Sentenza 7 dicembre 2002
Massime • 1
Poiché al lavoratore in mobilità o in cassa integrazione, a seguito della assegnazione a lavori socialmente utili, deve essere riconosciuto un diritto soggettivo perfetto ad essere effettivamente assegnato e quindi utilizzato, rispettivamente dagli organi del Ministero del lavoro e dal cosiddetto soggetto gestore, deve escludersi che sul diritto medesimo possa influire la circostanza che il periodo di utilizzazione effettiva - il cui inizio è rimesso al mero arbitrio della pubblica amministrazione - supererà quello di mobilità o di cassa integrazione, dovendo al contrario la prestazione comunque avere inizio, venendo poi a cessare alla scadenza del periodo di mobilità o di cassa integrazione, salva l'applicazione dell'art. 1, comma decimo, del D.L. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, il quale prevede che, al fine di consentire la prosecuzione della utilizzazione in lavori socialmente utili dei soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, agli stessi compete il sussidio di cui ai commi terzo e quinto del medesimo articolo, fino al completamento del progetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17459 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' M 1 74 59 / 02 T R E P U B B ĻICA ITALIANA IN NOME DEL POP DI CASSAZIONE LA CORTE SUPREM Oggetto 1 SEZIONE LAVORO Lavora socialmente Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: utili Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 22305/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Cron. 41095 Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Ud. 02/07/02 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA. GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
EN SE, già elettivamente domiciliato in piazzale ROMA en CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato BANZULLI FILIPPO e da ultimo presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che lo rappresenta 2002 e difende unitamente all'avvocato LORIS FORTUNATO, 3220 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 2291/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 12/09/98 - R.G.N. 4704/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato BANZULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 24 ottobre 1996 al Pretore di Lecce, EP EN esponeva di essere stato assegnato dal Ministero della giustizia ad un progetto interregionale per lavori socialmente utili, in qualità di collaboratore ragioniere, in quanto inserito nella lista di mobilità presso il locale Ufficio circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione. Con successiva nota questo ufficio gli aveva comunicato l'esclusione dal progetto, sia ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.l. 16 maggio 1994 n. 299 conv. in 1. 19 luglio 1994 n. 451, vale a dire perché la sua utilizzazione sarebbe cessata in data successiva alla scadenza del periodo di mobilità, sia ai sensi dell'art. 1, comma 10, d.l. 2 agosto 1996 n. 404, che prevedeva bensì un sussidio per la prosecuzione dell'utilizzazione dopo la scadenza del periodo di mobilità, ma soltanto a favore dei lavoratori la cui utilizzazione fosse già iniziata e non per quelli che, come il EN, non avessero ancora iniziato a lavorare. Tanto esposto, il ricorrente chiedeva che nei confronti del Ministero del lavoro venisse accertato il suo diritto ad essere utilizzato nella 3 realizzazione del detto progetto. Costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 5 giugno 1997, confermata con sentenza del 12 settembre 1998 dal Tribunale, il quale riteneva anzitutto trattarsi di diritto soggettivo e non di interesse legittimo e quindi dichiarava spettare la controversia all'autorità giudiziaria ordinaria, e nel merito interpretava l'art. 14, comma 3, d.l. n. 451 del 1994 nel senso che l'utilizzazione dei lavoratori in lavori socialmente utili dovesse cessare nel momento di scadenza del periodo di cassa integrazione guadagni ovvero di mobilità, e che la non nel senso - voluto dal Ministero amministrazione potesse protrarre adpubblica dell'utilizzazione, per poi libitum l'inizio a causa della prossimal'utilizzabilità negare scadenza del periodo di mobilità. L'art. 1, comma 10, d.l. n. 404 del 1996, reiterato fino al d.l. n. 510 conv. in 1. n. 608 sussidio al fine di del 1996, attribuiva il dei lavoratori anche consentire l'utilizzazione oltre la scadenza ora detta, a favore di tutti i soggetti già assegnati ai lavori socialmente utili e non solo a quelli che avevano già iniziato ad operare. In conclusione il EN aveva il diritto di essere utilizzato nel progetto. Contro questa sentenza il Ministero del lavoro ricorreva per cassazione ed il EN resisteva con controricorso. Le sezioni unite di questa Corte con sentenza del 24 aprile 2002 n. 6035, rigettando il primo motivo di ricorso, ritenevano che, una volta stabiliti dal Ministero i criteri generali di diassegnazione dei lavoratori alle iniziative utilizzazione, ciascuno di costoro fosse titolare di un diritto soggettivo, e non di un mero interesse legittimo, ad essere assegnato. Di laconseguenza le Sezioni unite dichiaravano giurisdizione del giudice ordinario e rimettevano gli atti a questa Sezione lavoro per l'esame del secondo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo di ricorso il Ministero del lavoro lamenta la violazione degli artt. 1, comma 10, d.l. 1° ottobre 1996 n. 510 conv. in 1. 28 novembre 1996 n. 608, e 14, comma 2, d.l. 16 maggio 1994 n. 299 conv. in 1. 19 luglio 1994 n. 451, negando che un lavoratore assegnato bensì ma 5 non ancora utilizzato in lavori socialmente utili abbia il diritto all'utilizzazione quando il relativo periodo superi quello di mobilità о di integrazione guadagni, ed abbia poi il cassa diritto a proseguire l'utilizzazione oltre la scadenza del periodo di mobilità о di cassa integrazione. Il motivo non è fondato. L'art. 14, comma 2, d.l. n. 299 del 1994 stabilisce, per quanto qui interessa: "L'assegna- zione dei lavoratori ai soggetti gestori dei progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego... sulla base dei criteri dettati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità". Nella sentenza n. 6035 del 2002, citata in narrativa, le Sezioni unite di questa Corte hanno di un diritto soggettivoaffermato l'esistenza perfetto, spettante al lavoratore, ad essere rispettivamente assegnato e quindi utilizzato, dagli organi del Ministero del lavoro e dal 6 cosiddetto soggetto gestore, in applicazione dei detti criteri generali ed astratti. La questione che il ricorrente pone ora alla Corte è se, una volta acquisito tale diritto soggettivo, il lavoratore possa perderlo prima che inizi la sua utilizzazione effettiva, per effetto di un atto della pubblica amministrazione, la quale invochi: a) l'art. 14 cit., comma 3, sostenendo che supererà quello diil periodo di utilizzazione mobilità; b) l'art. 1, comma 10, d.l. n. 510 del 1996, negando che la proroga ivi prevista spetti a chi, pur assegnato, non sia stato ancora effettivamente utilizzato. È necessario ricordare che l'art. 14, comma 3, d.l. n. 299 del 1994 dice: "I lavoratori in cassa о che fruiscono dell'indennità di integrazione mobilità possono essere utilizzati esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento del relativo trattamento". L'art. 1, comma 10, d.l. n. 510 del 1996: "Per inconsentire la prosecuzione dell'utilizzazione lavori socialmente utili dei soggetti nei cui confronti sono cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione ovvero di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 7 fino al completamento del progetto...”. Orbene, l'art. 14, comma 3, non può essere interpretato, come vuole il Ministero ricorrente, nel senso che il diritto acquisito con l'assegnazione venga perduto qualora nel momento, la cui fissazione è rimessa al mero arbitrio della pubblica amministrazione, di inizio dell'effettiva utilizzazione questa sia destinata a durare più del periodo di cassa integrazione o di mobilità. Esso va per contro inteso nel senso che venendo l'utilizzazione debba comunque iniziare, poi a cessare del periodo ora detto. Solo attraverso questa interpretazione, seguita dal Tribunale nella sentenza ora impugnata, si evita la conclusione secondo cui un diritto soggettivo costituzionalmente garantito quale il a lavorare, sia pure in regime diritto previdenziale speciale, e quindi ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), sia affidato ad una incontrollabile della pubblica discrezionalità amministrazione. Tale interpretazione è poi confermata dall'art. 1, comma 10, d.
1. n. 510 del 1996, che, modificando l'art. 14, comma 3, cit., permette la prosecuzione 8 oltre il suddetto limite temporale, assicurando il relativo sussidio. In tal modo il diritto soggettivo in questione, una volta acquisito, trova effettiva e piena realizzazione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in 10,00, oltre ad euro duemila per onorario, * euro da distrarre in favore degli avvocati Loris Fortunato e Filippo Banzulli, che dichiarano di averle anticipate. Così deciso in Roma il 2 luglio 2002. il Presidente:borzliche I uuls II Cons extensore: Jederico Roselli IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria -201 2012 Ogg ✓ CANCELLERE