Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17459
CASS
Sentenza 7 dicembre 2002

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Poiché al lavoratore in mobilità o in cassa integrazione, a seguito della assegnazione a lavori socialmente utili, deve essere riconosciuto un diritto soggettivo perfetto ad essere effettivamente assegnato e quindi utilizzato, rispettivamente dagli organi del Ministero del lavoro e dal cosiddetto soggetto gestore, deve escludersi che sul diritto medesimo possa influire la circostanza che il periodo di utilizzazione effettiva - il cui inizio è rimesso al mero arbitrio della pubblica amministrazione - supererà quello di mobilità o di cassa integrazione, dovendo al contrario la prestazione comunque avere inizio, venendo poi a cessare alla scadenza del periodo di mobilità o di cassa integrazione, salva l'applicazione dell'art. 1, comma decimo, del D.L. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, il quale prevede che, al fine di consentire la prosecuzione della utilizzazione in lavori socialmente utili dei soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, agli stessi compete il sussidio di cui ai commi terzo e quinto del medesimo articolo, fino al completamento del progetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17459
    Data del deposito : 7 dicembre 2002

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