte d'Appello l'errore di una ritenuta applicabilità retroattiva dell'art. 5 L. n. 741/1981 alla fattispecie, che concerneva un appalto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore di tale legge;
B) con il secondo censura un'asserita erroneità dell'interpretazione fornita dalla suddetta Corte sull'ambito di applicazione dell'art. 5 che, a suo parere, dovrebbe essere limitata nei soli confronti degli appaltatori "adempienti";
C) con il terzo profilo deduce l'errata applicazione della norma citata alla fattispecie, perché i termini di collaudazione non sarebbero stati affatto scaduti alla data dell'escussione;
D) con il quarto profilo censura la decisione impugnata in punto di valore e portata della ritenuta "non perentorietà" dei termini prescritti dall'art. 5 per il compimento dei collaudi;
E) con il quinto ed ultimo profilo censura l'applicazione del disposto estintivo del 4^ comma dell'art. 5 alla fattispecie sotto l'aspetto dell'imputabilità del ritardo nel completamento e nell'approvazione del collaudo, ritardo che sarebbe stato ascrivibile non già ad inerzia dell'Ente committente, bensì a colpa dell'impresa appaltatrice.
Con il secondo motivo inoltre la ricorrente denuncia il vizio della motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riguardo a tutti i profili censori sopramenzionati, trattandosi di punti decisivi della controversia.
I due motivi, che costituendo sostanzialmente un'unica complessa doglianza vanno valutati congiuntamente, non sono fondati. Esaminando particolarmente i singoli profili, si rileva che essi sono già stati vanificati dal giudice di appello, con argomentazioni congrue e logiche, in larga misura confortate dagli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte;
e valga il vero.
A) Applicando la normativa di cui alla legge n. 741 del 1981 il suddetto giudice si è uniformato al principio secondo cui in tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 l. cit. è immediatamente applicabile anche ai rapporti in corso alla epoca della sua entrata in vigore, in quanto, determinando normativamente il termine (anteriormente rimesso all'iniziativa dello appaltatore o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 c.c.), al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione dell'equivalente fidejussione, prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, tale norma ha inciso solo sulla determinazione temporale (e non sugli elementi essenziali) del fatto generatore del diritto alla restituzione o all'estinzione della garanzia (Cass. 20 gennaio 1994 n. 518 e 18 febbraio 2000 n. 1856). B) La doglianza si infrange contro la motivazione del giudice del gravame, il quale ha osservato che la ratio dell'art. 5 L. n. 741/81 non autorizza una distinzione tra appaltatori adempienti e non assicurando tutela solo ai primi, dal momento che invece la norma mira ad indurre la p.a. committente a svolgere i suoi compiti istituzionali di collaudo in tempi ragionevolmente brevi, pena l'automatica caducazione delle prestate garanzie fidejussorie, "ferme restando le eventuali responsabilità ... accertate in sede di collaudo" (art. 5, 4^ co.) a carico dell'impresa appaltatrice. Trattasi di motivazione che coglie felicemente la ratio della disposizione ed è, pertanto, incensurabile in questa sede. C) Anche questo profilo risulta vanificato dalla sentenza impugnata che, preso atto dell'ultimazione dei lavori all'11/2/83 e della notifica della citazione introduttiva il 20/9/86, ha agevolmente rilevato che erano trascorsi sia il termine ordinario di mesi 6+2, sia quello più ampio di mesi 12+2, peraltro "oggettivamente non rapportabile alla tipologia ed entità degli appaltati lavori, tutt'altro che complessi" (pag. 25 sentenza). All'esposta considerazione, priva di errori giuridici e/o di vizi logici, può solo aggiungersi che, per come assume la controricorrente, la data dell'11/2/83 è quella del certificato attestante l'ultimazione dei lavori al 29/11/82, con conseguente tardività anche e comunque dell'effettuazione della prima visita di collaudo. D) Parimenti questa censura trova adeguata confutazione nella motivazione della Corte lucana, secondo la quale il dato letterale impone il riconoscimento che il decorso dei termini previsti dall'art. 5 comporta l'estinzione automatica delle garanzie fidejussorie (Cass. n. 518/94 cit. nonché 25 febbraio 1998 n. 2068), senza la necessità di ulteriori iniziative da parte dell'appaltatore e restando salvo il diritto dell'amministrazione appaltante di imputare la responsabilità per inadempimento a carico dell'impresa. E) Per quanto, infine, concerne l'ultimo profilo di censura, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema di appalto di opera pubblica, il fatto imputabile all'impresa - che, a terminì dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente, altrimenti, ipso iure alla omissione ma anche al semplice ritardo del collaudo - non deve consistere in una condotta o in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge;
come tale, esso non può rinvenirsi nel vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore, per la incompleta o difettosa esecuzione dell'opera, espressamene fatto salvo dal medesimo art. 5 (Cass.,5 giugno 2001 n. 7596). Nella specie, con apprezzamento insindacabile in questa sede poiché adeguatamente motivato, il giudice di appello ha ritenuto che "il ritardo nel collaudo trova ... la propria scaturigine nella negligente condotta della Stazione Appaltante, che non aveva provveduto, entro i termini prescritti, neppure agli incombenti amministrativi per la nomina dei collaudatori ... avvenuta soltanto il 9/11/83"; aggiungendo che, per ammissione dello stesso EPER, le inadempienze dell'appaltatore vennero riscontrate solo durante la prima visita di collaudo, effettuata l'8/3/84.
Tirando i fili del discorso e concludendolo, il ricorso principale va rigettato, con conseguente assorbimento dell'incidentale, proposto in via condizionata.
L'egregio impegno profuso da ambedue i difensori e la delicatezza delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese di questo grado.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l'incidentale, compensando le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002