Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2002, n. 17763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17763 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
C.C. 65005 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 di successione;
12Ta nto imposta R.G. 11395/1999 Udienza del $4 77057 0 2 IA TRIBUTA interessi per dilazione di pagamento REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA 4o 41732 composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Antonio Merone Dott. Paolo Giuliani Consigliere CORTE SUPREMA CI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto dalla N. 65005 Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
Ни -ricorrente
contro
ZE IA NA IA RI -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 37, n. 151/37/1998, del 4.5/2.6.1998. Lette le conclusioni scritte del P.G. di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, a norma dell'art. 375 c.p.c.; udita la relazione in camera di consiglio del cons. relatore dott. Eugenio Amari;
2168 I rilevato che in seguito a denuncia di successione per la morte di MO IA, avvenuta il 26.7/1987, l'Ufficio del registro di Milano liquidava le imposte dovute dall'erede M et de NN disa¡NN LI e RI IA;
che con atto di dilazione del 15.10.1991 gli eredi del defunto e l'Amministrazione finanziaria convenivano il pagamento rateizzato dell'imposta; che l'Ufficio del registro reclamava peraltro il versamento degli interessi nella misura del 9% anziché del 5% come originariamente pattuito nell'atto di dilazione sottoscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 38 secondo comma d.lgs. 31.10.1990 n. 346; che la Commissione tributaria di 1° grado di Milano, con decisione n. 155/1/1995, accoglieva il ricorso dei contribuenti;
che, su appello dell'Ufficio, la Commissione tributaria regionale confermava la pronunzia di 1° grado con la sentenza in epigrafe indicata;
che ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 38, 2° comma, d. lgs. 346/1990 e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale;
che deduce l'Amministrazione ricorrente che il rilievo che il d. lgs. 346/1990 si applica alle successioni aperte dall'1.1.1991 in poi non comporta che gli atti del procedimento diversi dalla liquidazione dell'imposta restino disciplinati dalle disposizioni della legge abrogata;
che i contribuenti non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che é giurisprudenza consolidata di questa Corte che alla dilazione di pagamento dell'imposta di successione apertasi nel vigore del testo unico n. 637 del del 1972, anche se richiesta e concessa nel vigore del testo unico n. 346 del 1990, (come nel caso di specie), si applicano gli interessi nella misura fissata nel testo previgente e non in quello nuovo (cfr., ex pluribus;
Cass. 3840/1999; 9685/1999; 1428/2000; 7506/2000; 7530/2000); che l'Amministrazione finanziaria non deduce nuovi argomenti a sostegno della tesi opposta;
2 che sulla scorta di detti precedenti giurisprudenziali, cui integramente ci si riporta, deve ritenersi che l'art. 38 secondo comma del d.lgs. n. 346 del 1990, in tema di interessi per il caso di dilazione del pagamento dell'imposta di successione, non si applica, ai sensi dell'art. 63 della stessa normativa, per le successioni che si siano aperte anteriormente al 1° gennaio 1991, anche se sia posteriore la concessione di quella dilazione. che il ricorso dell'Amministrazione deve ritenersi pertanto manifestamente infondato;
che non vi é da provvedere sulle spese non avendo i contribuenti svolto attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 Visto l'art. 375 c.p.c., MATERIA rigetta il ricorso. TRIBUTARIA Roma, 16.5.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Стив Олжа Lase AmableAmable Grou 12 DIC. 2002 3