Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2002, n. 5695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5695 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
056 95 /0 2 Aula A REPUBBLICA IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N.14418/99 Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 16933 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Dott. Giovanni MAMMONE Cons. Relatore Ud. 15/01/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FIAT AUTO s.p.a., in persona del suo procuratore speciale dott. Francesco Cerchiara, giusta procura per notaio Ettore Morone di Torino del 14.4.98 (rep. 83011), elettivamente domiciliata in Roma, via Roccaporena n. 34, presso l'avv. Raffaele De Luca Tamajo, che la rappresenta e difende con gli avv. Franco Bonamico e Gian Piero Borsotti, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente-
contro
RT EP, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 195, presso l'avv. Sergio Vacirca, che 10 rappresenta e difende assieme agli avv. Nino e Fausto Qur 122 Raffone, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 3325/98 del 13.7.98 (in causa n. 112/98 r.g.l.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 15/01/2002 dal Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'Avv. Vacirca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 22.11.96 FO PE, premesso di aver svolto nelle giornate del 20-21-22.4.96 funzione di rappresentante di lista presso i seggi costituiti per le elezioni politiche, esponeva che la Fiat Auto s.p.a., suo datore di lavoro, non gli aveva correttamente attribuito i riposi compensativi previsti dalla legge per lo svolgimento delle dette funzioni. Sosteneva, infatti, di aver goduto del riposo compensativo retribuito solo per il giorno di martedì 23, ma di non essere stato retribuito per la giornata di mercoledì 24, in cui pure si era assentato, in quanto il datore aveva ritenuto lavorativo il lunedì, terzo giorno di svolgimento della funzione elettorale per la protrazione dell'attività del seggio, seppure per sole tre ore, nel quale egli non si era presentato al lavoro. Conveniva, pertanto, in Qu giudizio la Fiat Auto s.p.a. per ottenere il pagamento della somma di £ 111.423 a titolo di retribuzione per la detta giornata. Costituitosi il datore, il Pretore accoglieva la domanda. Proponeva appello la SOC. Fiat, sostenendo che l'integrazione richiesta era ingiustificata, in quanto l'attore aveva goduto del riposo compensativo nei giorni di lunedì 22 e martedì 23, per l'attività svolta presso il seggio il sabato e la domenica, in quanto il giorno del lunedì egli era tenuto allo svolgimento della prestazione, l'impegno presso il seggioessendosi in tale giornata elettorale protratto per sole tre ore. Costituitosi anche l'appellato, il Tribunale, con sentenza del 13.7.98, rigettava l'impugnazione. Rilevato che in base all'art. 119 del d.P.R. 30.3.57 n. 361 l'attore aveva diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alle operazioni elettorali e che i giorni di assenza erano a tutti gli effetti da considerare lavorativi, il giudice riteneva che il periodo considerato non dovesse essere frazionato e che, quantunque l'impegno richiesto il lunedì fosse stato di poche ore, l'assenza era giustificata per tutta la giornata, per la quale era, pertanto, dovuta la retribuzione intera e non una sola frazione. Avverso questa sentenza ricorre la Fiat Auto s.p.a. Risponde il lavoratore con controricorso e memoria. Яш Motivi della decisione articolato, motivo la ricorrente deduce Con l'unico, violazione dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992 n. 69, sostenendo che avrebbe errato il Tribunale a considerare giorno di riposo la giornata del lunedì, durante la quale il lavoratore avrebbe dovuto presentarsi al lavoro. Il giudice di merito avrebbe frainteso il senso della legge che regola la materia, per la quale il cittadino che svolge funzioni elettorali può assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alle relative operazioni senza perdere la retribuzione, in quanto la legge intende non compensare l'attività svolta presso il seggio elettorale, ma preservare le sue aspettative economiche, onde impedire che a lui derivino pregiudizi dall'esercizio della pubblica funzione. Pertanto, l'attore, avendo espletato la sua funzione elettorale nella giornata del lunedì solo per alcune ore nella fascia notturna, avrebbe dovuto presentarsi al lavoro, di modo che l'assenza non era giustificata e non esisteva l'obbligo di retribuzione a carico del datore per quella giornata. Il primo comma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera del deputati, prevede che, in occasione delle consultazioni elettorali, coloro che svolgono funzioni presso gli uffici ат elettorali "hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni". Il secondo comma prevede che i giorni di assenza dal lavoro compresi in detto periodo "sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa". Questo secondo comma, per l'interpretazione autentica datane dalla legge 29 gennaio 1992 n. 69, deve essere inteso nel senso che "i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero ai riposi compensativi, per i giorni festivi о non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali" (articolo 1). Tale complesso normativo è stato interpretato nel senso che i lavoratori chiamati a comporre gli uffici elettorali hanno il diritto di assentarsi, senza perdita della retribuzione, per un periodo di tre giorni, non detraibile dallo ordinario periodo di ferie annuali. Sia la domenica, sia le altre giornate non lavorative (quali il sabato, in caso di cosiddetta settimana corta, qualunque ne sia la disciplina contrattuale ai fini della retribuzione e del computo della durata del periodo feriale), non vanno computate nel periodo suddetto, con la conseguenza che, se le parte) in tali operazioni elettorali cadono (in tutto ° in giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate 5 qu lavorative ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva (sentenze 2 febbraio 2001 n. 1434, 8 agosto 2000 n. 10441 e 14 marzo 1990 n. 205). Tale regime è esteso anche ai lavoratori chiamati ai seggi quali rappresentati di lista (cfr. legge 21 marzo 1990 n. 53 e decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 534; con riferimento al regime normativo previgente, sentenze 14 luglio 1992 n. 8506, 10 ottobre 1992 n. 11039, 18 novembre 1994 n. 9770). Con riferimento al caso di specie, in cui le operazioni l'attività dei soggetti ad esso elettorali (e, quindi, rappresentanti di lista) si sono addette, compresi i protratte fino alla giornata del lunedì, deve ritenersi che al lavoratore compete il prolungamento del periodo feriale, ovvero il pagamento di una indennità sostitutiva da computarsi con riferimento all'intera giornata, non parametrata alle ore di effettivo impegno nell'attività elettorale (si vedano le sentenze 19 settembre 2001 n. 11830 e 8 agosto 2000 n. 10441). Nel caso in questione è accertato che il lavoratore, rappresentante di lista, si era trattenuto presso il seggio elettorale fino alle prime ore notturne del lunedì. Il datore di lavoro, pertanto, applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza sopra richiamata, avrebbe dovuto concedere letante giornate di riposo compensativo per quante erano giornate di impegno elettorale, oppure, in alternativa, qui corrispondere una indennità sostitutiva. In entrambi i casi, avrebbe dovuto considerare la terza giornata nella sua interezza e non pro quota, atteso che il legislatore, con la chiara formulazione della norma, ha istituito una precisa corrispondenza tra quote retributive e riposi compensativi, facendoli coincidere con le giornate di consultazioni elettorali, per cui è a queste ultime che deve farsi riferimento per determinare sia le quote retributive che i riposi compensativi. Essendosi il giudice di merito attenuto a questi principi, non sussistono le denunciate violazioni di legge ed il ricorso deve essere ritenuto infondato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in € 13,00 $ ed agli onorari in € 1.500. Così deciso in Roma il 15 gennaio 2002 Il Presidente Ийссию Ученые Il Consigliere estensore ш ашшоль IL CANCELLIERE } Depositato in Cancelleria oggi, L CANCELLIEREwelle 7